HOME

/

PMI

/

REGIME FORFETTARIO 2024

/

PASSAGGIO AL REGIME FORFETTARIO: COSA INDICARE NEL QUADRO VO

Passaggio al regime forfettario: cosa indicare nel quadro VO

Modello Dichiarazione IVA 2020: indicazioni nel caso di passaggio al regime forfettario nel periodo d'imposta 2019

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quali sono i differenti casi che si potrebbero presentare al momento della compilazione della Dichiarazione IVA e della Dichiarazione dei redditi 2020 inerenti l'anno di imposta 2019, per un soggetto che a partire dal 2019 ha usufruito del regime forfettario? Analizziamoli in questo articolo.

1) Passaggio dalla contabilità ordinaria o semplificata al regime forfettario

Il caso più semplice, e quindi quello che non richiede alcun tipo di indicazione, si verifica nel momento in cui, avendone i requisiti:

  • un soggetto in contabilità ordinaria nel 2018 transita nel 2019 al regime forfettario oppure
  • un soggetto in contabilità semplificata nel 2018 transita nel regime forfettario dal 2019.

In entrambi i casi non c'è nessuna indicazione da inserire nella dichiarazione IVA e varrebbe semplicemente il comportamento concludente. Si dovrà tuttavia, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi 2020 indicare la sussistenza dei requisiti per usufruire del regime agevolato, e se del caso, anche dare indicazione che trattasi di start-up.

2) Passaggio al regime forfettario nel 2019: rigo VO33

Qualora il soggetto, pur avendo nel 2018 i requisiti per usfruire del regime forfettario con i vecchi limiti (30.000 ad esempio per i professionisti) abbia optato per essere in contabilità ordinaria, per poter passare al regime forfettario dal 2019 dovrà

  • applicare il comportamento concludente e, sopratttutto,
  • procedere con la revoca dell'opzione esercitata.

La naturale durata dell'esercizio dell'opzione, ordinariamente previsto per 3 anni e con tacito rinnovo annuale negli esercizi successivi, può venire meno in considerazione del fatto che sono cambiate le disposizioni normative ed è stato introdotto un nuovo regime più favorevole. Come precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E/2016, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del DPR 442/1997 è possibile "operare la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative". In tal caso sarà tuttavia necessario flaggare la revoca nel rigo VO33.

3) Passaggio al regime forfettario nel 2019: rigo VO34

Nel caso invece in cui il contribuente ordinario abbia optato per tale regime, pur avendo i requisiti per aderire al regime fiscale di vantaggio, cd. regime dei minimi (di cui all'articolo 27, co 1 e 2 DL 98/2011) e voglia dal 2019 revocare l'opzione effettuata e passare al regime dei forfettari, dovrà barrrare il rigo VO34 casella 2 della dichiarazione dei redditi 2020.

In sede di dichiarazione dei redditi 2020 (anno di imposta 2019) i soggetti che avendo optato, ai sensi dell'articolo 10, comma 12-undecies, del decreto legge 192/2014, nel corso del 2015 per l'applicazione del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011 e decidano di revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfettario nel 2019 dovranno flaggare il rigo VO34 casella 3. Si tratta in questo caso di contribuenti che, avendo iniziato la propria attività nel 2015 e avendo optato per il regime dei minimi, non sono ancora arrivati alla scadenza del quinquennio o ai 35 anni di età e quindi devono comunicare la volontà di aderire al regime forfettario dal 2019.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGE DI BILANCIO 2025 · 19/12/2024 Regime Forfettario: tetto a 35mila euro per gli altri redditi

Legge di Bilancio 2025: approvato l'emendamento che alza a 35mila euro il tetto dei redditi da dipendente o pensione per chi vuole accedere al Forfettario

Regime Forfettario: tetto a 35mila euro per gli altri redditi

Legge di Bilancio 2025: approvato l'emendamento che alza a 35mila euro il tetto dei redditi da dipendente o pensione per chi vuole accedere al Forfettario

Regime transfrontaliero di franchigia: novità dal 1° gennaio

Approvato il Dlgs di recepimento delle norme UE sul regime di franchigia IVA: testo in GU del 30 novembre

Regime Forfettario: non spetta l'aliquota al 5% se si proviene dall'ordinario

Chiarimenti ADE sul passaggio dal regime ordinario al regime forfettario: spettanza della aliquota ridotta al 5% per i primi anni di attività

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.