Come noto nel Decreto “cura Italia” (Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020) sono state inserite alcune misure specificatamente dedicate al mondo associativo in generale ed al mondo sportivo in particolare.
Sebbene altre misure non sembrano direttamente interessare il settore no-profit è pur vero però che possano essere ugualmente interessanti laddove, come noto, con la cancellazione delle manifestazioni sportive e culturali, eventi, corsi di formazione e con esse sono saltate - e salteranno - anche le prenotazioni, sia per quanto riguarda i trasporti, sia per quanto riguarda gite scolastiche, soggiorni turistici e altre attività affini. In Italia e all’estero.
Come potrà dunque reagire il sodalizio sportivo il quale, anche per avere un minimo risparmio, aveva già prenotato la trasferta all’uscita dei vari calendari ?
Come il semplice appassionato che si vede sfumare i tanti eventi internazionali come la finale di coppa del mondo di sci alpino a Cortina D’Ampezzo, gli Europei di Calcio 2020 o le Olimpiadi Tokyo 2020 ?
Come, ancora, procedere al rimborso di quanti abbiano già acquistato il titolo di ingresso per una manifestazione già organizzata ?
Bene ricordare che i provvedimenti che hanno determinato la sospensione delle attività sportive ed associative in generale nonché gli spostamenti trovano la loro prima emanazione nel D.L. 6 e DPCM del 23 febbraio 2020 e nel D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in vigore dal 10 marzo, con il quale state estese all’intero territorio nazionale tutte le misure di contenimento del contagio precedentemente previste per la sola c.d. zona rossa.
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1) Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici
Per i contratti di trasporto da eseguirsi dal 10 marzo al 3 aprile, tutte le persone che si trovano sul territorio italiano e che, conseguentemente, non possono più spostarsi, possono avvalersi del diritto al rimborso dei titoli di viaggio.
In ragione dell’art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 e dell’art. 88 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 sono state infatti previste specifiche regole nel caso in cui si sia dovuto cancellare una propria partenza o una prenotazione applicando coì la disciplina dell’Art. 1463 del codice civile il quale, per l’appunto, prevede che in ragione di un’impossibilità sopravvenuta la prestazione non è più dovuta (il pagamento del prezzo) e se eventualmente in parte o in tutto già versato queste debbano essere restituite secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito .
Dottrina e giurisprudenza peraltro sono granitiche nel ritenere che l’impossibilità si verifica quando la situazione impeditiva non può essere superata con lo sforzo diligente (1176, 1256 c.c.) e che non è necessaria un'impossibilità assoluta ma non è sufficiente una mera maggior difficoltà.
Per i viaggi che dovevano effettuarsi dal 23 febbraio al 9 marzo, invece, il diritto al rimborso è testualmente accordato solo a particolari categorie di persone:
- soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena;
- soggetti residenti o domiciliati nella zona rossa;
- soggetti risultati positivi al virus COVID-19;
- soggetti che hanno programmato viaggi con partenza o arrivo nelle zone rosse;
- soggetti che hanno programmato la partecipazione a manifestazioni ed eventi annullati o sospesi dalle Autorità competenti;
- soggetti diretti verso Stati esteri in cui sia impedito o vietato l’arrivo.
In pratica, per i viaggi dal 10 marzo al 3 aprile è come se la previsione prima ristretta alla sola zona c.d. rossa si estenda a tutti i soggetti residenti o domiciliati in Italia dove la distinzione in “zone rosse e non” resta rilevante solo per i viaggi antecedenti al 10 marzo, mentre da tale data e sino al 3 aprile le disposizioni per le c.d. zone rosse si estendono a tutti i soggetti residenti o domiciliati in Italia.
In sintesi è stato normato che il vettore (ad es. Italo, Trenitalia, Easyjet etc. ovvero l’agenzia viaggi) entro 15 giorni dalla richiesta debba provvedere :
1) al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio
OPPURE
2) all’emissione di un voucher dell’importo pari a quello speso da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Per ottenere il rimborso, gli aventi diritto devono comunicare al vettore (cioè al soggetto che effettua il servizio di trasporto) l’impedimento alla partenza e far pervenire la propria richiesta di rimborso a mezzo comunicazione scritta che dovrà pervenire, ai sensi e per gli effetti del D.L. 9 del 2 marzo 2020, entro 30 giorni :
- dalla cessazione delle situazioni che hanno impedito la partenza (ad es. dal termine della quarantena);
- dall’annullamento o sospensione della procedura selettiva o della manifestazione o dell’evento per cui è stato acquistato il biglietto di viaggio;
- dalla data prevista per la partenza, nel caso di impedimento di sbarco o approdo all’estero.
Quindi per tutti coloro che dovevano partire dal 10 marzo in poi, allo stato attuale, c’è tempo fino al 3 maggio per inviare la comunicazione di cui sopra.
Alla richiesta di rimborso deve essere allegato:
1) il titolo di viaggio di cui si chiede l’annullamento;
2) per le sole partenze dal 23 al 9 marzo anche la documentazione attestante la programmata partecipazione alla manifestazione o all’evento (ad es. la ricevuta attestante la partecipazione alla gara, ovvero l’attestazione di iscrizione a quel dato campionato).
Si segnala che attualmente tutti i principali vettori (ad es., Italo, Trenitalia, Easyjet etc.) si sono dotati di apposite sezioni o numeri telefonici/indirizzi di posta elettronica, indicati nel proprio sito web, per agevolare i clienti nell’inoltro della richiesta di rimborso.
Stesso discorso valga per i pacchetti turistici già ampiamente regolati dalla specifica disciplina dettata dalla Direttiva 90/314/CEE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 62 del 21 maggio 2018 entrata in vigore il 1° luglio 2018 (c.d. codice del turismo).
Si pensi, ad esempio, anche a quanti avevano già prenotato un biglietto per gli le finali di coppa del mondo di sci alpino a Cortina D’Ampezzo, gli Europei di calcio o per le Olimpiadi di Tokyo. In questo caso l’organizzatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 co. 4 del Codice del Turismo, avrebbe dovuto procedere con il rimborso integrale. Invero la misura oggi adottata deroga a tale disposizione (e certamente per venire incontro al mondo degli operatori) dando all’organizzatore destinatario della richiesta, una facoltà di più ampia scelta tra :
1) offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
oppure
2) procedere al rimborso integrale nel termine di 14 giorni dal recesso
oppure
3) emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Nel caso in cui invece sia lo stesso organizzatore ad annullare il viaggio, e relativo soggiorno, si dovrà attivare solamente per un rimborso integrale entro 14 giorni dall’annullamento non spettando però alcun indennizzo ulteriore al consumatore.
[Il presente documento è stato redatto tenuto conto che si è in attesa di ricevere chiarimenti e circolari applicative del decreto legge n. 18 “covid-19, misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno all’economia” - c.d. Cura Italia - pubblicato, sulla gazzetta ufficiale 70 del 17 marzo 2020]