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LE MISURE DEL DECRETO CURA PER ENTI SPORTIVI E DEL TERZO SETTORE

Le misure del decreto Cura per Enti Sportivi e del Terzo Settore

Tutte le misure per gli enti sportivi e gli enti del Terzo Settore: dalla sospensione dei versamenti e adempimenti fiscali, alla cassa integrazione

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La fase emergenziale che stiamo attraversando a causa della pandemia scatenata dal convid-19 ha indotto il Governo a prendere misure urgenti e straordinarie per sostenere anche economicamente famiglie, lavoratori e imprese.

Grazie anche all’intervento dei rappresentanti del mondo sportivo e del terzo settore, il DL 18/03/2020 (CURA ITALIA) ha ritagliato uno spazio dedicato anche ai sodalizi associativi.

In prima analisi questi i provvedimenti di maggior interesse ed impatto gli Enti Associativi (qui intesi tanto come il complesso di Enti Sportivi dilettantistici quanto le realtà del Terzo Settore propriamente dette sia in forma di associazione che in forma societaria) : 

1. Indennità’ di 600 euro per collaboratori sportivi, autonomi e p.iva iscritti alla gestione separata (Art. 96 in combinato con art 27);
2. Agevolazioni sull’affitto di spazi concessi dagli enti pubblici (Art. 95);
3. Sospensione del pagamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le A.s.d. e S.s.d.r.l., A.P.S., O.D.V. e O.N.L.U.S. (Art. 61);
4. Sospensione dei termini e versamenti tributari (Art 62);
5. Rinvio adeguamenti statutari (ART. 35);
6. Rinvio del termine per le delibere assembleari per l’approvazione del rendiconto per A.P.S., O.D.V. e ONLUS (Art.35) ;
7. Semplificazione per le assemblee e riunioni in videoconferenza (Art. 73);
8. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Art.66);

Più in generale, valutato l’ampio palcoscenico delle realtà associative (dalle sportive dilettantistiche agli enti religiosi riconosciuti passando per le cooperative sociali) è stato possibile intravedere nella manovra spunti interessanti anche dalle seguenti norme :

Art. 19 : Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
Art. 22 : Cassa integrazione in deroga;
Art. 27 : Indennità Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
Art. 28 : Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
Art. 38 : Indennità lavoratori dello spettacolo;
Art. 49 : potenziamento fondo di garanzia;
Art. 56 : Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19;
Art. 67 : Sospensione dei termini

  • possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020,  per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
  • sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
  • viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.ini relativi all’attività degli Uffici degli Enti Impositori;

Art. 68 : Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;
Art. 88 : Rimborso contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto;
Art. 90 : Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;
Art. 97 : Aumento anticipazione FSC;
Art. 106 : Norme in materia di svolgimento delle Assemblee di Società;

Vediamo, più nel dettaglio alcune delle misure più impattanti :

1) Decreto Cura e misure per gli Enti Sportivi

INDENNITA’ UNA TANTUM  (art. 96)

La norma prevede un’indennità per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non concorre alla formazione del reddito.

La norma si è resa necessaria in quanto i redditi dei collaboratori e associazioni sportive dilettantistiche, di cui per l’appunto all’art. 67, comma 1, lettera m) del D.p.r. 917/1986 non concorrono a a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta di Euro 10.000 euro (in virtù dell’art. 69, comma 2 del medesimo D.p.r. 917/1986).

Inoltre i predetti soggetti, in quanto non iscritti ad alcuna forma di assicurazione obbligatoria né alla gestione separata, sarebbero rimasti esclusi dall’erogazione della misura di aiuto accordata dall’art.27 prevista per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata e pari a 600 euro.

Le domande degli interessati potranno essere presentate, unitamente all’autocertificazione di non essere percettore di altro reddito da lavoro, a Sport e Salute S.p.A. secondo modalità che saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto. Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

Ovviamente non è attualmente chiaro chi, effettivamente, possa rientrare nella categoria degli aventi diritto preso atto che  se si volesse dare una lettura estensiva della norma l’indennità spetterebbe ai circa 900.000 (novecentomila) tecnici, istruttori, dirigenti, e collaboratori a vario titolo operanti nel mondo sportivo.
Il C.O.N.I. nel 2017 ha censito, solo per le Federazioni e le Discipline sportive associate (quindi escludendo gli Enti di Promozione Sportiva), ben 375557 fra tecnici e ufficiali di gara senza pertanto contare nemmeno i co.co. Amministrativo gestionali.

AGEVOLAZIONE LOCAZIONI (art. 95)

Con questa norma viene disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Il decreto non cita espressamente le Discipline Sportive Associate né le società costituite sotto forma di Cooperative Sportive per le quali si potrà comunque ragionevolmente ritenere che, per analogia e per intenzione del legislatore di indicare una più ampia platea di destinatari, possano comunque rientrare nel novero di chi potrà disporne.

Difatti appare chiaro che il destinatario della norma possa essere qualunque soggetto iscritto al Registro C.O.N.I. sulla base del registro come da trasmettere annualmente al M.E.F. - Agenzia delle Entrate, ex. Art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n.186.
Per una corretta definizione di “impianto sportivo” ai fini della fruizione del vantaggio,normativo di riferimento è il DM 18/03/1996, come aggiornato dal DM 6 giugno 2005 e coordinato con i precedenti interventi normativi (il DM 10/09/1986 ed il DM 25/08/1989 entrambi non espressamente abrogati), regolamenti del CONI (fra tutti Del. 149 del 6/05/2008), delle Federazioni sportive per la relativa disciplina praticata, Circolari e chiarimenti del Comando dei Vigili del Fuoco.

Alla luce della predetta normativa per Impianto sportivo si dovrà pertanto intendere ogni luogo opportunamente conformato ed attrezzato per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline sportive associate ai vari livelli, anche internazionali, tanto per attività agonistiche (impianti sportivi c.d. agonistici) che per attività non destinate all’agonismo e, pertanto, propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive (impianti sportivi c.d. di esercizio).

Nella nozione di impianto la norma prevede, infine i c.d. impianti sportivi complementari ovvero quelli destinati esclusivamente alla pratica di attività fisico-sportive non regolamentate dalle Federazioni o dalle Discipline Associate, aventi anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa.
Il pagamento delle somme sospese dal 17 marzo al 31 maggio potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno ovvero in 5 rate uguali e costanti, a partire dal mese di Giugno. Nulla viene indicato per le locazioni da privati che andranno gestite secondo le regole del codice civile, normativa speciale e accordi previsti nel contratto in essere.

2) Decreto Cura per gli Enti Sportivi e del Terzo Settore

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (art.61)

Con questa norma viene estesa la platea dei soggetti già interessati dal regime della sospensione di cui all’Art. 8 DL 2 marzo, quale il settore turistico.

Sono pertanto sospesi i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria scadenti nel mese di marzo per  :

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
  • gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness/culturismo, centri sportivi, piscine/centri natatori, centri per il benessere fisico;
  • gestori di sale da ballo, sale gioco/biliardi, scommesse;
  • organizzatori di eventi sportivi;
  • gestori di scuole di vela/navigazione/volo;
  • gestori di funicolari/funivie/cabinovie/seggiovie/ski-lift;
  • gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive.
  • alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri
  • alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
  • alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

A differenza degli altri soggetti per le sole Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione sarà valevole sino al 31 maggio 2020 ed i relativi versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno.
Quanto agli enti associativi non sportivi la platea è stata ristretta alle sole Onlus, Odv, e Aps iscritte nei rispettivi registri e che, evidentemente, abbiamo già adeguato i loro statuti secondo le disposizioni di cui al D.lgs 117/2017.

SOSPENSIONE DEI TERMINI E VERSAMENTI TRIBUTARI (ART.62)

Il decreto fa riferimento agli “adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale”, i quali hanno scadenza nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti  potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

La disposizione contiene diverse sospensioni in ragione delle differenti fasce di ricavi o compensi, ad eccezione dei soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali le sospensioni si applicano a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (ex zona rossa), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

Fra gli adempimenti in scadenza che possono interessare i sodalizi associativi si segnala il MODELLO EAS, che deve essere presentato in forma telematica entro il 31 marzo 2020 dagli enti associativi (diversi dalle Odv e dalle Onlus) nei confronti dei quali siano intervenute durante il 2019 delle variazioni rilevanti dei dati comunicati nei precedenti modelli. Il Modello EAS, a rigore, dovrebbe poter essere ricompreso fra gli “adempimenti tributari” previsti dal Decreto, e quindi la presentazione telematica dello stesso ben dovrebbe rientrare nel novero degli adempimenti prorogati al 30 giugno 2020.

Non è stata invece prorogata ulteriormente la presentazione della Certificazione Unica (C.U.), il cui termine rimane il 31 marzo 2020. Sono obbligati ad inviare telematicamente la C.U. anche gli enti non profit che nel corso del 2019 abbiano corrisposto compensi a lavoratori dipendenti e assimilati, oltre che a lavoratori autonomi (sia per prestazioni di tipo professionale che occasionale).
Restano salve infine le disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, previste dall’articolo 1 del d.l. n. 9/2020 (che proroga il temine del 16 marzo al 31 marzo 2020).

Teniamo a precisare che in un momento tanto delicato il Governo abbia comunque invitato tutti i contribuenti che ne siano nelle disponibilità di provvedere, comunque, al versamento alle scadenze pattuite prevedendo, in tal caso una menzione per chi non  rinuncia alle sospensioni (Art.71). 

RINVIO ADEGUAMENTI STATUTARI (ART. 35)

Parimenti è stato disposto uno slittamento per l’approvazione dei bilanci ma tale disposizione è riservata alle sole O.n.l.u.s., O.d.v. e A.p.s. iscritte negli appositi registri e che, pertanto, qualora fossero chiamati, per legge o per statuto, ad approvare il proprio bilancio di esercizio entro il periodo che va dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020 (il periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo) potranno derogare a tali disposizioni posticipando l’approvazione del bilancio fino al 31 ottobre 2020.

Non è previsto nulla di specifico per tutti gli altri enti non profit che ad oggi non sono in possesso delle qualifiche di O.d.v.,  A.p.s. o O.n.l.u.s.

OK ALLE ASSEMBLEE E RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA (Art. 73)

La disposizione prevede che  fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, quindi fino al 31 Luglio 2020, anche le Associazioni private  non riconosciute (asd, aps, odv etc) e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Si precisa che per le Società è dedicato una specifica norma all’art. 106. Evidentemente le Società Sportive, Cooperative Sportive e le Imprese Sociali fra tutte potranno convocare l’assemblea anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis ben potendo così convocare l’assemblea nel termine più lungo dei 180 giorni.
Inoltre, proprio per contenere al massimo la diffusione del virus Covid-19, viene concessa per le società a responsabilità limitata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

3) Decreto Cura per i soli Enti del Terzo Settore

RINVIO TERMINI PER L’APPROVAZIONE DEI RENDICONTI (ART. 35)

Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, il comma 3 prevede che, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto, possono approvare i propri bilanci entro il 31/10/2020 qualora la scadenza per essi previsti ricada dal 1/02/2020 al 31/07/2020.

Di tale facoltà si dubita se potranno trarne vantaggio anche gli Enti sportivi, principalmente le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte oltre che al Registro C.O.N.I. anche al Registro delle A.p.s. ancorchè con calusole statutarie adeguate. Sul punto sarebbe corretto avere i doverosi chiarimenti.


INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART 66)

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Inoltre per i soggetti titolari di reddito d’impresa la donazione effettuata è interamente deducibile dal reddito, oltre ad essere deducibile ai fini IRAP nell’esercizio in cui è effettuata.
Ovviamente viene ribadito che per usufruire di tali agevolazioni l’erogazione liberale dovrà essere effettuata tramite strumenti di pagamento tracciabili.

Quanto a finanziamenti e leasing, seppur non espressamente menzionati gli enti associativi, ben si potrà accedere ad uno degli istituti indicati in Decreto ma, così come per le agevolazioni giuslavoristiche, non è possibile ricondurre a schema le molteplici casistiche.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (Art. 22)

Sono stati inclusi tra i datori di lavoro del Terzo Settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, tra i soggetti destinatari dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

SOSTEGNO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 56)

La misura consiste in una moratoria straordinaria a sostegno sostegno delle micro, piccole e medie imprese per superare superare la fase critica della caduta produttiva connessa all’epidemia Covid-19, formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, previa richiesta, da formulare alla banca o altro intermediario finanziario creditore.

Per questi finanziamenti è previsto che:

  •  non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
  • sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
  • viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Tale norma pertanto ben potrebbe interessare il mondo del no profit laddove il comma 5 peraltro precisa che “si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.”. L’Art. 1 dell’allegato a detta Raccomandazione, infatti, recita :”Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.”.

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