L'atto di accertamento notificato all'ex liquidatore nonché socio unico di una srl depennata dal registro delle imprese e indirizzato all'ente, antecedentemente al 13/12/2014, è inesistente in quanto, successivamente alla cancellazione, la società viene meno e, di conseguenza, non può più essere consegnataria di atti dotati di rilevanza giuridica in quanto l’art. 28 del D.Lgs. 147/2014, che differisce le conseguenza estintive decorsi 5 anni dalla cancellazione, non è suscettibile di applicazione retroattiva.
Queste sono le conclusioni che si devono trarre dalla lettura della sentenza n. 64/02/2017 emessa dalla C.T.P. di Bergamo.
L'ex socio unico nonché liquidatore di una srl unipersonale confutava l'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'ente e notificato presso la residenza dello stesso. Il postulante evidenziava come la società risultasse depennata dal registro delle imprese già dal lontano 2011, con conseguente esaurimento dell'ente, indipendentemente dalla sussistenza di posizioni debitorie riconducibili al medesimo soggetto.
L'Ufficio reagiva in giudizio reclamando l'applicazione della disciplina immessa nell’ordinamento attraverso il co. 4 dell'art. 28 del D.Lgs. 175/2014, per il quale «ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese».
I giudici orobici hanno tuttavia accolto il ricorso, evidenziando che l'avviso di accertamento si rivelava innegabilmente «intestato» alla società, benché notificato al liquidatore già unico socio. Tutto ciò considerato, essendo avvenuta l'emissione dell'atto in un tempo susseguente alla cancellazione della srl dal registro delle imprese, l’avviso di accertamento doveva reputarsi insussistente in quanto, in conseguenza alla cessazione dell'ente, il medesimo soggetto non poteva più essere il destinatario di un atto impositivo.
A parere della Commissione, infine, la disciplina citata dall'Amministrazione Finanziaria, relativamente alle conseguenze differite dell'estinzione riferite a tributi e contributi non ha efficacia retroattiva, risultando applicabile esclusivamente alle cancellazioni perfezionate successivamente alla sua entrata in vigore.
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1) Effetto retroattivo norme ed estinzione delle società
È opportuno segnalare che, attraverso la riforma del diritto societario, è stato sancito al co. 2 dell’art. 2495 c.c. che “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
La menzionata disposizione ha generato delle perplessità risolte dalle “storiche” sentenze a Sezioni Unite nn. 4060/4061/4062 del 2010 della Corte Suprema, grazie alle quali è stato sancito che, con decorrenza 01/01/2004, la cancellazione dal registro delle imprese delle società ne determina in ogni caso l’estinzione, anche in presenza di creditori rimasti insoddisfatti o di rapporti giuridici ancora da definire.
Dalle menzionate considerazioni scaturiscono importanti ricadute anche dal punto di vista tributario, in riferimento al fatto che, gli atti impositivi ascritti a una società estinta devono considerarsi giuridicamente inesistenti e, pertanto, improduttivi di effetti sia per la società medesima e sia per i liquidatori e per i soci.
Si ritiene che la formulazione del co. 4 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014 abbia assecondato una finalità di sanatoria per gli atti invalidi posti in essere in passato dall’Ufficio nei confronti di società estinte.
Infatti l’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 06/E/2015 si è tempestivamente preoccupata di esprimersi, sostenendo la natura di norma “procedimentale” della medesima, al fine di assegnare una valenza retroattiva “sanante” al pregresso.
Tuttavia gli Ermellini, con le ord. nn. 17791/2016 e 18385/2015, hanno ritenuto invece che l’art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014, in relazione alle presunta “riviviscenza quinquennale” delle società cancellate dal registro delle imprese, opera su un piano sostanziale e non può, pertanto, avere effetto retroattivo.
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