L’emergenza sanitaria, come scritto in precedenti contributi nelle scorse settimane, sta plasmando la formazione dei bilanci, non solo 2020 ma anche 2019. Delle adeguate informative si è già parlato e diversi organismi di rappresentanza hanno suggerito le prassi da consolidare in questa situazione.
L’Organismo Italiano di Contabilità è intervenuto in queste ore con una comunicazione, con l’obiettivo di uniformare la applicazione dei principi contabili nazionali OIC 9 ed OIC 29 nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019: il primo relativo alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, il secondo relativo ai cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
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1) Le indicazioni dell'OIC
Nel documento si conferma, nella sostanza, che la pandemia è un fatto successivo alla chiusura dell’esercizio 2019: infatti l’OMS ha definito il COVID-19 come emergenza internazionale il 30 gennaio, cui sono seguiti interventi normativi che hanno portato poi l’Italia – al manifestarsi dei primi importanti casi – a predisporre il lockdown del paese.
Pertanto si è concordi nell’affermare che tali avvenimenti possono essere classificati – a norma del principio OIC 29 – come fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2019, con le conseguenze di informativa del caso, ovvero darne un importante rilevanza in nota integrativa.
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2) Test di impairment delle immobilizzazioni.
Il tema affrontato dall’Organismo Italiano di Contabilità si focalizza piuttosto sul test di impairment delle immobilizzazioni.
Per queste ultime va valutato, alla data di riferimento del bilancio (31 dicembre 2019, ndr), se esiste un indicatore di perdita del valore e solo se esiste tale indicatore provvedere al calcolo del valore recuperabile.
In questo particolare momento storico ci si deve chiedere se la crisi sanitaria da Covid-19 debba essere un elemento da prendere in considerazione per valutare gli indicatori di impairment e se si debba tenere conto – nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini del test impairment – della crisi economica scaturita da quella sanitaria.
Leggendo i due principi – OIC 9 ed OIC 29 – si ricorda che i flussi finanziari futuri legati alle immobilizzazioni devono essere stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti ed inoltre l’evento catastrofico avvenuto successivamente alla data di chiusura del bilancio non incide sulla valutazione del bene alla data di chiusura (l’esempio indicato in OIC 29 e ripreso dalla comunicazione in commento è legato alla distruzione di un impianto).
Pertanto, in combinato disposto, si può ritenere che il COVID-19 sia un evento successivo alla chiusura dell’esercizio, e quindi:
- Che esso non debba essere considerato come indicatore di perdita di valore nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019
- Qualora esistano altri indicatori di perdita di valore per effettuare il test impairment, il COVID-19 non deve essere considerato
- Il COVID-19 deve essere illustrato come evento rilevante in Nota Integrativa tra i fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, come prescritto dall’OIC 29.
Tale comunicazione in commento quindi non fa altro che precisare quanto già scritto in precedenti articoli e quanto interpretato da altri organismi per la redazione dei bilanci 2019.