In data 9 Aprile si è concluso al Senato l'iter di conversione in legge del Decreto n. 18 del 17/03/2020 c.d. Cura Italia che ora passerà all'esame della Camera dei Deputati con inizio dei lavori per il prossimo 20 Aprile.
Quello che interessa segnalare per il mondo associativo è che nel corso della sua conversione sono state approvate alcune modifiche di indubbio interesse soprattutto per rispondere ad alcune questioni di ordine prettamente pratico quale, per l'appunto, la celebrazione delle assemblee annuali di approvazione dei rispettivi bilanci/rendiconti.
1) Assemblee al 31 ottobre per tutte le associazioni
Al riguardo si precisa infatti che le specifiche disposizioni dettate dalla Legge 289/02 per le associazioni sportive dilettantistiche e dal D.P.R. 917/86 (Testo Unico Imposte sui Redditi) per le agevolazioni fiscali a favore degli enti associativi in generale, pongono l’obbligo di redazione del bilancio / rendiconto ma non ne fissano i termini per l’approvazione, che è demandata allo statuto, anche in relazione al dettato generale dell’art. 36 codice civile secondo il quale l’ordinamento interno nelle associazioni non riconosciute è regolato dagli accordi di tipo pattizzio tra gli associati.
Tra le clausole da recepire obbligatoriamente negli statuti si segnala, per l'appunto, l’art. 90 lett. f) della Legge 289/02 il quale prevede “l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari” e l’art. 148 comma 8 T.U.I.R. che dispone: “l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie”.
Ma, come noto, i decreti ministeriali di Marzo prima e quelli di Aprile poi, non solo hanno limitato gli spostamenti agli stretti casi di necessità ma hanno altresì fatto espressamente divieto alla celebrazioi di congressi e riunioni.
In tal stato di fatto e di diritto, ancorchè supportati da norme eccezzionali in stato di emergenza nazionale, non pochi sodalizi si sono quindi trovati nella condizione di poter celebrare l'Assemblea di approvazione del bilancio/rendiconto statutariamente previsto con termine ad Aprile e senza però sapere come potersi correttamente muovere per non decadere dai benefici di cui sopra.
In tal senso una prima risposta l'aveva fornita proprio il Decreto Cura Italia del 17 Marzo nel quale all'Art. 35 (3 comma) veniva disposto il termine ultimo di approvazione del bilancio/rendiconto al 31 ottobre 2020, ma limitatamente alle ONLUS, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato, iscritte nei rispettivi registri.
All'art 76 (4 comma), invece, il dettato interministeriale dava facoltà a tutti gli enti associativi, ancorchè in degora ai propri statuti, di potersi riunire da remoto con modalità telematica ma nel rispetto della partecipazione di tutti o, meglio, sempre che si potesse garantire a tutti gli associati la partecipazione all'assemblea ma semprechè venissero messe in atto tutte le garanzie per la precisa identificazione degli aventi diritto e presenti.
Il nuovo testo del Decreto Cura Italia, che come detto andrà all'esame della Camera dal 20 Aprile, è stato arricchito da un novellato art 35 nella parte in cui è stato introddotto il comma 3 Ter in forza del quale "agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." è concesso termine sino al 31 Ottobre 2020 per l'approvazione dei bilanci il cui termine di approvazione scadeva all’interno del periodo emergenziale.
Così disponendo, pertanto, tutti gli enti associativi, riconosciuti e non, potranno avere più tempo per l'approvazione del proprio bilancio/rendiconto senza incorrere in pericolossissime decadenze.
E' evidente che tale comma è stata introdotto anche per sgombrare il campo dall'equivoco generato dall'Art 106 del medesimo decreto per il quale veniva autorizzato, in deroga a quanto ordinariamente previsto dalle disposizioni del codice civile di cui agli art. 2364, co. 2 e 2478 bis, un più ampio e generalizzato rinvio delle assemblee entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale norma non poteva trovare applicazione per gli enti non commerciali essendo applicabile alle sole società commerciali, anche in relazione ai principi di interpretazione della legge in generale di cui all'art 12 delle preleggi, preso atto che per i sodalizi associativi, sportivi inclusi, era stata disposta diversa e specifica modalità di celebrazione delle assemblee sociali ai sensi dell'Art. 73 comma 4 del medesimo decreto (modalità in videoconferenza).