Varato finalmente il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 aprile per le collaborazioni sportive destinatarie, ai sensi e per gli effetti degli art.27 e 96 del D.L. n. 18 del 2020 c .d. Cura Italia, dell’indennità di 600 euro per il mese di Marzo.
Precisando che ora le modalità attuative passeranno di competenza a Sport e Salute S.p.a. che da oggi 7 aprile 2020 dalle ore 14 metterà a disposizione la piattaforma per accogliere le domande.
Queste, in sintesi, le disposizioni per poter accedere al contributo:
1) Ecco come accedono all'indennità gli sportivi
- Viene quantificata in euro 600 per il mese di Marzo 2020 (art. 2 comma 1);
- E’ riconosciuta al richiedente titolare di un rapporto di collaborazione ex art. 67 comma 1 Lett. m) del d.p.r 22 dicembre 1986 n. 917 (redditi diversi);
- Il rapporto di collaborazione dev’essere stato instaurato con organismi sportivi iscritti al Registro C.O.N.I. (associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche) o da esso riconosciuti (Federazioni sportive, discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, benemerite) (art. 2 comma 1);
- Il rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 era già in essere, risultando ancora pendente alla data di pubblicazione del D.L. n.18 del 2020 (art. 2 comma 1);
- L’indennità non è cumulabile con le prestazioni o indennità previste dal medesimo D.L. n.18 del 2020 né chi ha reddito da lavoro autonomo, subordinato e assimilati, nonché chi sia percettore di pensione di ogni genere, assegni ad esse equiparati o chi abbia percepito il reddito di cittadinanza nel mese di marzo 2020 (art 2 comma 2 e art. 3 comma 2);
- Le risorse destinate a Sport e Salute S.p.a. (50 milioni) saranno prioritariamente messe a disposizione ai richiedenti che nell’anno 2019 abbiano percepito compensi inferiori ad Euro 10.000,00= (art. 3 comma 1).
- Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 Aprile (art. 4) mediante piattaforma informatica messa a disposizione da Sport e Salute S.p.a.(art. 5);
- Le domande saranno evase secondo l’ordine cronologico di riferimento e, fra queste, in via prioritaria a chi abbia percepito nel corso del 2019 meno di Euro 10.000,00=;
- Il richiedente, qualora Sport e Salute s.p.a. necessitasse di ulteriori informazioni per la peculiarità della situazione o di integrazione della domanda ritenuta incompleta, avrà 7 (sette) giorni di tempo per fornirle pena decadenza del diritto all’indennità;
- L’indennità, in caso di esito positivo della domanda, sarà erogata in giorni 30 (trenta), esclusivamente a mezzo bonifico bancario;
2) Domanda e autocertificazione
Il decreto, all’art. 4, specifica la modalità di presentazione della domanda che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali :
a) dati anagrafici;
b) dati relativi alla collaborazione sportiva (parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione);
c) IBAN dell’avente diritto;
d) assenso al trattamento dei dati;
e) autocertificazione ai sensi art. 445/2000 con la quale di dichiara, sotto la propria responsabilità che che il rapporto di collaborazione era persistente anteriormente al 23 febbraio 2020 e ancora in essere al 17 marzo 2020 nonché di non esser titolare di altre indennità previste dal D.L. n. 18 del 2020 ovvero di non essere percettore di reddito da lavoro autonomo, subordinato e assimilati, pensione di ogni genere, assegni ad esse equipara, o titolare di reddito di cittadinanza nel mese di marzo 2020 (art 2 comma 2 e art. 3 comma 2);
Sport e Salute ha già emesso delle FAQ dalle quali, peraltro, viene anche chiarita la modalità di accreditamento al sito (tramite sms) nonché chi possa essere percettore o meno dell’indennità.
Ad ogni modo il decreto individua anche la documentazione da allegare alla domanda (art. 4) :
1) copia fronte-retro del documento di identità;
2) copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico;
3) in assenza del contratto o della lettera di incarico, copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020;
Precisando che le indennità verranno erogate con il criterio “cronologico” di ricevimento, ovvero andando a soddisfare l’ordine delle domande, e fra queste prioritariamente chi abbia percepito meno di Euro 10.000,00= nell’anno 2019, bisognerà fare particolare attenzione alle modalità con cui Sport e Salute s.p.a. procederà all’istruttoria, controllo e monitoraggio delle domande.
All’art. 6 del Decreto è infatti previsto che Sport e Salute S.p.a., acquisiti i dati previsti nel Registro C.O.N.I. e d’intesa con il Comitato Olimpico, possa procedere ad un controllo incrociato potendo richiedere elementi a riscontro all’Agenzia delle Entrate e agli Enti previdenziali oltre che a controlli “a campione” anche in loco presso gli Enti di cui sopra (forse per un refuso il Decreto fa riferimento all’Art. 1 comma 1 anziché all’Art. 2 comma 2).
Sotto certi aspetti il Decreto, che ricordiamo è figlio di un più ampio costrutto normativo emanato in fase emergenziale, pone non poche lacune e perplessità passando di fatto “la palla” a Sport e Salute S.p.a. eccezionalmente rafforzata nelle sue finalità ancorché limitata dall’art. 7 a elargire indennità nel limite di 50 mil di euro, ovvero l’importo ad essa destinato dall’Art. 96 comma 2 del D.L. n.18 del 2020.
Pertanto, terminato esso, nulla potrà più essere erogato ai “ritardatari” nemmeno attingendo al cospicuo fondo di dotazione statale già annualmente destinato a Sport e Salute S.p.a. proprio per sostenere e promuovere lo sport dilettantistico italiano.