In questo momento di emergenza Coronavirus e nell’attesa di ulteriori “aiuti” da parte del Governo, riteniamo utile proporre una veloce informativa riguardante il Ravvedimento Operoso che, visti i tempi, in caso di difficoltà, potrebbe permettere alle aziende di mantenere la liquidità in azienda cercando di evitare stress alla cassa.
Occorre ricordare che il Ravvedimento Operoso può sostanziarsi in una specie di "rateizzazione self-made" dell’imposta dovuta poiché può essere effettuato anche per una parte del tributo con costi accettabili.
Il Ravvedimento Operoso è lo strumento messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate tramite il quale un contribuente, sia esso persona fisica che giuridica, può regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’erario in maniera autonoma e spontanea, al fine di evitare di incorrere in un accertamento da parte dell’Agenzia dell’Entrate e quindi essere soggetto a sanzioni che risulterebbero più elevate.
Nel prosieguo dell'articolo trattiamo in particolare il caso del Ravvedimento Operoso dovuto a versamenti omessi, ritardati, insufficienti o errati.
1) Ravvedimento operoso 2020: Iter e sanzioni
Il Ravvedimento operoso oggi si concretizza , in estrema sintesi , nel seguente iter:
- rimozione della violazione (versamento del tributo mancante e/o presentazione della dichiarazione integrativa);
- versamento di una sanzione ridotta, sulla base del numero di giorni trascorsi dal momento del mancato, ritardo o insufficiente adempimento;
- versamento degli interessi moratori calcolati a giorni, tenendo conto del tasso legale degli interessi di ciascun anno.
Sono oggetto del Ravvedimento Operoso tutti i tributi gestiti dall’Agenzia dell’Entrate e, con l’introduzione della legge di bilancio 2020, anche i tributi locali .
N.B. È inoltre il caso di ricordare che non sono “ravvedibili” gli omessi/insufficienti versamenti in materia previdenziale.
È possibile effettuare il ravvedimento, oltre che successivamente alla constatazione e la notifica della violazione da parte delle autorità, anche in caso di ispezioni e verifiche in corso.
Il Ravvedimento Operoso non è ammesso, invece, in presenza di notifica di atti di liquidazione o di accertamento.
Come detto in precedenza il soggetto che intende sanare la propria situazione, oltre alla rimozione della violazione, dovrà pagare anche delle sanzioni e degli interessi di mora.
Le sanzioni nel ravvedimento operoso sono più vantaggiose rispetto a quelle previste in caso di accertamento. In base ai giorni decorsi dalla violazione al ravvedimento, avremo una differente percentuale di sanzione: minore saranno i giorni intercorsi tra i due periodi e minore sarà la sanzione dovuta.
Una sintesi nella tabella che segue:
Termine del Ravvedimento |
Sanzione minima |
Sanzione Ridotta |
|
Entro 15 Giorni dalla violazione |
15% dell'importo non versato[1] |
1/15 giornaliero della Sanzione minima |
0,1% giornaliero fino al 14° giorno |
Entro 30 Giorni dalla violazione |
1/10 della Sanzione piena pari all'1,5% |
1,50% |
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Entro 90 Giorni dalla violazione |
1/9 della sanzione minima |
1.66% |
|
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione |
30% dell'importo non versato |
1/8 della sanzione minima |
3.75% |
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione |
1/7 della sanzione minima |
4,28% |
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oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione |
1/6 della sanzione minima |
5% |
[1] Sanzione così modificata dal Dlgs. n. 158/2015 per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Con riguardo agli interessi di mora occorre anche ricordare che ogni anno subiscono delle variazioni poiché calcolati sul tasso legale .A partire dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale è passato allo 0,05% in ragione d'anno, come stabilito dal decreto del MEF del 12 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14.12.2019.
Il Ravvedimento Operoso si perfeziona con il pagamento dell’imposta dovuta maggiorata di interessi e sanzioni. Le voci tributo, sanzioni e interessi devono essere indicate nei vari modelli in maniera separata, ognuna con il proprio codice di riferimento.
Per approfondire vedi anche "Ravvedimento operoso le sanzioni e i codici tributo per mettersi in regola"
2) Ravvedimento operoso 2020 e avviso bonario
Poiché, come detto all’inizio dell’articolo, il Ravvedimento Operoso può essere effettuato anche per una parte del tributo, configurando quindi una sorta di rateizzazione personalizzata, può accadere che durante tale “rateizzazione” l’Agenzia delle Entrate proceda con un “controllo automatico” inviando un Avviso Bonario.
In questo caso la sanzione sarà pari al 10% dell’importo dovuto se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Vedi tutte le sanzioni in dettaglio nello speciale Ravvedimento operoso 2020
Occorre però ricordare che, anche in questo caso è possibile procedere con una rateizzazione secondo le seguenti modalità:
- fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo
- oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo
il pagamento della prima rata deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e sulle rate successive sono dovuti gli interessi per un importo pari al 3,5% annuo.