Anche il settore agricolo , tra i pochi che continuano l'attività nella situazione di emergenza per il Coronavirus, è interessato da agevolazioni a diversi livelli che cercano di ovviare alle difficolta e a sostenere le imprese ed i lavoratori . Vediamo di seguito una panoramica degli aiuti e delle misure messe in campo.
L’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) ha comunicato alcune misure riservate agli iscritti.
In particolare sono previste:
- la sospensione del versamento dei contributi previdenziali con scadenza dall’8 Marzo 2020 al 30 Settembre 2020. Tali versamenti dovranno essere effettuati - senza previsione di sanzioni o interessi - in un’unica soluzione entro la data del 25 Ottobre 2020 o per mezzo di rateizzazione (massimo 5 rate mensili).
- la sospensione per i contributi con scadenza dall’8 marzo al 15 gennaio 2021 per i periti agrari e gli agrotecnici iscritti alla Fondazione, con la previsione che i versamenti vengano fatti, anch’essi senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 31 Gennaio 2021 o tramite rateizzazione (massimo 10 rate mensili per i primi e massimo 5 per i secondi).
Vedi anche le misure predisposte dalle Casse previdenziali Ordinistiche nello speciale " Professionisti ordinistici : ecco gli aiuti delle Casse ".
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1) Gli aiuti del Decreto Cura Italia per i lavoratori agricoli
Anche per il settore agricoltura sono attive le misure governative del Decreto Legge 18 2020 ovvero:
- Cassa integrazione speciale (dlgs 148-2015) con l'art. 20
- Cassa integrazione in deroga art. 229
- Congedi familiari straordinari di 15 giorni oppure voucher baby sitting (art. 25) (Vedi in merito anche l'articolo Congedi e permessi 104 per Covid 19)
- Indennità di 600 euro per il mese di marzo da richiedere all'INPS (art. 28 e 30) in favore di :
- coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
- operai agricoli a tempo determinato. rientrano anche le figure equiparate dei piccoli coloni e compartecipanti familiari purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
In entrambi i casi il bonus non da diritto ad accredito di contribuzione figurativa, né agli assegni familiari .
2) CISOA Cassa integrazione ordinaria per le imprese agricole
Come specificato dalla Circolare INPS n. 47 del 28.3.2020, per quanto riguarda il settore agricolo, il D.lgs n. 148/15 ha confermato la preesistente normativa che prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”. In questa previsione rientra a pieno titolo la sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica attuale .
Per motivare le richieste va utilizzata l'apposita causale “COVID-19 CISOA” con la procedura usuale. Se l’azienda ha già raggiunto il massimo annuale di giornate fruibili (90), sarà possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi a livello regionale o di provincia autonoma.
Con il messaggio INPS n. 1541 dell’8 aprile 2020, è stata rilasciata la nuova procedura e si forniscono ulteriori precisazioni rispetto alla circolare n. 47 del 28 marzo 2020.
Il Sole 24 ore fa notare come la circolare Inps stranamente non prevede che il periodo di integrazione salariale relativo all’emergenza Covid-19 (pari a nove settimane) sia aggiuntivo rispetto alle 90 giornate di lavoro normalmente integrabili con la Cisoa, nonostante l’articolo 19 del Dl 18/2020 preveda che i periodi di cassa integrazione per il coronavirus non siano computati negli ordinari limiti e sono neutri ai fini delle successive richieste.
Quasi in risposta a queste osservazioni l'INPS ha precisato nel nuovo messaggio che " qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, è possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di Provincia autonoma (cfr. la circolare n. 47/2020, paragrafo F).
Di seguito un riepilogo della disciplina della CISOA ordinaria in agricoltura.
Sono interessate le aziende anche in forma associata, esercenti attività di natura agricola (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento degli animali e attività connesse, per trasformazione e l'alienazione dei prodotti agricoli, ivi comprese :
- Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);
- imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
- imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole ).
Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi di trasformazione o commercializzazione dei prodotti , in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell'industria.
I lavoratori destinatari della prestazione sono :
- i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda e
- i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.
LE DOMANDE PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN AGRICOLTURA per COVID 19:
La domanda di integrazione salariale con causale “COVID-19 CISOA” deve essere inoltrata all’INPS entro il quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. La concessione della prestazione è di competenza della Commissione provinciale che per la peculiare situzione di emergenza delibererà con procedure telematiche Nel caso di decorso del termine di 20 giorni senza pronunciamento, il parere si intende favorevolmente reso.
Alle prestazioni di CISOA erogate con causale “COVID-19 CISOA” si applica il limite del massimale di cui all’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; è stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che in questo ultimo caso le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Con il messaggio 1800 del 29 aprile INPS ha inoltre comunicato una semplificazione delle modalità di presentazione del Modello IS/Agr.1/bis (cod. “SR43”)
Come noto, l’azienda che chiede il pagamento diretto della prestazione è tenuta ad inviare il modello IS/Agr.1/bis (cod. “SR43”) con i dati necessari per la determinazione della misura della prestazione e per l’accredito della contribuzione figurativa.
In ragione dell’attuale fase emergenziale, dice l'Istituto il modello predetto non deve essere sottoscritto dal lavoratore. Eventuali informazioni utili al lavoratore potranno essere richieste dallo stesso al proprio datore di lavoro, che avrà comunque la possibilità di stampare il predetto modello.
Al fine di fornire assistenza di natura amministrativa alle aziende e agli intermediari richiedenti la prestazione di CISOA, è stata istituita la casella istituzionale [email protected]. Per i quesiti di natura procedurale le aziende e gli intermediari dovranno continuare ad utilizzare la casella istituzionale [email protected].
3) Cassa integrazione in deroga e aziende agricole
La cassa integrazione in deroga può essere richiesta per i lavoratori agricoli non coperti dalla Cisoa quali quelli a tempo determinato in forza al 23 febbraio 2020.
L’articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia prevede, infatti che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, che non rientrano nella Cassa integrazione ordinaria . I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo sindacale
La disposizione riconosce ai beneficiari la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.
Per i lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Per ulteriori dettagli sulle modalità di utilizzo della Cassa integrazione inderoga nel periodo di emergenza epidemiologia Covid 19 si manda all'articolo "Cassa integrazione in deroga al via le domande"
4) Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.