La Legge di bilancio 2020 introduce svariati interventi normativi ed agevolativi nel settore dell’agricoltura, anche se le incertezze, in mancanza di interventi chiarificatori da parte dell’Amministrazione finanziaria, o ancora nel caso in cui non vengano adottati dei decreti attuativi precisi, potrebbero, di fatto, attenuare alcuni benefici fiscali.
Tra le misure a sostegno del settore primario analizziamo in particolare la proroga dell’esenzione IRPEF per i redditi dominicali ed agrari relativi agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti e il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
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1) Proroga dell’esenzione IRPEF per i redditi dominicali ed agrari
I redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef ( cfr. art. 1, comma 44, L. 232/2016). La norma citata fa riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019.
Tale agevolazione è stata estesa dall’articolo 1, comma 183, Legge di Bilancio 2020, anche per l’anno 2020, mentre per il 2021 la tassazione dei predetti redditi, è fissata nella misura del 50%; dal periodo d’imposta 2022 quindi tali valori dovrebbero tornare a concorrere in misura piena alla determinazione del reddito complessivo degli agricoltori professionali.
Non beneficiano invece dell’attuale condizione i proprietari, non agricoltori professionali, (non IAP), che concedono in affitto i propri terreni. Per loro infatti la tassazione sul reddito dominicale si mantiene in misura piena.
L’agevolazione è invece riconosciuta al familiare coadiuvante del coltivatore diretto nel caso in cui ricorrano determinate condizioni e requisiti.
L’agevolazione trova inoltre applicazione in riferimento alle società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap - redditi fondiari, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E/2017.
Continuano invece ad essere esclusi, dall’applicazione della norma in commento, come in precedenza, i soci delle Snc e delle Sas che optano per la determinazione del reddito su base catastale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006, poiché la natura del reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa.
Il risultato della proroga della norma agevolativa, consentirà agli IAP e ai CD, iscritti alla previdenza agricola, di escludere dalla base imponibile IRPEF i predetti redditi, anche se sul piano dichiarativo essi vanno inseriti nel quadro RA della dichiarazione dei redditi.
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2) Requisiti dei soggetti beneficiari IAP e CD
La qualifica di coltivatore diretto viene attribuita a colui il quale si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, dell’allevamento degli animali, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo, dell’allevamento e del governo degli animali (cfr. art. 31, L. n. 590/1965).
Ai fini fiscali, la qualifica di coltivatore diretto viene riconosciuta dall’Inps.
Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli professionali, l’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 stabilisce che lo Iap è colui il quale:
- è in possesso di competenze professionali ai sensi dell’articolo 5, Regolamento (CE) 1257/1999;
- dedica alle attività agricole previste dall’articolo 2135, cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;
- ricava dalla attività svolte almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (dal computo del reddito globale da lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni a esse equiparate, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni o altri enti operanti nel settore agricolo).
Nel caso degli Iap, la qualifica deve essere riconosciuta dalle Regioni, mentre l'Inps ha facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all’inquadramento aziendale ai fini dell’imposizione contributiva.
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3) Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Dopo diverse richieste avanzate dai Sindacati di categoria per l’estensione anche alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, (art. 32 del TUIR), degli incentivi per l’acquisto dei beni strumentali nuovi, in particolare per quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il Piano Nazionale Impresa 4.0, con l’ Art. 1, commi 184-197 della Legge di Bilancio 2020, si prevede la trasformazione degli incentivi fiscali del Super e Iperammortamento, in credito d’imposta, a prescindere dal sistema di determinazione del reddito delle imprese che effettuano gli investimenti.
Più in particolare, è concesso un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 (Mod. F24), rivolto a imprese :
- residenti nel territorio dello Stato , indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, comprese dunque le imprese agricole sia in forma individuale che societaria tassate in base al reddito agrario, (art. 32 del TUIR),
- che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore, e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Non hanno diritto al credito di imposta le imprese:
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto n. 267/1942, dal codice sulla crisi d’impresa, di cui al D. Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali;
- destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, c. 2, del D. Lgs. n. 231/2001.
4) Requisiti degli investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali, ad eccezione:
- dei veicoli indicati all’articolo 164, c.1, del TUIR;
- dei beni per i quali il D.M 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;
- dei fabbricati e delle costruzioni;
- dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. n. 208/2015;
- nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Sono, inoltre, agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali di cui all’allegato B annesso alla L. n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017).
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali diversi da quelli ad elevato contenuto tecnologico (Impresa 4.0), il credito d’imposta è stabilito nella misura del 6% dei costi sostenuti, nel limite massimo di investimento ammissibile pari a 2 milioni di euro.
Mentre, per gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, rispondenti ai requisiti tecnici contenuti nelle apposite tabelle A e B allegate alla L. n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:
- del 40% dei costi sostenuti, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del 20% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, fino al limite massimo di 10 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
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5) Come fruire dell’ agevolazione
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni tecnologici di cui alle suindicate tabelle A e B.
Nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante relativamente ai beni strumentali in generale (6%).
Per quanto riguarda il momento da cui è possibile utilizzare il credito, si precisa che l’Agenzia delle Entrate, con una recente risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, ha chiarito che il credito d’imposta in commento, unitamente a tutti gli altri crediti d’imposta che vanno dichiarati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, non necessita della preventiva dichiarazione dei redditi nel caso in cui l’ammontare del credito risulti superiore a 5 mila euro.