I fatti accaduti dopo la chiusura di un esercizio, se di notevole rilevanza, in base al Principio contabile OIC 29, devono essere rilevati anche nel bilancio dell’anno precedente, con diverse modalità a seconda dell’impatto di questi fatti sull’equilibrio economico e finanziario dell’azienda: assume particolare rilevanza il caso in cui incida sulla continuità aziendale.
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1) La situazione attuale
Derogando alle disposizioni civilistiche, il decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) con l’articolo 106 sposta l’approvazione ordinaria del bilancio d’esercizio 2019 a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi entro il 28 giugno 2020).
Questa disposizione, per quanto indubbiamente aiuti le imprese che in questo momento sono impegnate con le conseguenze dell’emergenza sanitaria in corso, pone però un problema a carico dell’organo amministrativo che dovrà comunque redigere il Bilancio d’esercizio per l’anno 2019 probabilmente prima di un pieno ritorno alla normalità.
2) I fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio
Il Principio contabile OIC 29 ci dice che, nella redazione del bilancio d’esercizio, gli amministratori devono tenere in considerazione anche i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio se di importanza rilevante per l’azienda e per i terzi.
Il Principio contabile OIC 29 puntualizza che “il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio” e “se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio”.
Motivo per cui, a meno di aziende che hanno approvato il bilancio a febbraio, tutte le altre si trovano costrette a considerare l’impatto dell’emergenza sanitaria da COVID-19 nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, alla luce di due elementi determinanti: l’impatto economico che l’emergenza e le misure per contrastarla hanno sull’impresa, e il perdurare di queste.
3) L’impatto del COVID-19 sul Bilancio 2019
Il Principio contabile OIC 29 ci dice che sono tre le tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno un impatto sul bilancio:
- i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- i fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- i fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
Alla prima categoria appartengono i fatti sorti dopo il termine dell’esercizio ma che si riferiscono all’annualità precedente in base al principio della competenza.
Appartengono alla seconda categoria quei fatti sorti dopo il termine dell’esercizio e di competenza di quello successivo, ma che devono essere presi in considerazione per la loro importanza.
Alla terza categoria appartengono tutti fatti che mettono a rischio la continuità aziendale.
Per le tempistiche e la gravità dell’emergenza in corso, interessano alle aziende italiane la seconda e la terza categoria di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
4) In caso di azienda ancora in attività
Le imprese che hanno potuto continuare ad operare senza interruzione dell’attività, e quelle in rocciosa salute finanziaria, possono rientrare nel secondo caso della classificazione effettuata dal Principio contabile OIC 29.
Queste aziende potranno limitarsi a esporre l’impatto che l’emergenza sanitaria, e le relative misure di contrasto, hanno avuto sull’impresa nella Nota integrativa, senza modificare i valori bilancio.
In Nota integrativa, in base all’articolo 2427 comma 1 numero 22 quater del Codice civile, dovranno essere indicati “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, effettuando una stima o indicando le motivazioni per cui la stima non è effettuabile.
Esporranno la situazione in Nota integrativa sia le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria che quelle lo redigono in forma abbreviata.
Qualche perplessità si pone per le Microimprese, esonerate dalla redazione della Nota integrativa: si può considerare corretto, o quanto meno opportuno, dare notizia di questi fatti in calce allo Stato patrimoniale.
5) In caso di azienda non in attività
La redazione del bilancio, invece, si complica per quelle aziende che appartengono alla terza fattispecie enunciata dal Principio contabile OIC 29: le aziende per cui è a rischio la continuità aziendale.
Tutte quelle aziende che hanno dovuto interrompere l’attività, se dovesse perdurare l’emergenza in corso, e le relative misure di contrasto, potrebbero trovarsi nella situazione di dover redigere il progetto di bilancio 2019 in uno stato di non attività, senza sapere quando sarà possibile tornare a una situazione di normalità.
In questo caso, a meno che l’azienda non si trovi in ottima salute finanziaria ed economica, per cui può considerarsi certa di superare indenne lo stop forzato, a prescindere dalla sua durata, per quelle in una situazione di grave squilibrio finanziario, gli amministratori dovranno valutare prudentemente se è venuto meno, o potrà venir meno, la continuità aziendale.
La continuità aziendale è un principio molto importante, in quanto rappresenta uno dei postulati del bilancio d’esercizio, enunciato dall’articolo 2423 bis comma 1 numero 1 del Codice civile.
Il bilancio d’esercizio deve essere infatti redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, da valutare per l’esercizio di cui si sta elaborando il bilancio ma anche secondo una prospettiva futura.
L’interruzione totale dell’attività dell’impresa per un periodo di tempo non breve e non determinato, nel contesto di una situazione di squilibrio economico e finanziario, sono elementi che possono compromettere la continuità aziendale e non dovrebbero essere ignorati.
Se gli amministratori valutano che la continuità aziendale è venuta meno, al momento della redazione del bilancio, “è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale”, come precisato dal Principio contabile OIC 29.
Questo vuol dire che i criteri di valutazione dell’articolo 2426 del Codice civile, dovranno tener conto dei nuovi fatti intervenuti dopo il termine dell’esercizio, e i valori di bilancio saranno modificati di conseguenza, per rilevare l’impatto della perdita della continuità aziendale sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa; tenendo presente che non è tuttavia possibile abbandonare i criteri di valutazione di funzionamento per passare a criteri liquidatori, in quanto i fatti che hanno determinato la cessazione della continuità aziendale sono avvenuti solo nell’esercizio successivo.