Con riguardo alle operazioni di assistenza fiscale svolta da CAF e professionisti abilitati, le recenti normative volte a fronteggiare l’emergenza COVID-19 e in particolare, il Decreto Liquidità, hanno introdotto alcune importanti novità finalizzate a garantire l’utilizzo di strumenti telematici per agevolare lo svolgimento delle prestazioni.
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1) I soggetti abilitati
Le operazioni di assistenza fiscale possono essere svolte:
- dai CAF o dai professionisti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti ed esperti contabili, periti commerciali);
- dal datore di lavoro o ente pensionistico.
Il sostituto d’imposta non risulta tuttavia obbligato a prestare assistenza ai propri sostituiti: il D.Lgs. n. 490/98, infatti, ha trasformato l’obbligo del sostituto di prestare assistenza in mera facoltà, spostando sul CAF una rilevante parte dell’attività.
Il datore di lavoro deve comunque consentire al CAF l’attività di raccolta degli atti e documenti necessari per la redazione ed elaborazione delle dichiarazioni dei redditi.
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2) Gli obblighi dei CAF/professionisti abilitati
Nell’ambito delle operazioni di assistenza fiscale, CAF/professionisti abilitati devono provvedere a:
- consegnare al contribuente la copia del Mod. 730 e del relativo prospetto di liquidazione Mod. 730-3;
- inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730 comprensivi dei Modd. 730-4, rispettando le scadenze di presentazione scaglionate, collegate al momento di presentazione da parte del contribuente.
In particolare i professionisti abilitati/CAF devono:
- comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni;
- consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte, alle scadenze prestabilite.
Si fa inoltre presente che l’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuti i risultati contabili, provvede a:
- fornire al CAF/professionista abilitato, entro 5 giorni, l’attestazione di ricezione dei Modd. 730-4 (o dell’eventuale mancato inoltro ai sostituti per scarto);
- rendere disponibili ai sostituti (ovvero agli intermediari abilitati, per i sostituti che si avvalgono di tale possibilità) entro 10 giorni dalla ricezione, i Modd. 730-4;
- confermare al CAF/professionista abilitato, entro 15 giorni dalla ricezione dei Modd. 730-4, l’avvenuta comunicazione dei dati ai sostituti d’imposta.
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3) Assistenza fiscale a distanza
L’art. 25 del D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, prevede esclusivamente per il 2019 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e solo per i lavoratori dipendenti e assimilati (art. 34, c. 4, D.lgs 241/1997) le seguenti possibilità per la “consegna” della delega:
-
inviare in via telematica al CAF/professionista abilitato la copia per immagine:
- della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta
- della documentazione necessaria e
- del documento d’identità;
- in caso di impossibilità di stampare il modello di delega e/o scannerizzare la delega sottoscritta per il relativo invio, il contribuente può fornire al CAF/professionista abilitato un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera da trasmettere, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea, ovvero mediante il deposito nel cloud dell’intermediario.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare 9/2020 ha chiarito che la delega possa consistere, a titolo esemplificativo in un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto della delega/autorizzazione o in un video, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario.Tuttavia prosegue precisando che l’attestazione deve contenere le informazioni essenziali quali: il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o il nome del professionista, il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali, la sottoscrizione del contribuente.
Nel caso in cui contribuente si avvalga di tali modalità di consegna, è comunque previsto l'obbligo di ratificare successivamente l’operato, tramite consegna delle citate deleghe (sottoscritta in originale) e della documentazione una volta che sarà dichiarata cessata l'attuale situazione emergenziale.
Le predette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni / modelli / domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS (ad esempio, presentazione della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, del modello RED e della richiesta del reddito di cittadinanza).
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