Nell’ambito degli accertamenti tributari il D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, non ha conferito alle DRE alcuna competenza in materia di accertamento tributario antecedentemente inesistente, ma ha voluto affidare a una norma di fonte primaria il riparto delle competenze afferenti all’attività di verifica tributaria, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico-tributaria del soggetto accertato, a favore della DRE già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza afferente lo svolgimento dell’attività istruttoria, usufruibile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione mediante l’ordinanza n. 9751 depositata in cancelleria il 19 aprile 2018.
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1) Avviso di accertamento emesso in base a verbale della DRE
Attraverso un ricorso per Cassazione, nei cui confronti il contribuente non ha prodotto alcuna difesa scritta, l'Agenzia delle Entrate ha impugnato una sentenza della C.T.R. del Lazio relativa a una serie di avvisi d'accertamento in tema di Ires, Irap e Iva per l’anno 2009.
L'Ente impositore ha dedotto, come unico motivo di ricorso, la violazione degli artt. 61 co. 2 e 71 co. 3 del D.Lgs. n. 300/1999, nonché degli artt. 1 e 4 del regolamento di amministrazione in vigore ratione temporis, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., in quanto i Giudici di secondo grado avrebbero erroneamente ritenuto illegittimo l'avviso impugnato in quanto fondato su un p.v.c. redatto non dall'Ufficio delle Entrate ma bensì dalla Direzione Regionale delle Entrate.
A parere del Collegio di legittimità il ricorso è risultato essere fondato in quanto, conformemente all'orientamento della Corte Suprema, nell’ambito degli accertamenti tributari il D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, non ha attribuito alle Direzioni Regionali delle Entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all'attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione Regionale, già titolare per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi.
In applicazione di tale principio, il Collegio di legittimità ha ritenuto pertanto legittimo l'avviso di accertamento emesso in base a processo verbale dalla Direzione Regionale delle Entrate (Cass. sentt. n. 20915/2014 e n. 24263/2015) in quanto, l'avviso impugnato è risultato correttamente emesso dall'Ufficio delle Entrate competente, che si è basato sulla prodromica attività istruttoria svolta legittimamente dalla Direzione Regionale delle Entrate.
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