Il Decreto-legge n 18 del 17 marzo 2020, cd. Decreto Cura Italia è l’ultimo dei provvedimenti attuati dall’esecutivo per fornire una immediata risposta economico/finanziaria alla crisi che sta attanagliando il nostro paese ed in particolare le medie, piccole e piccolissime imprese che compongono il tessuto produttivo insieme ai tantissimi lavoratori autonomi.
Tra questi ultimi vi sono anche i professionisti che, direttamente investiti dell’arduo compito di offrire soluzioni applicative per le prossime scadenze fiscali e non solo, supportando direttamente gli operatori economici implicati nella ruvidissima battuta d’arresto da Covid 19, necessitano loro stessi di aiuto per non cadere in ginocchio e poter, appena possibile, partecipare a riattivare il sistema produttivo del paese.
Parallelamente al Governo anche le Casse Professionali si sono attivate per sostenere direttamente i loro iscritti dando aiuti di tipo sanitario e a sostegno della liquidità dei professionisti.
Ma vediamo nel dettaglio e per categoria le azioni proposte dal Governo con il Decreto Cura Italia.
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1) Agevolazioni per professionisti, artigiani e commercianti
Ai sensi degli artt. dal 26 al 29 DL 18/2020: Ai liberi professionisti con partita IVA attiva alla data 23.2.2020 e ai co.co.co. attivi alla data del 23.2.2020 iscritti alla gestione separata INPS, ai lavoratori iscritti alla gestione speciale AGO che non siano titolari di pensioni e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione che hanno effettuato almeno 50 gg di lavoro agricolo, lavoratori iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri per l’anno 2019 e reddito inferiore a 50 mila euro è riconosciuta una indennità una tantum di euro 600 direttamente erogata dall’INPS, previa domanda del cittadino, e non concorrente alla formazione del reddito.
2) Agevolazioni per dipendenti
Ai sensi dell’art. 63 DL 18/2020: Ai titolari di reddito di lavoro dipendente spetta un premio per il mese di marzo 2020 pari a euro 100, da rapportare al numero di giorni svolti nella sede di lavoro durante il mese di marzo e non concorrente al reddito, a condizione che abbiano un reddito complessivo inferiore a 40.000 euro.
L'incentivo è riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica dallo stipendio di aprile ed entro le operazioni di conguaglio di fine anno
3) Credito d'imposta per sanificazione luoghi di lavoro
Ai sensi dell’art. 64 DL 18/2020: Un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro e fino ad un massimo di € 20.000 euro è riconosciuto fino ad esaurimento dell'importo di € 50.000.000 per il 2020.
4) Credito d'imposta per negozi e botteghe condotte in locazione
Ai sensi dell’art 65 D.L.18/2020: Un credito d’imposta pari al 60% del canone e utilizzabile in compensazione è riconosciuto per le imprese affittuarie di immobili C/1 (negozi e botteghe) per il mese di marzo 2020.
5) Misure di sostegno alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia
Ai sensi dell’art 56 D.L. 18/2020: È prevista una moratoria straordinaria volta ad aiutare le micro, le piccole e le medie imprese, a superare la fase più critica del block-down connesso con l’epidemia Covid-19.
In particolare, possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore:
- le microimprese
- le piccole
- le medie imprese italiane
che al 17 marzo 2020 (data di vigore del DL n. 18) avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.
Per questi finanziamenti la misura del Governo dispone che:
- le linee di credito accordate sino a revoca e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020;
-
per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Misure per i professionisti iscritti agli ordini
Queste invece le misure del Decreto Cura Italia specifiche per i professionisti iscritti agli ordini:
- L’accesso al Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal Covid-19 (articolo 44)
- L’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49 DL N.18) I professionisti danneggiati dall’emergenza Covid-19 potranno avere una garanzia diretta dello Stato all’80% (e al 90% in riassicurazione) per nuovi finanziamenti fino a 18 mesi erogati da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito. Ulteriori chiarimenti applicativi sono attesi.
- Le misure di sostegno finanziario per le PMI, ossia la moratoria di mutui, leasing e finanziamenti per microimprese e PMI prevista si applica anche ai professionisti e agli autonomi dotati di partita iva. Sono bloccate fino al 30 settembre le linee di credito in conto corrente, i finanziamenti per anticipi su titoli di credito, le scadenze di prestiti a breve e le rate di prestiti e canoni in scadenza, senza nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, ossia beneficiari e banche. (art. 56 del DL N. 18)
- L’accesso alla sospensione rata mutui prima casa grazie alla integrazione del Fondo di Solidarietà Gasparrini, il quale prevede che “i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi”. Il Decreto Cura Italia ha esteso i benefici ai lavoratori autonomi iscritti alle Casse Private a condizione che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
- Voucher baby-sitter figli fino a 12 anni. Come chiarisce la Circolare 44 del 24 marzo 2020, l’Inps ha informato che il bonus “è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps” che dandone comunicazione alla propria cassa possono anche richiederlo utilizzando il modello di domanda predisposto dall’Inps.
- L’accesso al bonus di 600 euro grazie ad una trattativa tra ADEPP e Governo.
Ecco a chi spetta:
- Ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo fino a 35.000 euro
- Ai lavoratori che, nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, a causa del virus Covid-19
- per “cessazione di attività” si intende la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre per “riduzione o sospensione dell’attività lavorativa” si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre
- Per ottenere il bonus, gli interessati dovranno presentare alla propria Cassa un’autodichiarazione in cui si certifichi: di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; di non essere percettore di altre indennità espressamente indicate agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del Reddito di Cittadinanza; di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; abbiano regolarità contributiva con la propria cassa di previdenza.
La presentazione della domanda di bonus deve avvenire tra il 1° aprile e il 30 aprile 2020 alle proprie Casse utilizzando il modulo predisposto da ciascuna Cassa di Previdenza e con l’allegata autocertificazione del professionista che dichiari il possesso dei requisiti per avvalersi del bonus corredata di copia del documento, del codice fiscale e delle proprie coordinate bancarie valide per l’accredito del bonus. I bonus saranno erogati a capienza del fondo di 200 milioni messo a disposizione e aggiornato dal Mef in base ai dati forniti dalle Casse Previdenziali sulle domande pervenute e accettate.
N.B. la mancanza di uno di questi adempimenti renderà inaccettabile la domanda
Il ministro Catalfo ha annunciato che molto probabilmente il 600 euro previsti con il Decreto Cura Italia come provvedimento di urgenza, diventeranno 800 euro con il Decreto di aprile già in discussione.