E’ stato reso pubblico il 04 maggio 2020 con il protocollo 3180 il documento emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - ufficio sport – relativo alle linee guida emanate ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.
Come previsto dal DPCM, le Linee-Guida sono state elaborate su proposta del CONI e del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) egli Enti di Promozione Sportiva (EPS), nonché validate dal Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
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1) Le indicazioni utili per la ripresa delle attività sportive
Punto di partenza del documento in discussione è lo stesso DPCM indicato in premessa il quale vieta l’attività ludica o ricreativa all'aperto, sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e consente di svolgere individualmente ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, con lo scopo preciso di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19 e con una durata temporale riconducibile all’emergenza stessa.
Viene soffermata l’attenzione, già più volte evidenziata, della possibilità data alle sessioni di allenamento di atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali di potere praticare tali allenamenti purchè sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse oltre che alla possibilità data dagli atleti ( sempre di interesse nazionale o internazionale ) di discipline di squadra e sempre purchè si svolgano in forma individuale.
Sul punto di una interpretazione univoca del concetto di “ atleti di interesse nazionale o internazionale” si devono esprimere le Federazioni e le Discipline associate che si stanno già muovendo in tal senso in queste ore.
In premessa viene indicato che le Linee guida sono volte a fornire indicazioni generali e azioni di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa nello sport in forma individuale a seguito del blocco totale dovuto all’emergenza del Covid 19 ma che dovranno essere declinate per le singole discipline a cura degli organismi sportivi di riferimento .
Sarà inoltre cura degli Enti sportivi (FSN, DSA, EPS), riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, emanare appositi Protocolli di dettaglio che tengano conto tanto delle indicazioni del presente documento, quanto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative per garantire il rispetto delle indicazioni di sicurezza da parte dei gestori degli impianti di propria competenza, o delle associazioni e/o di qualunque altro soggetto di rispettiva affiliazione.
Un cenno di particolare importanza viene dato non solo all’aspetto meramente fisico di tutela della salute ma anche all’aspetto psicologico perché è innegabile che il distanziamento e la paura possano creare dei disequilibri psicologici per cui si chiede agli organismi di avere particolare attenzione anche a questo.
Un ruolo importantissimo in questa fase della nostra vita viene svolto dalla Federazione Medico sportivo italiana in qualità di Federazione medica del CONI e unica Società Scientifica accreditata dal Ministero della Salute per la Medicina dello Sport che ha ritenuto opportuno - alla luce dell'attuale situazione di emergenza sanitaria – elaborare sia un protocollo di screening ad hoc, da effettuarsi prima della ripartenza in chiave di prevenzione, sia i test per il monitoraggio constante delle condizioni degli atleti, nonché indicazioni generali per la sicurezza degli ambienti sportivi, ivi comprese raccomandazioni specifiche nei casi di atleti risultati positivi al virus, passibili di aggiornamenti, alla luce delle evidenze scientifiche e tecnologiche internazionali costantemente monitorate anche dalla stessa FMSI.
Vengono poi individuate differenti categorie di operatori sportivi divisi fra : operatori di cui alla legge 91/1981; atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; altri atleti dilettanti sottoposti all’idoneità sportiva.
In virtù poi di una successiva puntuale analisi svolta dalla Federazione Medico Sportiva Italiana gli atleti vengono suddivisi in ulteriori due categorie: Atleti professionisti a norma del contenuto della Legge 23 marzo 1981 n. 91 che vengono a loro volta suddivisi in due gruppi: Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che su giudizio del responsabile sanitario abbiano avuto sintomi riferibili e Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo (non testati). Anche coloro che sono stati a contatto con positivi ma sempre rimasti asintomatici e non testati. Inoltre, e in particolare, staff tecnico/societario o familiari ovvero Atleti dilettanti anch’essi suddivisi in due gruppi fra atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi COVID- e atleti asintomatici nel periodo della pandemia.
2) Alcune definizioni di concetti in uso nello sport
Di particolare interesse il contenuto del documento relativo a un tentativo di definizione organica di concetti in uso nel mondo sportivo che sono state spesso oggetto di difficoltà interpretative:
Per operatore sportivo si intende sia l’atleta sia il personale di supporto presente nel sito sportivo (dirigente, tecnico, ufficiale di gara limitatamente alla fase dell’allenamento, e collaboratore a vario titolo), individuati dall’organismo sportivo di riferimento.
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quindi la richiesta, già presente in passato, di una individuazione specifica interna agli organismi sportivi di riferimento. |
Sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di esercizi sportivi eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, individuati dall’organismo sportivo di riferimento.
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Interessante il punto secondo il quale il concetto di “ sito sportivo” dovrà essere individuato dall’organismo di riferimento . |
Organismo sportivo (O.S.) si intende il CONI, il CIP, ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), olimpica e paralimpica, ogni Disciplina Sportiva Associata (DSA) e ogni Ente di Promozione Sportiva (EPS).
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Riconoscimento a pieno titolo degli organismi interni al mondo sportivo dal Coni, al Cip, alle Federazioni nazionali olimpiche e paralimpiche , alle Discipline Associate e agli Enti di Promozione sportiva
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Organizzazione sportiva si intende:
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Riconoscimento della centralità del Registro nazionale per le realtà operanti nel settore sportivo con differenziazione, doverosa, fra sport professionistico e non oltre al dovuto inserimento dei gruppi sportivi militari. |
Atleti di interesse nazionale gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti tali dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionale, individuati dall’organismo sportivo di riferimento quali soggetti abilitati a svolgere gli allenamenti di cui alla lettera g), art. 1, comma 1, del DPCM 26.04.2020.
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Indicazione senza possibilità di interpretazione della figura di “atleta di interesse nazionale “e chi può riconoscere tale figura o meno a ben poco vantaggio di tutte quelle pseudo federazioni non riconosciute dal Coni che dichiarano anche in questo periodo di avere atleti e campioni mondiali al proprio interno. |
Formazione a distanza è l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto formativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo.
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Ammessa la formazione a distanza anche in ambito sportivo contrariamente alle tesi accorse in questo periodo dove si paventava l’obbligatorietà di una chiusura totale di ogni tipo di attività anche on line . |
Telelavoro è lo strumento operativo per lavorare indipendentemente dalla localizzazione geografica, facilitato dall'uso di strumenti informatici e telematici e caratterizzato da una flessibilità sia nell'organizzazione, sia nella modalità di svolgimento. |
Si può lavorare in telelavoro anche in ambito sportivo |
3) Criteri di valutazione del rischio in ambito sportivo e prevenzione
Il nodo centrale dell’intero documento verte ovviamente sui criteri di valutazione del rischio in ambiente sportivo che vengono individuati in:
- individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;
- individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica;
- individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi;
- individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.
Una volta individuato il rischio si deve poi procedere alla parte successiva che è quella della definizione degli strumenti necessari ai fini della prevenzione e protezione e per fare questo sono state previste delle fasi:
- analisi della organizzazione dell’attività sportiva e di supporto mediante l’individuazione delle attività sportive e di supporto che possono essere eseguite in distanza con Fad o telelavoro e mediante analisi dei percorsi individuati dagli operatori sportivi o dagli accompagnatori con classificazione dei luoghi in base parametri precisi;
- analisi dei luoghi classificati e degli sport;
- analisi del mezzo di trasporto sia pubblico che privato e analisi dei rischi secondari;
- revisione dei piani e delle procedure di emergenza.
Individuato il rischio si deve poi procedere a fare in modo che l’attività svolta sia il quanto più possibile scevra da qualsiasi tipo di contagio favorendo, secondo il contenuto delle linee guida, il lavoro a distanza per quanto più possibile.
Lavoro a distanza auspicabile ma certamente di non facile applicazione per tutta l’attività sportiva. Laddove ciò risulta oggettivamente impossibile ovvero critico è necessario procedere con la valutazione dei rischi del luogo effettivo di svolgimento della attività cercando di ridurre gli accessi, veicolare gli ingressi a turni, svolgere l’attività su una turnistica differenziata, cercare di evitare i rischi degli spostamenti nei mezzi di trasporto comuni ma favorendo il trasporto singolo.
Ogni singolo luogo dovrà essere classificato per transito, sosta breve, sosta prolungata ovvero per potenziali assembramenti e problemi potrebbero ovviamente esserci a bordo campo, in panchina o negli spogliatoi motivo per cui sarà necessario valutare con attenzione anche tutto questo.
Valutato il luogo e valutato il rischio si dovrà procedere ad effettuare tutte le informative doverose e necessarie al fine di favorire una corretta igiene personale con il lavaggio frequente della mani, l’uso dei mezzi di protezione individuale, la pulizia giornaliera dei locali adibiti ad attività sportiva e cercando di mantenere le distanze umane di almeno un metro ma studiando i corretti distanziamenti in base alla possibile emissione di droplets. Sul punto viene fatta la citazione di un recente studio universitario della università di Eindhoven e Leuven, nonché della FMS che suggeriscono che in caso di camminata a 4 km/h, un soggetto in scia dovrebbe mantenere la distanza di sicurezza di 5 metri per avere un’esposizione equivalente a quella di due soggetti fermi a 1.5 m di distanza; in caso di corsa a 14.4 km/h la distanza equivalente per due soggetti in scia è di circa 10 metri.
Particolare attenzione è data, ovviamente, alla pulizia e alla sanificazione dei luoghi e delle attrezzature nei siti sportivi con l’indicazione anche dei prodotti da utilizzare per la pulizia tenendo conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020.
E il medico dello sport?
Un ruolo fondamentale è assegnato a lui / lei.
Per il rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, il ruolo del Medico Competente e, in ambito sportivo, per quanto riguarda gli Atleti e lo staff tecnico, quello del medico sportivo in riferimento all'idoneità sportiva di cui al quadro normativo vigente (Legge 23/03/81 n. 91 e successivi relativi Decreti per lo sport professionistico; D.M. 18/02/82 per l’attività sportiva agonistica; D.M. 24/04/13 relativo all’attività sportiva non agonistica e all’attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, DM 4/03/93 - idoneità agonistica adattata) è particolarmente importante.
Il Medico Competente aziendale (come recentemente richiamato dalla circolare del Ministero della Salute 001495 del 29 aprile 2020) e il Medico Sportivo, per l’attività di riferimento, applicano il protocollo di sorveglianza sanitaria previsto per le specifiche mansioni, a seguito dei rischi emersi e considerati nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché eseguono tutte le altre visite previste dall’art. 41 c. 2. D. Lgs. 81/08.
Stante l’emergenza epidemiologica in corso, fino al termine della stessa, il protocollo di sorveglianza sanitaria comprenderà anche il rischio correlato alla trasmissione del contagio da SARS-CoV-2.
Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere rimodulato in rapporto alla tipologia dei rischi. Rilevante è la visita medica su richiesta del lavoratore.
4) Allegati