Come ormai noto con un rapido susseguirsi di provvedimenti il Governo sta provando a gestire l’emergenza sanitaria che sta colpendo il Paese con interventi mirati anche per il mondo associativo. Sportivo e non.
Data l’impossibilità di contenimento del virus senza un’azione comune e responsabile di tutta la popolazione italiana il Governo si è sentito costretto ad emanare, con l’ultimo provvedimento DCPM 11/3/2020, ulteriori misure di sicurezza decretando tutto il Territorio Nazionale ZONA PROTETTA con conseguente limitazione di alcuni diritti fondamentali a tutela del primario diritto alla salute.
Al di là delle note prescrizioni comuni, si segnalano tutte le misure ad oggi per il mondo sportivo.
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- Guida alla gestione dei volontari nel Terzo settore
- Enti del Terzo settore: Regimi contabili, Iva e Imposte dirette (2024)
- Gli enti religiosi nel terzo settore (eBook 2023)
- Revisione legale Bilancio degli Enti del Terzo Settore (2024)
- Raccolta fondi per gli Enti del Terzo Settore (eBook)
- Bilanci e rendiconti enti del terzo settore 2024 (e-book)
1) Le misure del governo per il mondo sportivo e del terzo settore
Per il mondo sportivo:
L’art. 1 comma 3 – richiamando il precedente D.P.C.M. 8/3/2020 dispone :
- "sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;"
Per il mondo sportivo e del terzo settore :
il D.P.C.M. 9/03/2020 richiama il D.P.C.M. 08/03/2020 estendendo divieti e raccomandazioni a tutto il territorio nazionale e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1 lett. s)
- s )"sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
Per il mondo del terzo settore :
Il DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 ( Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.) dispone all’Art. 6 (Disposizioni urgenti in materia di volontariato)
- Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilita' di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- [L’art. 17 D.lgs 117/2017 dispone che “5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.”]
In generale SI DEVE prevenire ogni possibile causa di contagio o favorire situazione di contagio. Da una lettura ragionata dei provvedimenti si può desumere che :
1) Sono limitati gli spostamenti se non ritenuti necessari, per motivi di salute, per il rientro alla propria residenza o domicilio, per motivi di lavoro (si ritiene che le attività di cui all’art. 67 lett.m Tuir non possono configurarsi nel novero di attività lavorativa).
2) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi,sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';
3) Sono altresì sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
4) Per lo svolgimento di riunioni adottare in tutti i casi possibili modalità di collegamento in remoto, diversamente garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 Lett. d), ed evitando assembramenti.
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2) Nuove misure in arrivo e consigli e suggerimenti per gli ETS
Il Governo sta approntando una specifica manovra volta a sospendere, finanziamenti, mutui, allargando, se dal caso, la proroga degli adempimenti fiscali (ad esempio certificazione unica al 31/3).
Ben consapevoli del momento delicatissimo che tutti noi stiamo vivendo abbiamo ipotizzato alcune situazioni che possono verificarsi ai Vostri sodalizi, premunendoci di offrirVi alcuni consigli e suggerimenti di buone prassi.
In particolare alcuni temi dovrebbero essere oggi analizzati con particolare attenzione :
a) Costi associativi;
b) Adempimenti obbligatori;
c) Attività alternativa;
d) Tempo a disposizione;
Ferme restando infatti le disposizioni previste dalla Legge, le decisioni riguardanti la vita sociale rimangono di spettanza della Società/Associazione.
In linea di massima :
1) Le decisioni dovrebbero essere sempre condivise con i membri del Consiglio Direttivo/Organo amministrativo e risultare da Verbale scritto e firmato (laddove non sia possibile riunire il Consiglio Direttivo le decisioni dovrebbero comunque essere condivise con i Consiglieri attraverso mezzi quali e-mail, posta raccomandata, ecc.). Si ritiene a tal fine che lo spostamento non sia supportato da esigenze di necessità e/o lavorative avendo la norma ampiamente legittimato metodi alternativi nonché l’uso di collegamento remoto.
2) Le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo/Organo amministrativo dovrebbero essere comunicate per scritto a tutti i soci (tramite e-mail, social network, o altri mezzi di comunicazione);
3) Le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo/Organo Amministrativo dovrebbero essere ratificate dai soci nella prima assemblea dei soci utile;
Il rispetto delle norme comportamentali di cui ai punti 1), 2) e 3) può risultare particolarmente importante in caso di futuri controlli o contestazioni avanzate il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 Lett- dda parte delle Autorità obur dei soci.
A) COSTI ASSOCIATIVI :
Si consiglia di predisporre un nuovo piano dei conti in collaborazione con i membri del Consiglio Direttivo e, ove possibile, evidenziare in verbale lo sblianciamento con proiezione a 6 mesi. Se necessario inviare una proposta di ridimensionamento canone locatizio alla proprietà (nel caso di soggetto privato basterà inviare pec o racc a/r indicando le ragioni della richiesta). Della variazione in diminuzione sarà necessario redigere apposita scrittura privata da registrare entro 30 gg presso UT Ag. Entrate.
L’autoriduzione del canone rappresenta un comportamento non giustificato né giustificabile senza idoneo accordo tra le Parti, disposizione normativa, o provvedimento giudiziario.
Se possibile favorire la fruizione si periodi di congedo ordinario o di ferie per il personale dipendente e/o se possibile lo smart working (ad esempio personale amministrativo potrá comunque operare da casa).
Verificare se nel proprio territorio gli Enti Pubblici Locali hanno predisposto particolari misure (ad es. il Comune di Torino con prot 909 del 3/3/2020 ha sospeso e posticipato pagamento TARI per immobili non ad uso civile abitazione).
B) ADEMPIMENTI OBBLIGATORI :
L'art. 5, comma 2, del D.lgs.460/97, Art 90 Lg 289/02 e Art. 148 Tuir, prevede per le associazioni sportive l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un “rendiconto economico e finanziario” secondo le disposizioni statutarie.
In difetto si perdono le agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore e dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Il Codice Civile NON prevede alcuna possibilità di rinvio rispetto ai tempi previsti di approvazione (120 giorni dalla chiusura dell’anno d’imposta ex art. 2364 2° comma codice civile IN VIA ECCEZIONALE estensibile a 180 giorni ma solo in determinati casi e sempre che statuariamente previsto) indicando all’Art. 20 un generale obbligo di approvazione a mezzo dell’Assemblea.
Ipotesi difficilmente contemplabile per gli enti sportivi e del terzo settore sarebbe, semmai, quella prevista dall’art. 2374 cod. civ.
Onde non pregiudicare i vantaggi fiscali acquisiti, ed in via meramente preventiva, si può ragionevolmente procedere alla convocazione assembleare ed approvazione del rendiconto secondo indicazioni di massima (adeguabili al caso concreto) frutto di riflessioni provenienti dalla dottrina di settore :
1) Per chi non avesse ancora provveduto all’approvazione del rendiconto e non avesse ancora inviato la Convocazione dell’Assemblea annuale predisporla e inviarla previo consenso del Consiglio Direttivo a mezzo mail per fine Aprile.
Inserendo questa avvertenza :
“(…) Preso atto che la presente convocazione viene inviata mentre è in corso lo stato di emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese (D.C.M. 31/01/2020) e che sono in vigore sino al 3/4/2020 misure restrittive (D.P.C.M. 08/03/2020 e 09/03/2020) seguirà comunicazione sullo svolgimento delle attività assembleari qualora intervenissero proroghe alle emanate restrizioni e/o diverse disposizioni di legge. (...)”.
2) Per chi non avesse ancora provveduto all’approvazione del rendiconto ma avesse già inviato la Convocazione dell’Assemblea annuale da celebrarsi entro la data del 3/4/2020:
- VALUTARE SE IL LUOGO E’ IDONEO A MANTENERE LE DISTANZE
- VALUTARE SE NON SIA POSSIBILE PROCEDERE A VIEDOCONFERENZA
(Lo spostamento in questo caso non sarebbe legittimato da nessuna delle ipotesi contemplate in Decreto)
A tal fine, Non avendo precedenti noti, se impossibilitati a garantire a tutti i soci pari il diritto di partecipazione (fisico e/o remoto), approvare il rendiconto da parte del Consiglio Direttivo in seconda convocazione ratificando quanto stabilito con apposita Assemblea straordinaria da celebrarsi non appena rientrata l’emergenza sanitaria.
In tal modo si potrebbe obbiettare il venir meno del metodo democratico di approvazione. A tal fine si potrebbe, in aggiunta e prima della celebrazione della riunione, inviare a tutti i soci copia del rendiconto affinchè possa essere concesso loro il diritto di inviare osservazioni o chiedere chiarimenti.
IN OGNI CASO SE LO STATUTO PREVEDE CHE L’ASSEMBLEA POSSA ESSERE CELEBRATA ANCHE IN VIDEOCONFERENZA SI POTRA’ PROCEDERE IN TAL SENSO.
C) ATTIVITA’ ALTERNATIVA:
Le previsioni di cui al D.C.P.M. 8 e 9 Marzo non pongono divieto all’attività sportiva ammettendola laddove essa venga svolta all’aperto e a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro (aggiungendo senza creare assembramento).
Alla luce del D.C.P.M. 11/03/2020 si ritiene altamente sconsigliata anche tale pratica, ben potendo incentivare l’allenamento individuale che, tramite social e/o sistemi da remoto, potrà comunque essere garantito dagli istruttori ai propri atleti (tanti gli esempi di queste ore di lezione su you tube, skype, facebook, istagram);
D) TEMPO A DISPOSIZIONE :
Preso atto della sospensione delle attività si consiglia di utilizzare questo periodo a disposizione per procedere ad attenta revisione del proprio sodalizio associativo premunendosi, se dal caso, di riordinare la documentazione associativa.
Per consolidata esperienza, infatti, nel caso di accessi, controlli e/o questionari da parte degli Organi preposti (Ag. Entrate, G.g.F., Inps, Inail, Siae) spesso gli Enti si trovano “impreparati” preferendo – sovente – rinviare il lavoro di archiviazione e/o ordinata tenuta della documentazione.
In tal senso si invita ad occupare questo tempo per una progressiva maturazione dell’Associazione anche sulla base delle linee guida tutta fornite dai Consulenti, CONI, Forum Terzo Settore, Prassi amministrativa e giurisprudenza di merito e legittimità.
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