Così come i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo di imposta, sono esclusi dagli ISA (acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) anche i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta.
Se, per un contribuente individuale, riuscire a individuare quale sia il periodo di cessazione dell'attività può essere molto semplice, è relativamente più complicato per quanto riguarda le società di capitali, in quanto soggette a liquidazione.
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1) La liquidazione della società e la scissione dell'anno dimposta
Si ricorda che, ai soli fini fiscali (ma non a quelli civili), nel momento in cui una società di capitali entra nella fase di liquidazione avviene una scissione dell'anno d'imposta in due diversi ed autonomi periodi fiscali:
- il primo va dall'01 gennaio al giorno precedente a quello in cui la liquidazione diventa effettiva, chiamato periodo ante-liquidazione;
- il secondo va dal giorno in cui la liquidazione diventa effettiva al 31 dicembre (o alla data di termine della liquidazione, se precedente), chiamato periodo di liquidazione.
Oggi, la data di inizio della liquidazione è la stessa sia per la normativa civilistica che per quella fiscale, e coincide con il giorno in cui avviene l'iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori (o della delibera del tribunale, in caso di inerzia degli stessi) che accerta una causa di scioglimento oppure della delibera assembleare di messa in liquidazione volontaria per decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2484 comma 3 del Codice civile.
2) L'individuazione del periodo di cessazione dell'attività
Adesso il nostro problema è stabilire quale sia il periodo di cessazione dell'attività: il periodo ante-liquidazione oppure quello di liquidazione?
Le istruzioni del modello ISA non danno una risposta semplice e diretta, come sarebbe lecito aspettarsi, ma ci vengono comunque in aiuto, seppur costringendoci a leggere tra le righe.
Le istruzioni del Modello ISA ci dicono che:
- “sono esclusi dall'applicazione degli ISA [...] i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo di imposta”;
- “sono esclusi dall'applicazione degli ISA [...] i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività”;
- “si considera non normale svolgimento dell'attività […] il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria”.
Secondo la logica degli ISA, nel momento in cui la società inizia la fase di liquidazione, questa entra in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e vi resta fino al termine della liquidazione stessa: tutto il periodo di liquidazione è quindi escluso dagli ISA, per non normale svolgimento dell'attività.
Di conseguenza, per una società soggetta a liquidazione, se escludiamo il periodo di liquidazione stesso, l'unico periodo d'imposta rimanente che può essere considerato di cessazione dell'attività è il periodo ante-liquidazione.
Il motivo per cui il Legislatore considera l'inizio della procedura di liquidazione come il momento in cui una società termina la sua normale attività, è intrinseco alla natura stessa della procedura di liquidazione: entrando in questa fase avviene un mutamento dello scopo sociale dell'azienda, la quale cessa di operare come unità economica in funzionamento, con l'obiettivo di generare utili, e diventa un soggetto, non più in normale funzionamento nel senso economico del termine, con il solo obiettivo di estinguere i rapporti attivi e passivi che hanno caratterizzato la precedente vita aziendale.
Quindi, per ricapitolare, avremo:
- periodo ante-liquidazione: escluso da ISA: causa di esclusione 2 (cessazione attività);
- periodo di liquidazione: escluso da ISA: causa di esclusione 4 (non normale svolgimento dell'attività).
Per queste cause di esclusione ISA, a differenza di quanto accadeva in passato per gli Studi di Settore, non è richiesta la compilazione dei modelli (neanche per semplice finalità statistica).