Entro il 16 marzo 2021 i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative alle ritenute versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi per l’anno 2020.
In particolare, per quanto riguarda la categoria dei lavoratori autonomi, sono compresi anche i contribuenti in regime forfettario.
I forfettari non sono considerati sostituti d’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 69 della Legge n. 190/2014, pertanto, se ricevono una fattura assoggettata a ritenuta d’acconto, la devono saldare al lordo dell’importo indicato, per cui sono esentati dal versamento delle ritenute d’acconto e di conseguenza anche dalla presentazione telematica della Dichiarazione dei sostituti d’imposta, il Modello 770 (a meno che non abbiano dei dipendenti).
Diverso è invece il discorso per i sostituti d’imposta in regime semplificato, ordinario o dei minimi che ricevono fatture dai contribuenti forfettari, infatti per essi è previsto l’obbligo di indicare nelle Certificazioni Uniche, nella sezione prevista per i lavoratori autonomi, anche i compensi che hanno corrisposto ai forfettari.
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- Agente di commercio regime forfettario
- Professionista regime forfettario
- Ditta individuale regime forfettario
1) Compilazione Certificazioni Uniche e compensi forfettari
Per la compilazione della Certificazione Unica relativa ai compensi erogati in favore dei forfettari, si procede come di seguito esposto:
- Nel riquadro relativo ai “dati relativi alle somme erogate – tipologia reddituale” si deve indicare la causale “A” prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.
- Nella parte relativa ai “dati fiscali” al punto “4” si deve indicare l’importo lordo corrisposto al forfettario, comprensivo delle eventuali anticipazioni fatte al cliente ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’eventuale rivalsa INPS al 4% ai fini previdenziali. Qualora il soggetto forfettario avesse applicato in fattura il contributo relativo alla propria cassa di previdenza di appartenenza, quest’ultimo importo non deve essere inserito nel campo “4”.
Nel punto “6” segnaliamo la novità riguardante le Certificazioni Uniche 2021 in quanto è stato istituito il codice 12 rivolto esclusivamente ai contribuenti forfettari. Pertanto nel campo 6:
- si utilizza il codice "12" nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014
- si deve utilizzare ancora il codice “7” denominato "Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta" per indicare, ad esempio, i compensi corrisposti a soggetti c.d. "minimi" o in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (disciplinato dall'art.27 D.L. 98/2011)
- e con il codice “8” si devono continuare ad indicare le somme esentate dall’applicazione della ritenuta d’acconto poiché non costituiscono reddito (anticipazioni ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972).
Supponiamo che nel corso del 2020, un sostituto d’imposta abbia pagato, ad un professionista in regime forfettario assoggettato a cassa di previdenza, la seguente fattura:
Compenso € 1.000,00
Contributo 4% cassa di previdenza € 40,00
Imposta di bollo (escluso IVA art. 15 del D.P.R. n. 633/1972) € 2,00
Totale fattura € 1.042,00
Nella certificazione Unica dovrebbe indicare al punto “4” l’importo lordo di € 1.002,00 (escludendo quindi l’importo relativo alla cassa di previdenza), successivamente al punto “6” dovrebbe indicare: con codice “12”, l’importo di € 1.000,00 (compenso corrisposto a soggetto in regime forfettario) e con codice “8”, l’importo di € 2,00 (anticipazione art. 15 del D.P.R. n. 633/1972).
Se invece il professionista forfettario in questione non fosse stato assoggettato a cassa di previdenza, ma avesse applicato in fattura la rivalsa INPS al 4%, la fattura sarebbe come segue:
Compenso € 1.000,00
Rivalsa INPS 4% € 40,00
Imposta di bollo (escluso IVA art. 15 del D.P.R. n. 633/1972) € 2,00
Totale fattura € 1.042,00
Pertanto il sostituto d’imposta dovrebbe indicare nella Certificazione Unica, al punto “4”, l’importo lordo di € 1.042,00 (includendo quindi al compenso percepito anche la rivalsa INPS al 4%), successivamente al punto “6” dovrebbe indicare: con codice “12”, l’importo di € 1.040,00 (compenso non assoggettato alla ritenuta d’acconto) e con codice “8”, l’importo di € 2,00 (anticipazione art. 15 del D.P.R. n. 633/1972).
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