A seguito del decreto Cura Italia del 17 marzo che ha istituito il finanziamento straordinario per il COVID 19 della Cassa in deroga in tutto il territorio nazionale, le Regioni italiane hanno concluso da poco la stipula dei diversi accordi sindacali necessari per l'attuazione della misura .
Va ricordato che la cassa integrazione in deroga, finanziata con uno stanziamento ministeriale che definisce gli importi per ciascuna regione e provincia autonoma , viene poi autorizzata attraverso decreti regionali ed è quindi a ciascuna regione che le aziende fanno domanda.
Per la regione Veneto, interessata da misure di contenimento sociale e blocco parziale della attività economiche anche prima del 17 marzo 2020, è stato sottoscritto un accordo quadro in data 20 marzo 2020 (allegato in fondo a questo articolo) che fa riferimento:
- all' Art. 15, DL n. 9/2020 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per le unità produttive ubicate nel Comune del Veneto (Vo' Euganeo)
- all' Art.17, DL n. 9/2020 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per tutti gli altri Comuni del Veneto.
- all' Art. 22, DL n. 18/2020 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in derogaCIGD per i datori di lavoro del settore privato in tutta Italia, con unità produttive ubicate nei Comuni del Veneto.
Vediamo di seguito un riepilogo della normativa e delle procedure previste.
1. CONDIZIONI PER L'ACCESSO per le unità produttive ubicate nel Comune del Veneto (Vo' Euganeo).
Sono interessati :
- datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.
- datori di lavoro del settore terziario sopra i 50 dipendenti che non possono attivare la cigs per la causale Covid – 19 e i datori di lavoro di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), c) e d) del D.lgs n. 148/2015, in attesa di ulteriori chiarimenti dal Ministero.
- datori di lavoro con unità produttive esterne al Veneto limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Veneto nei casi connessi all’emergenza
- epidemiologica da COVID-19.
Durata: retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di tre mesi, pari a 13 settimane.
2. Condizioni per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga per tutti gli altri Comuni del Veneto
La CIGD è prevista per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate nei restanti Comuni del Veneto nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive/operative in Veneto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni del Veneto.
Durata: retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di un mese, pari a 4 settimane.
3. Condizioni per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex Art. 22, d.l. n. 18/2020 per le aziende ubicate nel Veneto
Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti SOLO SE privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, ivi compreso l’accesso al FSBA
Durata: retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di ulteriori nove settimane.
Ai sensi dell’art. 41, c. 2, d.l. n. 23 del 8.4.2020, (Decreto Liquidità) possono accedere alla CIGD anche i lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
La disciplina anche per tutte le altre Regioni è illustrata in "Coronavirus: gestione dei rapporti di lavoro: guida" a cura del prof. P.Albi , da cui l'articolo è tratto.
1) CIG in deroga Veneto: beneficiari e presupposti
Beneficiari sono i lavoratori subordinati, anche a tempo determinato assunti alla data del 17 marzo 2020 ( Decreto Liquidita n. 23 del 8.10.2020).
Vi rientrano espressamente:
- Operai
- impiegati
- quadri
- apprendisti
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
- lavoratori somministrati, non coperti dal trattamento di integrazione salariale (TIS) previsto dall'Accordo del proprio Fondo Bilaterale Alternativo, quando gli altri
lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti
- lavoranti a domicilio monocommessa
- lavoratori intermittenti
- lavoratori agricoli
I presupposti per il ricorso alla cig in deroga, ai sensi delle “Linee Guida” del 7 aprile 2020 sono:
a) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario della normativa in deroga
b) sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario, determinate dalle cause previste nel D.L. n. 9/2020 e dal DL n. 18/2020
c) perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non prestato, per le ore o giornate in cui per legge o per contratto sarebbe spettata
d) ragionevole previsione di ripresa dell’attività lavorativa.
Eccetto nei casi di cui all'art. 15, DL n. 9/2020 (Comune del Veneto - Vo' Euganeo), il datore di lavoro utilizzerà preferibilmente gli strumenti ordinari di flessibilità̀ (congedo ordinario e ferie 2019) prima dell'accesso alla CIGD.
La disciplina anche per tutte le altre Regioni è illustrata in "Coronavirus: gestione dei rapporti di lavoro: guida" a cura del prof. P.Albi , da cui l'articolo è tratto.
2) Procedure per la domanda di CIGD COVID 19 Veneto
Procedura sindacale
ATTENZIONE:
- I Datori di lavoro di cui all’art. 15 del DL n. 9/2020 (Vo' Euganeo) sono dispensati dall'obbligo di avvio della procedura di consultazione sindacale.
- Tutti gli altri datori possono accedere all’integrazione salariale previo accordo con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative, con precedura semplificata.
Procedura semplificata: invio da parte del datore di lavoro, tramite pec o mail o fax, o altro canale telematico, dell'informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle OO.SS. e alle RSA/RSU laddove presenti, attivando così la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3 giorni lavorativi.
Decorso tale termine il datore di lavoro potrà presentare l’istanza di CIGD allegando alla domanda l’evidenza dell’informativa data alle OO.SS.
L'informativa dovrà contenere tutti gli elementi utili alla quantificazione della spesa (numero lavoratori, periodo richiesto, ore stimate di CIG in deroga, modalità della
sospensione).
Il verbale di consultazione sindacale, o l'informativa alle OO.SS., dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a) dati aziendali (titolare/legale rappresentante, ragione sociale, recapito, partita iva –codice fiscale, telefono ecc ...)
b) settore produttivo (artigianato, PMI fino a 15 dipendenti, industria oltre 15 dip.ti,commercio fino a 50 dipendenti....)
c) settore merceologico...... (metalmeccanico, legno, tessile, confezioni, orafi ....)
d) data di avvio procedura della consultazione sindacale, solo nel caso di verbale di accordo
e) negli accordi sindacali, assistenza delle parti sociali (organizzazione imprenditoriale, associazione sindacale)
f) dichiarazione di esaurimento ammortizzatori ordinari
g) dichiarazione di mancanza dei requisiti di legge per accedere agli ammortizzatori ordinari e relativa motivazione
h) per i datori di lavoro artigiani non edili, dichiarazione di versamento contributo al FSBA ed eventuale dichiarazione di esaurimento dell'utilizzo del trattamento FSBA
i) periodo richiesto della CIG in deroga (dal ...... al ....)
j) numero lavoratori o elenco dei lavoratori interessati alla CIG in deroga
k) ore complessive richieste
Modalità e termini di presentazione delle domande di CIGD
La domanda va presentata, anche retroattivamente, in via telematica sul portale di CO Veneto, corredata dell’accordo o dell'informativa.
Termini:
• entro il termine perentorio di 40 giorni di calendario dal 27 marzo 2020, data di apertura del portale CO Veneto per la presentazione della domanda di CIGD, per
decorrenze della CIGD sino a tale data
• Per decorrenze della CIGD dal 28 marzo 2020 in poi la domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 40 giorni di calendario dalla data di avvio della
procedura di consultazione sindacale, nei casi in cui questa è prevista
• Per i lavoranti a domicilio monocommessa, la richiesta di CIG in deroga dovrà essere effettuata dalla azienda committente.
Nei casi di datori di lavoro di cui all'art. 15 del DL n. 9/2020 (Vo' Euganeo), le domande dovranno essere presentate per un arco temporale di massimo 4 mesi, a partire dal 23 febbraio 2020, indicando il fabbisogno presunto in ore, fino ad esaurimento delle settimane disponibili. Nel caso in cui non siano esaurite tutte le settimane potrà essere presentata una nuova domanda.
Negli altri casi, le domande dovranno essere presentate per un arco temporale di massimo due mesi, a partire dal 23 febbraio 2020, indicando il fabbisogno presunto in ore, fino ad esaurimento delle settimane disponibili. Nel caso in cui non siano esaurite tutte le settimane potrà essere presentata una nuova domanda.
La domanda dovrà contenere la data dell’accordo sindacale o dell'informativa inviata alle OO.SS., nei casi in cui è prevista la procedura di consultazione sindacale,
Ciascuna domanda di CIGD dovrà interessare un periodo minimo di una settimana, pari a sette giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a prescindere dal giorno della settimana di inizio. Nel caso di un periodo maggiore si dovrà trattare di un multiplo di 7.
La disciplina anche per tutte le altre Regioni è illustrata in "Coronavirus: gestione dei rapporti di lavoro: guida" a cura del prof. P.Albi , da cui l'articolo è tratto.