Il Consiglio dei Ministri ha approvato stamattina le attese misure di sostegno economico alle imprese e alla famiglie che stanno affrontando l'emergenza Coronavirus, per tutto il territorio nazionale .Solo alla fine della scorsa settimana , intanto, sono diventati operativi, con le istruzioni dell'INPS i provvedimenti varate per le cosiddette zone rosse nel Nord Italia e per il settore del turismo (sospensioni versamenti e cassa integrazione).
Vediamo una panoramica degli aiuti economici in particolare per famiglie e lavoratori contenuti nell'ultima bozza del decreto legge che dovrebbe, a meno di nuovi slitamenti , essere pubblicato oggi . Per alcune misure come di consueto saranno necessari per l'attuazione decreti ministeriali, che si spera saranno varati con la massima celerità. Il testo ufficiale non è ancora disponibile .
Il ministro Gualtieri in conferenza stampa ha riepilogato che i provvedimenti seguono tre direttrici:
- il sostegno economico al settore sanitario in questo momento di particolare emergenza con circa 3 miliardi di spese programmate
- il sostegno economico alle famiglie e ai lavoratori con circa 10 miliardi per cassa integrazione , indennità per il lavoro autonomo, congedi parentali retribuiti al 50% per i genitori , sostegno economico alle imprese nelle spese aggiuntive per sanificazione e misure di sicurezza.
- Ulteriori risorse per il credito alle imprese e per far fronte finanziariamente alle sospensioni degli adempimenti fiscali e contributivi previste per la maggioranza dei contribuenti fino a maggio 2020
Il decreto è stato definito Decreto Marzo in quanto intende coprie le necessità del mese in corso e un altro decreto seguira nel mese di aprile.
1) Cassa integrazione ordinaria e in deroga
Il decreto prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus :
1) cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
2) fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con piu di 5 dipendenti anche per chi utilizza assegni di solidarietà
3) cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti , quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.
In tutti casi il periodo massimo previsto è di nove settimane, da utilizzare entro il mese di agosto 2020 e le modalità di accesso sono semplificate.
2) Congedi parentali - Permessi 104 92 e 53/2001 - Disabilità
A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, viene assicurato un congedo straordinario di 15 giorni per i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con figli di età non superiore ai 12 anni, con indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Sono esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore è disoccupato o non lavoratore. il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità (l.104 1992)
Gli eventuali periodi di congedo parentale (d.lgs 151 2001), in corso di fruizione sono convertiti nel congedo straordinario per coronavirus.
La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
Gli stessi lavoratori , con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting
Per i lavoratori dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, ( medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio , di radiologia medica e operatori sociosanitari ) il bonus baby-sitting arriva a 1000,00 euro.
3) Sospensione contributi lavoro domestico - blocco licenziamenti
dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali Inoltre sono sospesi versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti andranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi
Patti per il lavoro per NASPI e Reddito di cittadinanza , assegno ricollocazione assunzioni obbligatorie avviamenti a selezione: gli obblighi sospesi di rispondere alle convocazioni dei Centri per l'impiego sono sospesi per tutto il periodo di emergenza
il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione
l'avvio di procedure di impugnative di licenziamento è precluso per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
4) Indennità per i lavoratori autonomi
Gli articoli da 26 a 29 prevedono l'erogazione di indennità una tantum pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’Inps su domanda, per i seguenti lavoratori autonomi
- liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delladisposizione,
- Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo IDEM per 330 milioni di euro
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, il riconoscimento di una indennità una tantum pari a 500 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.
- collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche, dpr 1986, n. 917
Inoltre per i lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti iscritti alle Cassa private di previdenza obbligatoria, che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro, è istituito un “Fondo per il reddito di ultima istanza” per garantire una indennità che sarà regolamentata da un prossimo decreto del Ministero del lavoro.
5) Misure per il settore agricolo e le associazioni sportive
con riguardo alle attività agricole, si prevede la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.
Inoltre viene esteso dal quarto grado al sesto di parentela o affinità il limite entro il quale le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato .
Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.