Oltre alle numerose misure straordinarie previste dal Governo, per rispondere alla emergenza sanitaria e all’emergenza economica causate dalla epidemia da Corona Virus, in queste ore si stanno moltiplicando le iniziative solidali messe in atto da enti e privati, nei confronti del personale medico impegnato per la salute pubblica. (Si veda l'articolo Coronavirus: detrazioni e deduzioni per le donazioni alle fondazioni ospedaliere
Si avvicendano inoltre iniziative a sostegno dei tanti reparti di rianimazione, oramai quasi al collasso per i numerosi contagi da Covid 19.
Si ricorda che il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali in favore di determinate categorie di enti che svolgano attività di rilevanza sociale.
1) Coronavirus: regole generali per le donazioni
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 noto come Codice del terzo settore è intervenuto anche con misure relative alla detrazione e deduzione riconosciute per le erogazioni liberali effettuate nei confronti di ONLUS, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale.
In linea generale le erogazioni liberali in favore delle ONLUS possono essere effettuate:
- in denaro oppure in natura
- da persona fisica o impresa
A seconda della tipologia del soggetto che le avrà effettuate, daranno diritto ad una detrazione dall’imponibile oppure una deduzione dall’imposta.
Per quanto riguarda le erogazioni in denaro o in natura, alle quali si sta facendo ricorso in queste ore, proprio per far fronte alla emergenza sanitaria fino ad ora coperta grazie ai fondi della Protezione Civile, occorre distinguere i benefici fiscali nel modo di seguito riepilogato.
Prima di addentrarci però, ricordiamo che a norma del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - art 83 comma 4 è chiarito inoltre che, ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
In entrambi i casi la condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari. Attenzione va poi prestata al fatto che per le erogazioni effettuate con carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.
2) Coronavirus: donazioni per gli ospedali da privati
In generale, le persone fisiche possono optare alternativamente per la detrazione dal reddito o la deduzione dalla imposta in base a calcoli di convenienza. Per approfondire la differenza si rimanda alla lettura dell'articolo Detrazioni e deduzioni fiscali 2020: quale differenza?
In particolare, si sensi del comma 1 dell’art. 83 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
- per le erogazioni liberali in denaro o natura in favore di enti di cui all’art. 79 comma 5 dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente e per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.
- per le erogazioni liberali in favore di organizzazioni di volontariato OV dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 35% degli oneri sostenuti e per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro.
Il comma 2 aggiunge che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, comma 5, effettuate da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere calcolata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, e non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Semplificando alcune indicazioni sui quadri della dichiarazione fiscale:
- spese che danno diritto alla detrazione del 30%, erogazioni alle ONULS e ASP (Modello redditi quadro RP, righi da RP 8 a RP 13, codice 71)
- spese che danno diritto alla detrazione del 35%, erogazioni alle organizzazioni di volontariato OV (Modello Redditi quadro RP, righi da RP 8 a RP 13, codice 76).
3) Corona virus: donazioni delle persone giuridiche
Per le persone giuridiche è ammessa SOLO la deduzione dalla imposta. In particolare:
- L’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro.
- Qualora la deduzione dovesse essere di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, la relativa eccedenza potrà essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Relativamente ai modelli dichiarativi Redditi SP 2019 si precisa che:
- nel rigo RN16 è stata inserita la colonna 1 per indicare l’ammontare deducibile delle liberalità in denaro o in natura erogate nel 2018 a favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017);
- nel rigo RN17 è stata inserita la colonna 27 (riservata alle società semplici ed ai soggetti ad esse equiparati), in cui vanno indicati gli oneri sostenuti nel 2018 di cui all’art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle associazioni di promozione sociale, sostenuti dal dichiarante, nonché la quota degli oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate nelle quali la società dichiarante partecipa.