Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto lo scorso venerdi 24 aprile con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le parti sociali ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri. Il 27 aprile la ministra del lavoro De Micheli ha comunicato l'adesione al protocollo per i cantieri anche di Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Confapi.
Il documento (allegato in fondo a questo articolo ) aggiorna il precedente firmato a marzo adeguandolo alle previsioni del Protocollo generale per la sicurezza del 24 aprile ed acquista particolare importanza anche per la contestuale decisione di riapertura delle attività edilizie a partire dal 4 maggio 2020, previste dall'ultimo DPCM 26.4.2020.
Le regole principali sono suddivise in specifiche sezioni dedicate ai vari aspetti :
- Obblighi informativi del datore di lavoro a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel cantiere,
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale,
- modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri,
- pulizia e igiene nel cantiere e gestione degli spazi comuni (mense, spogliatoi),
- riorganizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni),
- gestione di una persona sintomatica in cantiere.
Inoltre vengono forniti esempi di casi in cui puo essere prevista esclusione dalle penali per ritardi o mancata consegna nei lavori di cantiere per i datori di lavoro, a causa dell'emergenza Coronavirus.
Per quanto riguarda l'obbligo di INFORMAZIONE il datore di lavoro, a è tenuto ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette
modalità di comportamento e gli obblighi connessi. Ad esempio:
- controllo della temperatura corporea. Se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. (Per rispetto della privacy i dati non vanno registrati) e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere
-
impegno per chi entra a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per la sicurezza (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non lo consentano , segnalare eventuali sintoomi influenzali , provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti).
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1) Indicazioni operative per i datori di lavoro
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI |
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PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE |
Va assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica :
Le persone devono in particolare adottare frequente e minuzioso lavaggio delle mani con appositi prodotti disinfettanti messi a disposizione La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro previa consultazione del medico competente e di RSPP e RLS |
GESTIONE SPAZI COMUNI |
L’accesso agli spazi comuni (uffici, mense, spogliatoi) va contingentato per assicurare la distanza di sicurezza di un metro con
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE |
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE |
In presenza di febbre superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, la persona
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2) Ipotesti di esclusione della responsabilita per mancata consegna dei lavori
Come detto e come previsto dal DL 18 2020 , il prorocollo esemplifica alcuni casi ( non esaustivi) in cui puo essere prevista l'esclusione dalle penali per ritardi o mancata consegna nei lavori di cantiere per i datori di lavoro, a casua dell'emergenza Coronavirus:
- se la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, e non sono possibili altre soluzioni organizzative diverse e non sono disponibili, sufficienti, mascherine e altri dispositivi di protezione ( deve essere documentato l' ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini)
- se l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, oppure non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto,
- se si accerta un caso di lavoratore affetto da COVID-19 e necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con conseguente
- sospensione delle lavorazioni;
- se il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative
- per indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere