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CODICE CRISI D'IMPRESA: ANALISI DEGLI INDICI D'ALLERTA

Codice Crisi d'Impresa: analisi degli indici d'allerta

Indicatori della crisi elaborati dal CNDCEC: riflessioni critiche

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Il codice della crisi di impresa: gli indicatori della crisi, considerazioni e questioni aperte circa gli indizi della crisi di impresa ed il metodo di calcolo del DSCR (debt service coverage ratio).

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1) Indicatori e indici del codice della crisi: questioni problematiche

Il Decreto Legislativo numero 14 del 12 gennaio 2019 emanato in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 e pubblicato nella G.U. n.38 del 14 febbraio 2019s.o. n. 6 -  è entrato in vigore dal 16 marzo 2019, stabilendo nell’art. 13 comma 1 che sono indici significativi (degli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario) quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare.

Il CNDCEC ha emanato, seppur ancora in bozza, degli indici per individuare e prevenire, in modo tempestivo e puntuale la crisi di impresa, tra questi indicatori figura il DSCR (debt service coverage ratio).

Dall’esame della normativa recente nonché dall’esame dell’elaborato del CNDCEC citato, diverse sono le questioni aperte in tema di efficacia dei modelli e degli strumenti individuati dal legislatore per l’individuazione e la tempestiva rilevazione dello stato di crisi di un’impresa.

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2) Il metodo di campionamento utilizzato dal CNDCEC

Una prima osservazione riguarda il metodo di campionamento con cui il CNDCEC ha effettuato la realizzazione del modello.

Un primo possibile limite riguarda il metodo di formazione del periodo di osservazione dei dati economici di partenza che è stato formato, come sostiene il documento del consiglio, da: un campione di quasi un 1 milione di bilanci che copre un periodo recente di 6 anni, dal 2010 al 2015, in modo da ottenere evidenze il più possibile strutturali dei segnali, affrancandoci da situazioni congiunturali.

In realtà la congiuntura è invece stata ignorata dato l’andamento del PIL italiano che ha subito nel 2011 e nel 2012 importanti decrementi.

Per normalizzare l’andamento si doveva prendere un periodo di validità diverso che coprisse almeno le annualità fino al 2017 e osservare, quindi, un periodo più lungo.

Inoltre, sono state escluse le micro imprese che, seppur non dovranno rispettare gli obblighi ex art. 2477 del codice civile, potranno in molti casi essere soggette alle norme sul codice della crisi, in quanto fallibili al superamento del volume di ricavi di 200 mila euro; si ricorda infatti che a norma dell’articolo 2435 ter del c.c. queste imprese fanno il bilancio se sono sotto la soglia, con altre, di 350 mila euro di ricavi.

Il CNDCEC avrebbe potuto scegliere la strada della costruzione di un modello che facesse ricorso all’analisi multivariata; in sostanza si sarebbe potuto creare un modello che applicasse alla tecnica di bilancio (un set di indici) metodologie statistiche multidimensionali (ad esempio l’analisi discriminante multivariata dei modelli di Altman e di altri autori). E' stato scelto, invece, un modello di indicatori che ha condotto all’adozione di una struttura “ad albero”, combinata e basata su una logica definita multivariata.

In realtà come vedremo più avanti il modello proposto dal CNDCEC, impone un percorso ad albero che solo in ultima istanza affida la valutazione della crisi ad una presunta analisi multivariata; e ciò in quanto già il patrimonio netto negativo, ovvero il primo indicatore, da solo costituisce innesco della procedura di allerta. Purtroppo, anche il secondo indicatore ovvero il DSCR, che commenteremo più avanti e a cui si giunge se il patrimonio netto è positivo, se risulta inferiore all’unità, avvia l’allerta.

Questi due indici operano, pertanto, in modo quasi autonomo, salvo il passaggio dal primo al secondo. Ma ne basta uno per mettere in movimento le procedure di cui agli articoli 14 e seguenti.

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3) L'applicazione del modello dei cinque indici

In merito alla prima grandezza, si osserva che il Patrimonio netto, nell’accezione della norma, potrebbe assumere definizioni e quindi valori differenti, in funzione della volontà di attribuire a tale indicatore la capacità di rilevare concretamente una situazione di squilibrio patrimoniale con effetti sulla continuità.

Si pensi al caso di una società che, pur registrando un P.N. positivo, non abbia provveduto, in sede di bilancio, a svalutare crediti commerciali non recuperabili (ageing test) oppure mantenga la sopravvalutazione di scorte che risultano difficilmente impiegabili nel ciclo produttivo o collocabili sul mercato ai valori di iscrizione (slow moving). Di contro, giacché il patrimonio netto in sede di bilancio è espresso a valori contabili cosa dire allora dell’esistenza di plusvalori latenti per immobilizzazione non rivalutate?

Prima di addentrarci nell’esame del D.S.C.R., si osserva che l’applicazione del modello dei cinque indici di cui al comma 2 dell’art. 13 C.C.I.I. è riservato solo al caso in cui il DSCR non sia disponibile o se i dati non siano affidabili, imponendo all’Organo di Controllo valutazioni di grande cricità in merito all’adeguatezza del sistema organizzativo e amministrativo-contabile per la rilevazione tempestiva della crisi (art. 2086 c.c.).

Questo articolo intende tra le altre cose proporre degli spunti critici di osservazione e alcune considerazioni sul DSCR.

4) Criticità relative all'indice "DSCR"

L’indice si può rappresentare nel seguente modo:

dscr = flusso di cassa della gestione operativa

                    gestione del debito

Se ci poniamo in un’ottica di osservazione che parte dal rendiconto finanziario e trascurando il prospetto OIC, al numeratore troviamo il flusso di cassa della gestione operativa che nella migliore dottrina viene dopo la gestione degli investimenti (si potrebbe discutere di escludere gli investimenti finanziari ma il discorso ci porterebbe lontano dagli aspetti che si ritengono preminenti alla trattazione affrontata con questo breve contributo).

Qui nasce la prima questione. Può essere opportuno ricordare che il flusso di cassa della gestione operativa è quello che emerge dopo aver tolto dal flusso della gestione operativa corrente, il flusso dell’area degli investimenti (non è così per il modello OIC, che indica il flusso dell’area operativa prima dell’area degli investimenti); alla gestione operativa seguono normalmente l’area straordinaria ed extracaratteristica se presenti. Il flusso al servizio del debito serve a dimostrare che l’impresa è in grado di pagare i debiti finanziari con le risorse generate dalla gestione operativa. Utilizzare il flusso dopo la gestione degli investimenti non crea particolari problemi, soprattutto per quelle imprese che rinnovano in modo continuativo le piccole immobilizzazioni, o le stigliature e attrezzature. Diversa è la situazione delle imprese industriali che fanno investimenti produttivi di grande rilievo.

E’ chiaro che in economia il finanziamento di un particolare investimento produttivo non deve essere fatto ricorrendo all’autofinanziamento o al flusso corrente alimentato dal capitale circolante, e che gli investimenti di lungo periodo devono essere sostenuti da capitali propri e mezzi di terzi, nelle giuste proporzioni.

Potrebbe ben capitare, quindi, che se si costruisce il DSCR usando i dati che emergono dal rendiconto finanziario prospettico (la stessa cosa accadrebbe con il budget di tesoreria costruito per aree) e si mette al numeratore il flusso di cassa della gestione operativa (per semplicità in assenza di componenti straordinarie) comprendendovi la giacenza iniziale della cassa e al denominatore si pone la gestione del debito (quota capitale e quota interessi) si potrebbe avere, in presenza di cospicui investimenti, un indicatore sotto l’unità o negativo.

E’ per questo motivo che la teoria economica prevede di integrare il numeratore con la parte di equity e di debito al servizio specifico degli investimenti attivati nell’esercizio. Questo metodo è mutuato dalle metodologie di calcolo del DSCR usate nel project financing.

Il punto è che il metodo di calcolo del DSCR proposto dal CNDCEC, alla nota numero 6 a pagina 19, relativamente al primo approccio precisa che: “si tiene quindi conto al numeratore anche della gestione degli investimenti e della gestione finanziaria. Nell’ambito di quest’ultima, rilevano anche i flussi attivi derivanti dalle linee di credito non utilizzate delle quali, nell’orizzonte temporale di riferimento, si renda disponibile l’utilizzo”.

La locuzione verbale che tiene conto della gestione finanziaria, in assenza di specificazioni, fa intendere ogni tipo di incasso a titolo di equity e di debito. E su questo potremmo discutere perché si potrebbe prendere in considerazione anche un mutuo di liquidità che non ha scopo di finanziare ad esempio né il capitale fisso e né il capitale circolante, ma magari ha solo il compito di estinguere altri e più costosi finanziamenti (il classico comportamento delle imprese zombie che rifinanziano sempre il debito con altro debito). Quindi, considerare tutti i finanziamenti di terzi è potenzialmente un errore. Mentre si sarebbe dovuto considerare solamente la gestione finanziaria al servizio specifico dell’area degli investimenti.

Altra questione attiene al fatto che riguardo al secondo approccio non si precisa molto con riferimento all’area finanziaria se non che rilevano i finanziamenti di cui “alle linee di credito disponibili che possono essere usate nell’orizzonte temporale di riferimento”. Non si dice nulla riguardo agli interventi dei soci e anche in questo caso comprendere le disponibilità derivanti dai finanziatori senza un aggancio alle esigenze derivanti dagli investimenti potrebbe creare distorsioni.

L’ultima questione è sul calcolo DSCR o meglio sulla collocazione degli interessi in caso di utilizzo del primo approccio; il modo di calcolo tende a considerare (in negativo, quindi a sottrarre) al numeratore il pagamento della quota interessi dei finanziamenti rimborsati, lasciando la quota capitale al denominatore. Questo metodo, non sembrerebbe propriamente corretto, in quanto il servizio del debito deve intendersi comprensivo della parte economica (leggi: interessi), e conduce ad un diverso risultato.

Un esempio può chiarire meglio la questione e lo trovate insieme ad altre informazioni ed esempi nella versione completa dell’articolo scaricabile in pdf.

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