Con il termine lavoro agile (o smart working) non si intende una tipologia contrattuale autonoma, ma ci si riferisce ad una particolare modalità di esecuzione del lavoro, consistente - art. 18 della l. 81/2017 - in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali, basata su una flessibilità di orari e di sede, caratterizzata principalmente da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici e delle possibilità tecnologiche esistenti, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.
L'articolo continua dopo la pubblicità
tratto da "Smart working nuove regole" di R. Staiano (Normativa attuale e regole di emergenza per il Coronavirus con modelli di accordo e informativa )
1) Le modalità e gli strumenti per il lavoro agile
Il lavoro agile rappresenta una evoluzione del telelavoro, ma se ne differenzia in quanto caratterizzato da una maggiore flessibilità di tempi e luoghi. Da ciò si ricava che il lavoro agile deve essere:
- compiuto in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno dell’azienda;
- svolto con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici.
- stabilito mediante accordo tra le parti - Attualmente, a causa del Coronavirus fino 3 aprile 2020, l’accordo è stato sostituito con una comunicazione al lavoratore per l’avvio del lavoro agile ed un’autocertificazione dell’azienda per l’attivazione del lavoro agile.
Per quanto riguarda gli strumenti tecnologici , durante la prestazione lavorativa resa in regime di Lavoro Agile il lavoratore, per rendere la propria attività, utilizzerà il cellulare aziendale, nonché il pc portatile aziendale, sul quale sono installati i software e gli applicativi necessari per l'esecuzione della prestazione di lavoro.
Il pc aziendale (comprensivo di tutti i software ed applicativi in esso installati dalla Società o dal Lavoratore, previa autorizzazione del Responsabile) nonché il telefono cellulare aziendale in dotazione del Lavoratore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della l. 300/1970, strumenti per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, le relative informazioni dagli stessi ricavabili potranno essere utilizzate a tutti i fini connessi al Rapporto di Lavoro.
A tal fine, bisogna rinviare integralmente alla regolamentazione aziendale dettata in materia di uso degli strumenti di lavoro e disciplina dei Controlli, nonché all'Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. Qualora, durante la prestazione lavorativa resa in regime di lavoro agile, si verifichino problemi di natura tecnica , il lavoratore è tenuto a comunicarlo tempestivamente al suo Responsabile al fine di concordare le modalità di gestione dei guasti/anomalie ecc...
I costi di ripristino dei guasti e/o malfunzionamenti connessi al collegamento da remoto, non imputabili al lavoratore, restano in carico alla Società (...).
2) Coronavirus ed accordo individuale
In base al d.p.c.m. 8 marzo 2020, precedentemente ribadito da d.p.c.m. 1 marzo 2020 e 4 marzo 2020, dal 3 marzo 2020 al 3 aprile 2020, non vi è la necessità di sottoscrivere l’accordo individuale, per tutto il territorio nazionale, per l’attivazione del lavoro agile, ma di sostituirlo con:
- comunicazione del datore di lavoro al lavoratore all’avvio del lavoro agile;
- autocertificazione di avvio di attivazione del lavoro agile per cause di forza maggiore ed emergenziali (CORONAVIRUS).