In materia di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la quantificazione realizzata attraverso il metodo sintetico, in forza degli indicatori disciplinati dal D.M. 10 settembre 1992 e dal D.M. 19 novembre 1992, afferenti il cosiddetto redditometro, non ammette alcuna questione di retroattività, considerata la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, di conseguenza, l'applicabilità in relazione al momento dell'accertamento.
Il D.L. 78/2010, articolo 22, comma 1, convertito nella L. 122/2010 infatti, dispone esplicitamente la sua applicazione "per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto", qualora gli accertamenti in questione risultino essere antecedenti (Cass. ord. n. 21041/2014). Ad affermarlo è l’ordinanza n. 16044 del 6 aprile 2017 della Corte di Cassazione.
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1) La pronuncia di Cassazione
Nella controversia afferente l'impugnazione, da parte di un contribuente, degli avvisi di accertamento mediante i quali erano stati rettificati ai fini irpef, ex art. 38, comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973, i redditi dichiarati negli anni 2007 e 2008 la CTR, accogliendo l'appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole decisione di primo grado, dichiarava la nullità dell'atto impositivo ritenendo che allo stessa andasse applicata la nuova normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, con conseguente obbligo di preventivo contraddittorio che, nel caso di specie, non era stato perfezionato.
Avverso la sentenza di regionale ha presentato ricorso l'Agenzia delle Entrate mentre il contribuente ha resistito depositando controricorso e ricorso incidentale.
A parere degli Ermellini i due motivi di ricorso formulati dall’Ufficio, esaminati congiuntamente in quanto correlati, risultano essere fondati.
- Il primo, afferente a una violazione procedurale per avere la CTR annullato gli atti impositivi in quanto emessi senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015 secondo cui "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purchè il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre, per quelli non armonizzati" non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sussiste esclusivamente nelle circostanze in cui risulta specificamente sancito.
- Il secondo motivo, alla luce dei principi ribaditi dalla Suprema Corte con ordinanza n. 21041 del 06/10/2014 evidenzia che "In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dal D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, pertanto, l'applicabilità in rapporto al momento dell'accertamento".
Pertanto la sentenza della CTR impugnata dall’Ufficio è stata cassata dagli Ermellini in quanto - vertendosi in materia di tributi non armonizzati e in vigenza dell'art. 38 applicabile ratione temporis – la stessa, annullando gli atti impositivi, si è discostata dai menzionati principi.
Tuttavia la pronuncia in commento non ha voluto tenere in considerazione l’appartenenza del nuovo redditometro al genere degli accertamenti standardizzati.
Tale riflessione avrebbe necessariamente portato la Corte Suprema alla conclusione per la quale, malgrado la contrastante previsione normativa contenuta nell’art. 22 del D.L. n. 78/2010, deve trovare attuazione il postulato insito nei medesimi accertamenti standardizzati, e cioè che la versione più evoluta prevale su quelle precedenti, con la conseguenza che la modalità di rettifica più aggiornata deve trovare applicazione anche per annualità precedenti alla sua entrata in vigore, qualora risulti più favorevole al contribuente.
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