Sono esenti da IVA le prestazioni di un medico specializzato in medicina estetica anche se in fattura non viene dettagliata la finalità di cura, in quanto il professionista è obbligatoriamente tenuto a osservare, nello svolgimento della propria attività, una doverosa e rigida riservatezza per la quale non si può ammettere alcuna deroga, nemmeno nella indicazione della natura o dell'oggetto della prestazione fatturata .
Si tratterebbe in tal caso di un illegittimo comportamento deontologico con tutte le conseguenze che ne possono derivare in termini di provvedimenti disciplinari da parte del relativo ordine professionale.
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1) Medicina estetica: finalità di cura e obbligo riservatezza
Nel caso di specie , un medico ha impugnato, con ricorso rituale , un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Ravenna a rettifica del reddito professionale dichiarato per l'anno 2009.
Al ricorrente, che esercita l'attività di medico con specializzazione in medicina estetica, vengono contestate e riprese a tassazione delle presunte irregolarità in riferimento alla fatturazione dei compensi a fronte di prestazioni di medicina estetica. Tale specializzazione medica, in riferimento al trattamento Iva, è stata oggetto di approfondimento nella C.M. n. 4/E/2005, valutazione che 1'Amministrazione Finanziaria ha fondato su alcune pronunce della Corte di Giustizia Europea del novembre 2003 (cause 307/01 e 212/01) dove si stabilisce il principio che l'esenzione dall'IVA deve essere riconosciuto esclusivamente alle prestazioni mediche se risultano essere "dirette alla diagnosi, alla cura e per quanto possibile alla guarigione di malattie e problemi di salute" e, per la chirurgia estetica, solo quando l'intervento è destinato a correggere inestetismi congeniti o dovuti a gravi patologie o incidenti.
L'Agenzia delle Entrate, dall'esame delle fatture emesse dal ricorrente, ha ritenuto che quasi tutte le prestazioni concernevano un semplice trattamento estetico e come tali non risultavano essere meritevoli dell'esenzione ex art 10 DPR 633/72, applicata dal contribuente. Alle contestazioni indicate è conseguito il recupero dell'Iva su tutti i compensi fatturati.
Il ricorrente, nel ricorso introduttivo e in successive memorie, ha contestato tutte le riprese a tassazione sostenendo l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio e la conseguente necessità di annullare il provvedimento impugnato in quanto l'art 10, co. 1, p.to 18) del D.P.R. 633/1972, norma che prevede l'esenzione dall'IVA dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie, non è stata correttamente applicata sebbene il suo contenuto risulti essere chiaro anche in riferimento ai trattamenti estetici effettuati dai medici e cioè professionisti il cui giudizio deve essere ritenuto determinante nella valutazione della natura dell'intervento. Competenza professionale in materia sanitaria che non può invece essere riconosciuta ad altri soggetti, a maggior ragione se si pretende di poter effettuare una precisa diagnosi dalla semplice lettura di quanto indicato nelle fatture, riferimenti che devono necessariamente essere di tenore tale da non ledere il diritto del paziente alla riservatezza che, in particolare nel settore medico, deve essere rigidamente salvaguardato.
A parere dei Giudici Ravennati il ricorso del contribuente è meritevole di accoglimento in riferimento all’asserita legittimità della valutazione effettuata dall’Ufficio, che ha considerato imponibili tutte le prestazioni professionali che il ricorrente ha fatturato in esenzione da IVA ex art 10, co. 1 p.to 18) del DPR 633/72.
A parere del Collegio di merito l'operato dell'Ufficio non può essere ritenuto legittimo in quanto se è possibile condividere la tesi secondo la quale non sempre i trattamenti di medicina e chirurgia estetica, sebbene effettuati da un medico che deve comunque svolgere la propria attività con finalità di cura, sono "atti medici", nel caso di specie non è ragionevolmente pensabile che si possa valutare l'esatta ed effettiva natura della prestazione da quanto indicato nella fattura.
A maggior ragione se si considera che il medico deve obbligatoriamente osservare nello svolgimento della propria attività, una doverosa e rigida riservatezza per la quale non si può ammettere alcuna deroga, nemmeno nella indicazione della natura o dell'oggetto della prestazione fatturata, perché in tal caso si tratterebbe, comunque, di un illegittimo comportamento deontologico con tutte le conseguenze che ne possono derivare in termini di provvedimenti disciplinari da parte dell'ordine professionale.
Sulla base delle osservazioni che precedono per i Giudici romagnoli è di tutta evidenza che la ragione sulla quale l'Ufficio ha fondato la ripresa a tassazione perde di valore e non può essere ritenuta sufficiente a giustificarla. A maggior ragione, poi, se si considera che tutti gli interventi del dottore, nessuno escluso, sono stati ritenuti delle prestazioni con scopi esclusivamente cosmetici e nessuno destinato a intervenire sulla salute e sul benessere psicofisico della persona.
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2) Esenzione Iva e inversione onere della prova
Da segnalare anche la sentenza della CTR Umbria n. 176 del 27.7.2019 che giunge alle stesse conclusioni (parzialmente) pro contribuente, concentrandosi sul punto dell’onere della prova riguardo i presupposti per l’applicazione delle esenzioni.
Se secondo l’Agenzia delle Entrate l'onere della prova grava sul contribuente accertato, la Commissione Tributaria Regionale umbra invece ritiene che:
“la stessa circolare n.4/2015 (refuso -2005- n.d.r.) dell’Agenzia delle Entrate -Direzione Generale Contenzioso, art. 8) – Prestazioni di chirurgia estetica – recita: «Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve fa prestazione e quindi alla tutela della salute della persona». Trattasi quindi di una evidente «inversione dell’onere della prova» spettante all’Ufficio, per dimostrare la prova contraria per il diniego dell’esenzione dell’IVA sulle ricevute delle prestazioni chirurgiche, prova che il Collegio ritiene non avvenuta da parte dell’Ufficio o per lo meno non in modo convincente, essendo stato affermato semplicemente che a parere dell’Ufficio i suddetti trattamenti, “per la grande maggioranza dei casi, non paiono avere carattere ‘sanitario’, ma ‘estetico’.”