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SOCIETÀ BENEFIT E INERENZA DEI COSTI: POSSIBILE SUPERAMENTO DELLE CRITICHE

Società benefit e inerenza dei costi: possibile superamento delle critiche

L' applicazione del principio di inerenza dei costi alle società con finalità di beneficio comune: alcune riflessioni

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La L. 208/2015, che introduce la normativa sulla società benefit, ha destato qualche dubbio circa il trattamento fiscale dei costi e degli oneri afferenti alla sfera delle attività con finalità di beneficio comune. In realtà, manca una disposizione fiscale sulla possibile deducibilità dei costi afferenti tali attività cui la SB è obbligata. In mancanza di una disposizione fiscale, la criticità emersa è come conciliare il principio di inerenza con l’obbligo di operare in modo sostenibile bilanciando gli interessi dei soci, quello degli altri portatori di interessi e il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Il principio di inerenza non è mai stato esplicitamente enunciato dal legislatore. La nozione si ricava implicitamente in due norme in particolare:

  • dall’art. 53 Cost. il quale statuisce che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.

Il dovere di concorrere a sostenere la spesa pubblica è espressione di un generale dovere di solidarietà (art.2 Cost.), dell'obbligo di contribuire ad assicurare eguaglianza (art.3 Cost.) ed a creare un sistema in grado di prevedere dei servizi per tutti, anche i meno abbienti.

  • dall’art. 109 co5 TUIR: il quale afferma che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

Ne discende, pertanto, una nozione di un principio generale di inerenza implicita nel concetto di reddito, poiché la deducibilità è condizionata da una stretta inerenza dei costi sostenuti nell’ambito dell’attività svolta dall’impresa e pertanto funzionali alla formazione del reddito.

1) La prassi

Nella prassi l’amministrazione finanziaria ha chiarito, in diverse occasioni, che l’inerenza di un costo è legata alla riferibilità dello stesso all’attività dell’impresa (risoluzione 16 maggio 2008 n. 196/E), ovvero si intende necessaria una correlazione tra costo sostenuto e reddito imponibile, il cui ambito di operatività va valutato necessariamente in relazione a tutte le attività indicate nell’oggetto sociale e in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere.

Sono numerose le risoluzioni e le circolari ministeriali che confermano questo collegamento, tra cui:

  1. Risoluzione n. 196/E del 16/05/2008: l’inerenza di un costo è legata alla riferibilità dello stesso all’attività dell’impresa, ovvero si intende necessaria una correlazione tra costo sostenuto e reddito imponibile, il cui ambito di operatività va valutato necessariamente in relazione a tutte le attività indicate nell’oggetto sociale e in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere.
  2. Circolare Ministeriale 7/7/1983 n.30/9/944 e R.M. n.158/E del 28/10/1998: il concetto di inerenza non è più legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività della stessa, con la conseguenza che si rendono deducibili tutti i costi relativi all’attività dell’impresa e riferiti ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito d’impresa.
  • «Il principio di inerenza implica che detti componenti negativi, per poter essere deducibili, devono essere connessi, anche se indirettamente, alla produzione di ricavi o proventi che concorrono a formare reddito d’impresa. Più precisamente, l’inerenza non è legata ai ricavi dell’impresa ma all’attività da questa esercitata (...);
  • un costo (...) assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (...)».

2) la giurisprudenza

Anche la giurisprudenza si è espressa più volte in tal senso affermando il principio secondo il quale l’inerenza va intesa come “accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l’impresa) che determina un’imprescindibile e indissolubile correlazione fra le entità medesime”. Pertanto, il componente negativo del reddito “assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili per l’impresa”. Di seguito alcune sentenze che confermano ciò:

  • Cassazione sentenza n. 6502/2000: l’articolo 109 del Tuir  àncora  «la  deducibilità  delle  spese  e  degli  altri  componenti  negativi  di reddito (...) all’attività di impresa in senso ampio,  il  cui  ambito  di  operatività  deve necessariamente  essere  valutato  in  rapporto  a  tutte  le attività  indicate  nell’oggetto  sociale  e  in  vista  delle  quali  la  società  è  stata  costituita  e  al  cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere».
  • Corte di Cassazione sentenze 21 gennaio 2009, n. 1465, e 24 novembre 2011, n. 24930 : l’inerenza va intesa come «accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l’impresa) che determina un’imprescindibile e indissolubile correlazione fra le entità medesime». Pertanto, l’elemento negativo del reddito «assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili per l’impresa».
  • Corte  di  Cassazione sentenze n.23551/2012  e n.10319/2015: «in tema di imposte sui redditi affinché un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili»

3) Evoluzione di un concetto dinamico dell’inerenza

Il concetto di inerenza risulta essere un concetto dinamico poiché negli anni ha subito un’evoluzione con diverse interpretazioni.

Si è passati da una nozione restrittiva che considerava i costi ed oneri deducibili dal reddito d’impresa solo in presenza di un collegamento funzionale tra il sostenimento di un costo e l’acquisizione di beni, ricavi o proventi fiscalmente rilevanti nella determinazione del reddito d’impresa, e comunque dimostrabili, ad una meno restrittiva che valorizzi le libere scelte organizzative dell’imprenditore. La nozione di inerenza può essere estesa a tutte le spese che l’imprenditore, nella sua discrezionalità, ritenga utili ai fini della ottimizzazione dei risultati dell’impresa, anche se non immediati.

Dal punto di vista fiscale, è imprescindibile l’esistenza della correlazione tra componenti negativi e attività e, pertanto, si ammette la deducibilità di quelle spese che non sono immediatamente produttive di ricavi, ma che si presume lo siano in futuro.

Vi è la necessità di un ulteriore estensione del concetto di inerenza in corrispondenza alle esigenze in atto nel mondo imprenditoriale come quelle di oggi, in cui emerge un “Quarto Settore” fatto di nuove forme ibride di fare impresa, orientate non solo ai profitti ma anche ad attività di interesse generale.

Nel Quarto Settore, l’impresa assume un ruolo sociale in quanto non più mero strumento per perseguire la sola massimizzazione dei profitti ma anche strumento di risposta a bisogni nuovi o latenti della collettività.

Da molti anni il Welfare state è in crisi: lo Stato da solo non è più in grado di assicurare il sistema di assistenza e previdenza pubblici, di tutelare l’ambiente, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, e in generale il bene comune.  È necessario quindi passare ad un sistema in cui l’intera società civile, e non solo lo Stato, si faccia carico del benessere collettivo e dei beni comuni: occorre orientarsi verso il c.d. Welfare generativo/sociale.

Tale sistema, detto di sussidiarietà sociale o circolare, richiede una sinergia sistematica e permanente tra:

  • La sfera politico-istituzionale
  • La sfera imprenditoriale
  • La sfera della società civile

Si tratta di un’innovazione sociale che richiede una necessaria cooperazione tra profit, non profit e enti pubblici, per condividere non solo mezzi ma anche fini, sia nella fase di progettazione sia nella fase esecutiva.

Le risorse necessarie, inoltre, possono essere reperite dal mondo imprenditoriale per essere indirizzate verso la fornitura di servizi di welfare e l’ente pubblico a sua volta svolge un ruolo fondamentale di vigilanza per garantire l’universalismo ed evitare l’esclusione di alcuni gruppi sociali dalla fruizione dei servizi.

Tale nuova funzione sociale dell’impresa può essere tratta da una nuova interpretazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione Italiana. Si rende così necessario rivalutare il principio di sussidiarietà ampliandone la portata per ricomprendere il principio di sussidiarietà circolare derivante dal passaggio ad un welfare generativo/sociale.

4) Evoluzione e nuova interpretazione del Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà è un principio relativamente recente introdotto, con la riforma prevista nella L. Cost. n. 3/2001, con la riformulazione dell’art. 118 Cost., comma 4: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Il principio di sussidiarietà, ai sensi dell’art. 118 Cost., è visto sotto due aspetti:

  • In senso verticale: da un lato, le funzioni amministrative, laddove possibile e conveniente, devono essere attribuite agli enti più prossimi ai cittadini e, dall’altro, tali funzioni verranno attratte dal livello territorialmente superiore solo laddove questo sia in grado di svolgerle meglio di quello di livello inferiore.
  • In senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidono sulle realtà sociali a lui più vicine.

Dal principio di sussidiarietà orizzontale ne discende un’alleanza tra pubblico e privato nella realizzazione delle finalità di carattere collettivo. La società civile può “prendersi cura del bene comune” mediante attività benefiche che non abbiano finalità lucrativa ma che siano guidate da una forma di libertà, solidale e responsabile, che ha come obiettivo la realizzazione non di interessi privati, bensì dell'interesse generale, inteso come tutto ciò che contribuisce alla pienezza dell’essere umano.

Ciò è rafforzato anche dall’art. 3 Cost. il quale statuisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Inoltre, occorre soffermarsi sull’espressione “cittadini, singoli e associati” "e loro formazioni” al fine di precisare che tale espressione annovera tra i soggetti della sussidiarietà anche quelli appartenenti all’ambito economico-imprenditoriale, pertanto anche un’impresa in quanto tale può essere soggetto parte attiva ipotizzata dal 4° co dell’art.118 Cost.

In dottrina, infatti, le società commerciali, di cui agli artt. 2247 e segg. c.c. sono considerate parte del fenomeno associativo di cui agli artt. 11 e segg. c.c. Sono da annoverare nella stessa categoria in cui sono ricomprese fondazioni e associazioni, anche se dotate di peculiarità rispetto all’oggetto (esercizio di attività economica) e alla finalità (il perseguimento dello scopo di lucro).

Inoltre, la Costituzione assegna alle imprese non solo il fine di lucro, ma anche altre funzioni declinate esplicitamente e potenzialmente al perseguimento «dell’interesse generale» ai sensi dell’art. 43 Cost. o altresì indirizzandone l’azione verso «fini sociali» come si evince dall’art. 41 u.c. Cost.

Dal combinato disposto tra gli artt. 41, 43 e 118 4° co della Cost. deriva che le imprese in qualità di corpi intermedi, qualora diventino parte attiva nel perseguire attività di interesse generale, debbano poter beneficiare della stessa tutela prevista dal principio di sussidiarietà orizzontale, oltre che assumersi la relativa responsabilità.

Si dovrebbe, pertanto, ampliare la portata del principio di sussidiarietà comprendendo anche quello circolare che è alla base della cooperazione tra enti pubblici enti non profit e società civile.

Dalla sussidiarietà circolare derivano dei benefici, in termini di:

  • maggior efficienza ed efficacia nell’affrontare i problemi della collettività;
  • la corresponsabilità di tutti nei confronti dei beni comuni;
  • nuova funzione degli enti pubblici che è pubblica non perché è «interesse dello Stato» ma perché è «utile alla società» rispondendo in modo migliore alle esigenze della collettività.

Partendo dalle precedenti considerazioni si potrebbe affermare che una Società Benefit dovrebbe poter essere tutelata dal principio di cui al 4°comma dell’art.118 Cost., in quanto parte attiva nel perseguire un interesse generale (prendersi cura del bene comune) mediante le sue attività per il perseguimento di finalità di beneficio comune.

Altresì ne deriva, con una nuova visione estensiva del Principio di inerenza “circolare”, la possibilità per le Società Benefit di poter dedurre i costi derivanti dalle attività con finalità di BC; attività che sono previste in modo imperativo dal legislatore, essendo condicio sine qua non per la costituzione stessa della SB (art.1 comma 376 L,208/2015).

Il perseguimento di finalità di beneficio comune, con indubbia utilità pubblica nei confronti degli stakeholders, rappresenta, al pari dell’attività commerciale, il core business della società stessa poiché contemplata nell’oggetto sociale del proprio statuto.

I costi sostenuti dalla società benefit per l’attività con finalità di benefico comune sono da considerarsi pertanto idonei a creare benefici, diretti e indiretti all’attività di impresa nel suo complesso, valorizzando le libere scelte imprenditoriali.

5) Considerazioni finali

L’attività di beneficio comune:

  • genera delle utilità in termini reputazionali per l’impresa, con potenziale incremento dei ricavi;
  • genera anche dei vantaggi alla collettività;
  • una minore spesa a carico dello Stato.

Pertanto, non può essere condivisibile:

  • la tesi secondo cui alle finalità di beneficio comune concorrano i contribuenti per effetto del minore reddito di impresa dichiarato dalle società benefit, e con conseguente lesione degli artt. 3 e 53 Cost. e conseguente minor gettito fiscale;
  • la contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di mancata inerenza dei costi sostenuti per l’attività di beneficio comune.

Sarebbe auspicabile pertanto che sia l’Amministrazione finanziaria sia le istituzioni politiche prendano atto del “ruolo sociale” assunto dalla società benefit prevedendo nel proprio statuto di integrare lo scopo di lucro con finalità di beneficio comune per prendersi cura del bene comune, contribuendo così all’interesse generale richiamato da una nuova interpretazione del principio di sussidiarietà “circolare”.

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