Quali sono i differenti casi che si potrebbero presentare al momento della compilazione della Dichiarazione IVA e della Dichiarazione dei redditi 2020 inerenti l'anno di imposta 2019, per un soggetto che a partire dal 2019 ha usufruito del regime forfettario? Analizziamoli in questo articolo.
1) Passaggio dalla contabilità ordinaria o semplificata al regime forfettario
Il caso più semplice, e quindi quello che non richiede alcun tipo di indicazione, si verifica nel momento in cui, avendone i requisiti:
- un soggetto in contabilità ordinaria nel 2018 transita nel 2019 al regime forfettario oppure
- un soggetto in contabilità semplificata nel 2018 transita nel regime forfettario dal 2019.
In entrambi i casi non c'è nessuna indicazione da inserire nella dichiarazione IVA e varrebbe semplicemente il comportamento concludente. Si dovrà tuttavia, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi 2020 indicare la sussistenza dei requisiti per usufruire del regime agevolato, e se del caso, anche dare indicazione che trattasi di start-up.
2) Passaggio al regime forfettario nel 2019: rigo VO33
Qualora il soggetto, pur avendo nel 2018 i requisiti per usfruire del regime forfettario con i vecchi limiti (30.000 ad esempio per i professionisti) abbia optato per essere in contabilità ordinaria, per poter passare al regime forfettario dal 2019 dovrà
- applicare il comportamento concludente e, sopratttutto,
- procedere con la revoca dell'opzione esercitata.
La naturale durata dell'esercizio dell'opzione, ordinariamente previsto per 3 anni e con tacito rinnovo annuale negli esercizi successivi, può venire meno in considerazione del fatto che sono cambiate le disposizioni normative ed è stato introdotto un nuovo regime più favorevole. Come precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E/2016, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del DPR 442/1997 è possibile "operare la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative". In tal caso sarà tuttavia necessario flaggare la revoca nel rigo VO33.
3) Passaggio al regime forfettario nel 2019: rigo VO34
Nel caso invece in cui il contribuente ordinario abbia optato per tale regime, pur avendo i requisiti per aderire al regime fiscale di vantaggio, cd. regime dei minimi (di cui all'articolo 27, co 1 e 2 DL 98/2011) e voglia dal 2019 revocare l'opzione effettuata e passare al regime dei forfettari, dovrà barrrare il rigo VO34 casella 2 della dichiarazione dei redditi 2020.
In sede di dichiarazione dei redditi 2020 (anno di imposta 2019) i soggetti che avendo optato, ai sensi dell'articolo 10, comma 12-undecies, del decreto legge 192/2014, nel corso del 2015 per l'applicazione del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011 e decidano di revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfettario nel 2019 dovranno flaggare il rigo VO34 casella 3. Si tratta in questo caso di contribuenti che, avendo iniziato la propria attività nel 2015 e avendo optato per il regime dei minimi, non sono ancora arrivati alla scadenza del quinquennio o ai 35 anni di età e quindi devono comunicare la volontà di aderire al regime forfettario dal 2019.
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