Il susseguirsi della pubblicazione di decreti per fronteggiare gli effetti economici dovuti all'emergenza Covid-19, da ultimo il decreto Agosto, rende sempre più complicato riuscire ad orientarsi tra sospensioni e proroghe per versamenti e adempimenti tributari e contributivi.
Con la recente pubblicazione del decreto Agosto, in corso di definitiva approvazione, è stata prevista un'ulteriore possibilità di rateizzare i versamenti già sospesi dal decreto Cura Italia prima, dal decreto Liquidità dopo e da ultimo dal decreto Rilancio, in particolare l'art. 97 del decreto di Agosto stabilisce che il 50% possa essere versato entro il 16 settembre o in quattro rate, e il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021.
Ma vediamo con ordine le disposizioni che si sono succedute nel tempo e in sintesi le scadenze dei versamenti e adempimenti sospesi suddivisi per categoria di soggetti, previste dal Decreto Cura Italia e successive modifiche.
A seguito della conversione in legge del “Decreto Cura Italia” (DL 18/2020) con la pubblicazione in G.U. della legge di conversione n. 27/2020, sono state confermate le disposizioni in merito alla sospensione dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell’emergenza Coronavirus, recependo inoltre, le sospensioni dei versamenti stabilite dal DL n. 9/2020.
Innanzitutto, la legge di conversione conferma la proroga al 20 marzo 2020 dei termini per i versamenti scaduti il 16 marzo, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria. In merito, ricordiamo che il Decreto Liquidità DL n. 23/2020 ha disposto la rimessione in termini prevedendo che, i versamenti scaduti al 16.03 (e differiti al 20.03), siano considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020, si tratta ad esempio:
- della Tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali,
- della liquidazione Iva del mese di febbraio e versamento del saldo Iva ecc.
È utile precisare che alle sospensioni dei versamenti contenute nei decreti-legge sopra citati si aggiungono le sospensioni dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi di aprile e maggio 2020 introdotte dal Decreto liquidità, per un approfondimento delle quali rimandiamo al nostro articolo "Sospensione versamenti di aprile e maggio 2020 nuova rateizzazione nel decreto Agosto".
Successivamente, con la pubblicazione in GU del 19.05.2020 del DL 34/2020 - Decreto rilancio, è stato posticipato al 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno) il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti di cui all'art. 18 del Decreto Liquidità DL n. 23/2020.
Relativamente ai contributi previdenziali vedi le istruzioni per la ripresa dei versamenti in Contributi sospesi: ecco le istruzioni INPS per il 16 .9
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1) Per la generalità dei contribuenti: sospensione adempimenti tributari
Articolo 62 c.1 Decreto Cura Italia
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia è confermata la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’08.03.2020 e il 31.05.2020.
Quindi a titolo esemplificativo, viene sospesa la presentazione:
- del modello IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020;
- del modello TR;
- dei modelli INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile le cui scadenze sono rispettivamente il 25.03.2020, 27.04.2020 e 25.05.2020;
- della Comunicazione dati della liquidazione IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 in scadenza il 1° giugno 2020;
- dello Spesometro estero relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.04.2020;
Ripresa:
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Riguardo alla presentazione del mod. IVA o del mod. TR, ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 06.05.2020 n. 11, ha chiarito che in assenza di presentazione, gli Uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a € 5.000, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.
Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare il mod. IVA o il mod. TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari.
2) Per imprese e autonomi con ricavi/compensi < 2 milioni euro
Articolo 62 c.2 e 3 Decreto Cura Italia e art. 127 del Decreto rilancio
Confermata per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
- relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/73 (lavoro dipendente / assimilato), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi all’IVA; *
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
* La sospensione dei versamenti dell’IVA con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, alle imprese e lavoratori autonomi che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62 comma 3, tale previsione è stata estesa ai soggetti della Provincia di Brescia in sede di conversione).
Ripresa:
Per tutti questi soggetti (art. 62 comma 2 e 3) i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 maggio 2020)
- o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:
- per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.
3) Per i soggetti (persone fisiche e non) della Zona rossa (art. 62 c. 4)
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (gli 11 Comuni della prima Zona rossa, ovvero per la Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per il Veneto: Vò), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del MEF del 24 febbraio 2020, quindi la sospensione dei versamenti / adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.02.2020 - 31.3.2020.
Ripresa:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 maggio 2020)
- o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:
- per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.
4) Per i soggetti con ricavi o compensi < 400.000 euro
Art. 19 DL Liquidità così come modificato dall'art. 126 c.2 del Decreto rilancio.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede in Italia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:
- in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020)
- o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:
- per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.
5) Per le imprese del turismo e altri soggetti
Per i soggetti che operano nei settori considerati più colpiti dall’emergenza (art. 61 Cura Italia), la sospensione dei versamenti non è soggetta al limite di fatturato e viene confermata la sospensione dei termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati dal 2 marzo al 30 aprile 2020, operate dai soggetti in qualità di sostituto d’imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, ovvero la liquidazione dell’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 30 giugno 2020 (in luogo del 31 maggio, come modificato dal DL rilancio). In sede di conversione del decreto-legge, tra questi soggetti sono stati inseriti gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
Ricordiamo che con il Decreto Cura Italia, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, con l’articolo 61 ha esteso tale sospensione ad ulteriori categorie di soggetti che sono quelli indicati dalla Risoluzione del 18.03.2020 n. 12, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Per approfondire leggi l'articolo Covid-19: Sospensione tasse e contributi per i settori più colpiti.
Ripresa:
I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.03 e 16.04 e IVA scaduta il 16.03, ovvero la liquidazione dell'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31.05.2020);
- o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020 (anziché 5 rate dal mese di maggio 2020).
Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:
- per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.
Per le imprese florovivaistiche (art. 78 c. 2-quinquiesdecies)
In sede di conversione, a favore delle imprese florovivaistiche è stata prevista la sospensione:
- dal 30.04 (data di entrata in vigore della legge di conversione) al 15.07.2020 dei versamenti e degli adempimenti relativi a contributi previdenziali assistenziali / premi INAIL di cui all’ art. 61;
- dei versamenti da autoliquidazione relativi all’IVA compresi tra l’1.04 e il 30.6.2020.
Ripresa:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31.07.2020
- o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31.07.2020.