Nell’ambito dell’accertamento delle imposte sui redditi, la contingenza per la quale il contribuente non ha regolarmente attribuito all’esercizio di competenza i ricavi maturati per opere distribuite su più annualità, è sufficiente a giustificare l’accertamento del reddito mediante il metodo induttivo, disciplinato dal co. 2 dell’art. 39 del DPR 600/1973. Non è rilevante la circostanza che i suddetti proventi siano stati in ogni caso contabilizzati e dichiarati nei periodi di imposta precedenti . (Cass. sez. n. 1938/2008). La Corte di Cassazione ha ribadito il principio anche attraverso l’ordinanza n. 16754/2017.
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1) Avviso di accertamento e violazione del principio di competenza
Nel caso specifico , una SRL aveva proposto ricorso, innanzi alla CTP di Milano, avverso un avviso d'accertamento, relativo all'anno d'imposta 2004, avente a oggetto vari rilievi afferenti alla sussistenza di elementi positivi di reddito e alla infondatezza di costi deducibili.
La CTP ha accolto il ricorso avverso il quale l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello, a sua volta respinto dalla CTR della Lombardia. L'Ufficio ha così proposto ricorso per Cassazione denunciando, tra l’altro, la violazione o la falsa applicazione dell'art. 109 del TUIR, non avendo la CTR rilevato la non corretta applicazione del principio di competenza, secondo il quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, ove non sia diversamente disposto, devono concorrere a formare il reddito nell'esercizio di competenza.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo del ricorso in quanto la CTR, premesso che i costi e ricavi di prestazioni pubblicitarie - rese a cavallo dell'esercizio precedente e successivo a quello verificato - avevano comportato un anticipo di fatturazione dei ricavi e di contabilizzazione dei costi, ha argomentato che la società aveva fornito valida ed esauriente giustificazione dei motivi in forza dei quali aveva inserito alcuni costi e ricavi nella dichiarazione dei redditi dell'anno, evidenziando che, se rinviati ad altri esercizi, sarebbe stato impossibile portarli in deduzione.
A parere degli Ermellini, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la circostanza che il contribuente non abbia correttamente imputato all'esercizio di competenza i corrispettivi incassati per lavori ripartiti in più anni è di per sé sufficiente a giustificare l'accertamento del reddito con metodo induttivo, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, co. 22, a nulla rilevando che tutti i suddetti corrispettivi siano stati comunque contabilizzati e dichiarati negli anni precedenti (Cass. sent. n. 1938/2008).
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2) Contabilità inattendibile:la Cassazione ribalta il giudizio
Nel caso concreto, dalla stessa motivazione della sentenza della Regionale si evince che la CTR ha ritenuto di non applicare il principio di competenza, adducendo l'impossibilità della deduzione dei costi sostenuti qualora inseriti nella dichiarazione individuata attraverso il suddetto principio. La menzionata pronuncia dei Giudici lombardi di conseguenza viola l'art. 109 del TUIR le cui norme, in tema di principio di competenza, attengono alla regolare formazione della base imponibile di ciascun esercizio e, di conseguenza, al corretto accertamento dell'obbligazione tributaria.
Pertanto, i Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto non pertinente l'eccezione del contribuente secondo cui l'inserimento dei costi in differenti esercizi d'imposta risulterebbe fiscalmente neutrale per la mancanza di un danno per l'Erario, in quanto lo stesso discende fisiologicamente dalla violazione tributaria.
La Suprema Corte ha ritenuto infine irrilevante il rilievo formulato dal Giudice di Appello secondo il quale sarebbe stato impossibile per il contribuente avvalersi della deduzione dei costi, se fosse stato applicato il principio di competenza, in quanto tale deduzione deve essere effettuata nell'osservanza del predetto art. 109 Tuir, fatte salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge, che tuttavia non risultano ricorrere nella fattispecie in esame.
Tuttavia, la definizione di “inattendibilità” delle scritture contabili, andrebbe indefettibilmente regolata caso per caso, in funzione dello specifico contesto fattuale nel quale le medesime non possano in nessun modo costituire elemento di partenza per il controllo e per la successiva, eventuale rettifica della dichiarazione, in quanto inadatte a rappresentare le operazioni economiche mediante le quali si è articolata l’attività imprenditoriale.