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L’ACCERTAMENTO BANCARIO SI FRONTEGGIA CON PROVE PUNTUALI

L’accertamento bancario si fronteggia con prove puntuali

Indispensabile che il contribuente fornisca la prova analitica della correlazione di ogni movimentazione.Una pronuncia di Cassazione

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È insufficiente una prova generica afferente a ipotetiche causali riguardanti l’affluire di somme sui conti correnti bancari, essendo indispensabile che il contribuente fornisca la prova analitica della correlazione di ogni movimentazione con le operazioni già risultanti nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse all’attività d’impresa.

A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 22224/2018.(che alleghiamo in fondo all'articolo)

1) Il caso in discussione: presunzioni sempre valide?

La C.T.R. del Lazio ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia dell'Entrate nei confronti di una S.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che ha accolto il ricorso della contribuente, presentato per contrastare un avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP.

Avverso tale pronuncia l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione del co. 1 n. 2 dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, del co. 1 n. 2 dell’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, degli artt. 2697, 2727 e ss. c.c. e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 anche in riferimento al co. 1 lett. d) dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 in relazione al co. 1 n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per avere, riguardo al fondamento dell'accertamento su indagini bancarie effettuate su conti correnti appartenenti al padre convivente del socio di maggioranza (titolare quest'ultimo del 60% del capitale sociale) e amministratore della società, da un lato affermato che fosse comunque onere dell'amministrazione fornire la prova, anche tramite presunzioni, della natura fittizia dell'intestazione e della loro sostanziale riferibilità al contribuente accertato, dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, dall'altro ritenendo che la contribuente avesse offerto prova contraria adeguata per superare la presunzione iuris tantum offerta dall'Ufficio finanziario.

A parere del Collegio di legittimità il ricorso è manifestamente fondato in quanto, in tema di accertamenti fiscali, tanto in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, quanto in materia di IVA, ex art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, le rispettive presunzioni ivi stabilite, secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, operano anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che debbono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale e il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, e i congiunti intestatari dei conti bancari soggetti a verifica, risultando, in tal caso, particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari debbano, in difetto di specifiche e analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (Cass. sez. 5 sent. n. 4788/2016).

La pronuncia, tuttavia, non appare condivisibile in quanto l'art. 32 del D.P.R. 600/1973 non disciplina alcuna presunzione legale ma semplicemente i risultati dell'attività conoscitiva derivante dalle indagini finanziarie, i quali devono necessariamente essere fatti confluire nell'atto di accertamento, secondo le disposizioni regolatrici di quest'ultimo.

Allegato

Cassazione ord 22224 2018
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