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L'ACCORDO TRANSATTIVO PER DIFFICOLTÀ ECONOMICA DEL CLIENTE

L'accordo transattivo per difficoltà economica del cliente

Accordo transattivo tra cliente e fornitore per evitare controversie: aspetti contabili e fiscali

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Con un accordo transattivo, il cliente e il fornitore si accordano, per evitare controversie, stralciando una parte del debito del cliente in cambio del pagamento della parte residua.

L’accordo transattivo per difficoltà economica del cliente è un accordo tra questi e un suo fornitore che, una volta perfezionato, produce l’estinzione delle rispettive partite debitorie e creditorie, con conseguente rilevazione in bilancio di una sopravvenienza attiva per il cliente di una perdita su crediti per il fornitore, fiscalmente deducibile solo a determinate condizioni.

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L'articolo è un estratto della Circolare del giorno Accordo transattivo per difficoltà economiche cliente  che fa parte dell'Abbonamento annuale Circolare del Giorno

1) Le caratteristiche dell'accordo transattivo

 

 

 

Accade molto spesso, nei periodi di difficoltà economica generale, di carenza di liquidità, o in situazioni straordinarie e impreviste, come quelle attuali, che i regolari rapporti tra clienti e fornitori si bloccano, non per volontà delle parti ma per semplice ed ineludibile difficoltà economica del cliente.

In questi casi le parti interessate (il fornitore e il cliente), di comune accordo, molto spesso trovano un punto di incontro per evitare controversie legali.

Questo tipo di accordo prende il nome di accordo transattivo ed è civilisticamente disciplinato dall'articolo 1965 del codice civile, in base al quale “la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.

2) Le rilevazioni contabili

L'accordo transattivo si perfeziona, oltre che con la firma dello stesso, con il pagamento del corrispettivo pattuito, che rende l'operazione definitiva per entrambe le parti: il fornitore ed il cliente potranno procedere con lo stralcio dai propri bilanci, rispettivamente, del credito e del debito e con la rilevazione contabile della differenza tra valore nominale e valore concordato dall'accordo.

Per il cliente, si tratterà di chiudere una partita debitoria a un valore inferiore a quello previsto, con conseguente rilevazione di una sopravvenienza attiva di un ammontare pari alla differenza tra valore nominale e valore realmente pagato.

Anche per il fornitore si tratterà di chiudere una partita contabile, per questi creditoria e a un valore di realizzo inferiore a quello iscritto in bilancio. Però, in questo caso, per la corretta classificazione della rilevazione della differenza tra valore nominale e valore di realizzo bisognerà fare una valutazione più complessa sulla natura dell'operazione (che poi avrà anche delle implicazioni fiscali).

Per rilevare correttamente questa differenza contabile è necessario guardare alla motivazione che ha portato all'accordo transattivo (e su di questo indicata):  la riduzione volontaria, da parte del fornitore, del valore del credito a causa delle difficoltà economiche del cliente produce una perdita su crediti; invece la stessa riduzione per una caso diverso, come può essere quello della contestazione di una fornitura, produce una sopravvenienza passiva (differenza precisata dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.26/E del 01/08/2013).

3) L'inquadramento fiscale

Se la questione, da un punto di vista civilistico, è semplice e chiara, ovviamente si arricchisce di  complessità quando diventa fiscale.

Per quanto riguarda il cliente, questi ha rilevato una sopravvenienza attiva che, in base all’articolo 88 del TUIR, sarà imponibile come componente positiva di reddito in quanto insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Per il fornitore invece, la deducibilità della perdita su crediti  da rilevare in caso di accordo transattivo per difficoltà economica del cliente non può considerarsi scontata, ma deve oggetto di accurata valutazione.

La normativa fiscale in termini di perdite su crediti è contenuta nell'articolo 101 comma 5 del TUIR, cui l'Agenzia delle Entrate ha dedicato ampia trattazione esplicativa con la Circolare n.26/E del 01/08/2013.

A tenore dell'articolo 101 comma 5 del TUIR, il perno della questione fiscale si basa sull’assunto che “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi” e, secondo l'Agenzia delle Entrate, proprio la specifica individuazione di questi elementi certi e precisi rappresenta la chiave per l'eventuale deducibilità delle perdite su crediti. Quindi, a ben vedere, in base alla normativa, la deducibilità della perdita è legata strettamente alla sua definitività.

Un accordo transattivo per difficoltà economica del cliente, redatto per iscritto e perfezionato dal pagamento del corrispettivo, dovrebbe essere considerabile un atto definitivo. Ce lo conferma l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n.26/E del 01/08/2013, scrivendo che “si ritiene che [tra] gli atti realizzativi idonei a produrre una perdita assoggettabile all'articolo 101, comma 5, del TUIR […] [ci sia la] transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso”.

Però l'Agenzia, nel proseguo della Circolare stessa, puntualizza che “con riguardo all'ipotesi di transazione con il debitore, si ritengono verificate le condizioni di deducibilità ai sensi dell'articolo 101, comma5, del TUIR quando il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall'istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi)”.

Sfuggono dal contesto di questa interpretazione le perdite su crediti di modesto importo, per le quali il Legislatore, alla fine del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, non lascia spazio a ipotesi puntualizzando che “gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia trascorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione […] e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese”.

Quindi, per riepilogare, le perdite su crediti da accordo transattivo per difficoltà finanziaria del cliente sono deducibili per il fornitore: sempre se di modesto importo, se la difficoltà del debitore è documentata per gli importi superiori.
 

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