Il mondo del No profit e dei recenti Enti del Terzo Settore, sono sempre caratterizzati da una lacunosa ed imbarazzante normativa.
Il legislatore è sempre un passo indietro rispetto alle realtà del mondo non lucrativo. Basti pensare che la riforma del 2017 è ancora inverosimilmente in attesa della istituzione del Registro Unico per renderla operativa.
Anche in questa realtà sospesa da Covid19 il mondo del non lucrativo si interroga se il Decreto “Cura Italia”, sia applicabile o meno alle realtà che lo caratterizzano.
1) Cosa prevede il Decreto “Cura Italia”
Numerosi sono i provvedimenti previsti dal Decreto in parola ed il mondo del no profit si interroga, come sempre, se è meritevole di tali previsioni legislative o se deve elemosinarle con le solite interpretazioni soggettive. Tra questi è interessante evidenziarne alcuni:
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vengono stanziati 50 milioni per erogare contributi per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese (art. 43);
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vengono previste una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese, come la sospensione delle rate dei mutui contratti con banche e altre agevolazioni finanziarie per micro, piccole e medie imprese (artt. 55-58),
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per incentivare la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro viene introdotto un credito di imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, nel limite di 20.000 euro. I criteri e le modalità di applicazione saranno stabiliti con un apposito decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (art. 64),
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viene istituito il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo destinato a sostenere questi settori che sono stati tra i primi a subire le conseguenze delle misure di contenimento dell’epidemia. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L.18/2020 il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà stabilire, con apposito decreto, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori.
La parte più interessante per un ente no profit, in difficoltà per la situazione in atto, potrebbe essere In particolare, l’art. 56 del Decreto, il quale prevede meccanismi di moratoria per l’indebitamento in essere, quali la proroga delle aperture di credito, la sospensione delle rate dei mutui e dei leasing.
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2) Accesso ai benefici sospensivi del “Cura Italia” per il no profit
La domanda di rito per un ente non lucrativo è se può o meno accedere ai benefici previsti per le PMI.
Prima di entrare nel dettaglio delle misure previste, è opportuno soffermarsi sulla qualifica dei soggetti che ne possono beneficiare. Come sempre, si rende necessaria una interpretazione, visto che il legislatore non indica esplicitamente gli enti non lucrativi come beneficiari diretti della disposizione di legge.
La norma si riferisce esplicitamente “alle micro, piccole e medie imprese come definite, dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003”, (comma 5 dell’art. 56).
In base a tale Raccomandazione, tralasciando i limiti dimensionali, viene definita impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, anche in forma associativa”.
Sembra, quindi di poter affermare, che la mancanza della finalità di lucro non sia di ostacolo alla possibilità di accesso a tali misure da parte del mondo del Non Profit, anche se probabilmente limitato a quelle associazioni in possesso di partita iva e,in quanto tali, esercenti attività “imprenditoriali” come delineato dalla Commissione europea. Sembra, anche di poter dire che le agevolazioni de quo siano da riferire alla sola attività commerciale eventualmente svolta dall’ente.
A supporto di questa tesi potremmo portare il chiarimento del Ministero dell’Economia e Finanze del 17 Marzo 2020, in merito all’applicabilità dei benefici di cui all’art 56 del decreto Cura Italia, anche ai professionisti; gli stessi, pur non essendo “imprenditori” nel senso comunemente inteso, per il Ministero rientrano fra i soggetti beneficiari delle agevolazioni (sospensione mutui,leasing, etc) confermando una interpretazione estensiva della norma.
Il panorama interpretativo, al contrario, è limpido per le società sportive dilettantistiche e per le imprese sociali che sicuramente possono accedere ai benefici del sostegno al credito e, in particolare, alle agevolazioni di cui all’art. 56.
3) Quali sono le agevolazioni?
Entrando nel dettaglio delle misure previste dall’art. 56, possiamo sintetizzarle in tre gruppi di agevolazioni:
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Divieto delle banche di richiedere il rientro/revoca dei fidi e prestiti accordati fino al 30 settembre 2020;
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Proroga, alle medesime condizioni, fino al 30 settembre 2020, dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
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Sospensione, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020; è facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.
In particolare, il beneficio previsto nell’ultimo punto potrebbe essere di grande interesse per le società sportive dilettantistiche che abbiano stipulato mutui/leasing per acquisire delle strutture sportive/immobili e le relative attrezzature per l’esercizio dell’attività.
4) Procedura per l’ottenimento dei benefici
L’agevolazione non è automatica ma si attiva su specifica istanza (qui il Modello gratuito per la richiesta di moratoria alle Banche e contestuale autocertificazione "Covid-19: Fac-simile richiesta di sospensione prestiti") della parte interessata, a condizione che sia meritevole dei benefici.
La comunicazione di volersi avvalere del beneficio può essere inviata, da parte degli interessati, anche via PEC, o con altro mezzo purchè abbia data certa.
Tale comunicazione dovrà essere corredata da apposita autocertificazione, redatta ai sensi dell’art.47 del dpr 445/2000, con utilizzo della modulistica predisposta dalle banche stesse, con cui il beneficiario dichiari il possesso dei requisiti di legge. Si rammenta di non sottovalutare le conseguenze penali per le dichiarazioni false e mendaci da autocertificazione.
La richiesta, in presenza dei requisiti di legge, non è soggetta alla discrezionalità dell’Ente Finanziatore (Banca,società di leasing etc) e va, quindi, automaticamente accolta.
Lo stesso MEF ha rassicurato che tutto il sistema creditizio in Italia deve accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse rispettano i requisiti previsti dal Decreto.
E’ opportuno rammentare che non possono beneficiare della norma agevolativa i soggetti le cui esposizioni debitorie siano classificate come “incagliate” ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Visto che per l’ennesima volta il mondo del non lucrativo deve procedere alla interpretazione normativa, considerando l’amplia platea potenzialmente interessata alle agevolazioni di cui sopra, è auspicabile che il MEF si pronunci per sciogliere i dubbi con una circolare ad hoc e confermi esplicitamente l’applicabilità dei benefici previsti dalla norma a tutto il mondo del Non profit e non solo alle imprese sociali e alle società sportive dilettantistiche, per le quali il beneficio è palese.