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DECRETO RILANCIO L’AGEVOLAZIONE IRAP E IL TRATTAMENTO CONTABILE

Decreto Rilancio l’agevolazione Irap e il trattamento contabile

L'abolizione del saldo e acconto Irap in scadenza il mese di giugno 2020: aspetti contabili per l'iscrizione in bilancio del saldo e acconto

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Il decreto Rilancio stabilisce all’articolo 24 che: non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435.

La norma dispone circa il pagamento del saldo dell’IRAP relativo all’anno di imposta 2019, stabilendo che non è dovuto.

L’agevolazione riguarda solamente i soggetti che hanno conseguito ricavi, quelli di cui al primo comma dell’articolo 85 (o compensi di cui all’articolo 54 nell’ambito del lavoro autonomo) per un ammontare non superiore a 250 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

1) I risvolti contabili dell'abolizione dell'Irap di giugno

Ai fini contabili per i bilanci ancora non approvati, e che sono relativi all’esercizio appena chiuso, non cambia nulla, stando al tenore letterale dell’articolo 27 si deve ritenere che l’imposta è comunque dovuta e andrà iscritta per i’intero importo; in conseguenza di ciò nei bilanci avremo, da un lato, i crediti per gli acconti anticipati e pagati nel corso del 2019 e dall’altro il debito tributario iscritto per competenza.

Nel caso in cui la società in sede di compilazione della dichiarazione IRAP, per l’esercizio 2019, risulterà a credito, usufruendone nel rispetto delle regole vigenti o chiedendolo a rimborso, chiuderà il debito tributario e il conto degli acconti, iscrivendo la differenza ad un conto contabile denominato credito IRAP 2019 in compensazione (o rimborso).

All’opposto, se la redazione del modello di dichiarazione farà emergere un debito, a titolo di saldo dell’IRAP, il contribuente (impresa in contabilità ordinaria o società) dovrà iscrivere nel 2020 una sopravvenienza attiva per importo dovuto a titolo di saldo,  che secondo la norma in esame non sarà dovuto,  inoltre è doveroso evidenziare che l’OIC 29 al paragrafo 60 recita che “Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio”

Pertanto e solo nell'ipotesi in cui l'impresa dovesse risultare a debito (non andranno fatte modifiche se l'impresa risulta a credito), dovendo corrispondere un saldo a titolo di IRAP, in ossequio al testo dell’OIC 29 se il progetto di bilancio è stato definito e si è in attesa di fare l'assemblea, il bilancio non deve essere cambiato; in tal caso si agirà direttamente sulla contabilità nel 2020, registrando una sopravvenienza attiva pari alla parte di tributo non pagato. Viceversa se il progetto di bilancio non è stato redatto si dovrà intervenire sulla contabilità nel 2019 e si dovrà variare l'iscrizione dell'IRAP adeguando, sia il costo che il debito, al minor valore pari alla somma degli acconti versati, in modo da non far emergere alcun importo dovuto.

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2) Le criticità dell'abolizione del saldo e acconto Irap di giugno

Agire sul saldo, a parere di chi scrive, non è stata una scelta di grande rilievo economico, perché in questo modo si tende ad aiutare le imprese che nel 2019 hanno conseguito un aumento della base imponibile IRAP e quindi un incremento della performance economica (maggiori ricavi o minori costi e quindi maggiore efficienza).

Per poter agevolare tutte le imprese allo stesso modo, si sarebbe dovuto agire sull’aliquota dell’imposta disponendo, anche a parità di gettito e quindi senza impegnare ulteriormente i conti dello stato, una riduzione dell’imposta dovuta.

In questo modo si sarebbero agevolate sia le imprese che hanno conseguito un incremento della base imponibile, nel confronto tra l’esercizio 2018 e il 2019, che le imprese che hanno avuto un risultato meno lusinghiero. Quest’ultime avrebbero avuto un maggior credito, mentre le prime avrebbero pagato di meno, ma non si sarebbe trasferito tutto il vantaggio solo alle imprese del primo tipo.

La norma prevede che il beneficio commentato non si applica alle banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Si ricorda, infine, che non è dovuta la prima rata di acconto IRAP che imprese e lavoratori autonomi dovranno corrispondere entro il prossimo mese di giugno. Riguardo agli acconti di imposta si deve ricordare che questi erano già stati interessati da recenti disposizioni, in particolare dal Decreto Liquidità che all’articolo 20 ha previsto che le norme in tema di sanzioni e interessi, in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti relativi alle imposte dirette, non si applicheranno qualora l’importo versato non risulti inferiore all’80% di quanto dovuto in base alla dichiarazione del periodo di imposta relativo all’anno in corso.

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Commenti

Salvo - 07/06/2020

Buonasera. C'è una corrente di pensiero secondo la quale, non volendo la norma modificare i criteri di determinazione dell'imposta ma solo abbuonare il versamento del saldo della stessa, comunque teoricamente dovuto, la fattispecie civilistica interessata sarebbe la remissione del debito da parte del creditore. Come conseguenza, sarebbe da rilevare in ogni caso la sopravvenienza attiva in data di pubblicazione in gazzetta del decreto, quindi nel 2020. Aldilà di quale teoria si decida di preferire, non sarebbe il caso di considerare anche questa possibilità?

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