La presentazione di un’istanza di accertamento con adesione da parte di un contribuente implica esclusivamente la sospensione per un periodo di novanta giorni del termine per l'impugnazione dell'accertamento, a far data dal deposito dell'istanza, senza che tale interruzione risulti essere collegata alla effettiva conclusione della procedura nei termini previsti dal co. 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 e, pertanto, una volta raggiunto l'accordo di definizione, lo stesso deve essere formalizzato mediante la redazione di un documento in duplice esemplare sottoscritto, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 218/1997, dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato.
All'esito della procedura conciliativa il contribuente deve provvedere a versare le somme dovute in conseguenza dell'accertamento con adesione (art. 8 D.Lgs. 218/1997) entro venti giorni dalla redazione dell'atto menzionato.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso le sentenze nn. 29183 e 29184/2019 (che alleghiamo in fondo all'articolo).
L'avviso di accertamento, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dall’ultimo periodo del co. 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 218/1997, perde efficacia esclusivamente con il perfezionamento della definizione, necessariamente susseguente al versamento delle somme dovute ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 218/1997 e, di conseguenza, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente (art. 6 D.Lgs. 218/1997) non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento ma solamente la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni, decorsi i quali senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale quest'ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo.
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1) Accertamento con adesione e perfezionamento: contrasto giurisprudenziale
Le due sentenze della Suprema Corte in commento si collocano nell’ambito del contrasto giurisprudenziale che si è sviluppato intorno agli effetti delle criticità, delle irregolarità ovvero delle incompletezze che talvolta si generano, tra Amministrazione finanziaria e contribuente, successivamente alla sottoscrizione dell’atto di adesione.
La disciplina di riferimento afferisce agli artt. 2, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 218/1997 con particolare riguardo alla previsione concernente il perfezionamento dell’adesione con il successivo pagamento del dovuto ovvero della prima rata da parte del contribuente (art. 8 D.Lgs. n. 218/1997), entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
Constatata la mancanza di una disposizione che contempli gli effetti delle tardività o delle omissioni, la giurisprudenza ha assunto posizioni altalenanti in merito al mancato pagamento, ricondotto sostanzialmente da molti a una sorta di “inesistenza sopravvenuta” dell’accordo intervenuto con l’Agenzia delle Entrate, teoria tuttavia contrastata in forza dell’intangibilità dell’adesione, disposta dal co. 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 218/1997, nel passaggio in cui dispone che “l’accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio”.
La giurisprudenza di merito (C.T.P. di Novara n. 45/2017) ha, in qualche circostanza, riconosciuto la piena validità all’accordo sottoscritto dalle parti anche in seguito a versamenti tardivi, giustificando tale conclusione in ossequio alla natura deflativa dell’accertamento con adesione e all’esigenza della celerità alla riscossione posti alla base della ratio legis dell’istituto (Cass. sent. n. 10086/2009) .
Un differente orientamento, invece, ha ritenuto che il mancato perfezionamento dell’accordo di adesione, in seguito all’omesso pagamento nel termine di venti giorni, sancisce la sopravvivenza dell’originario avviso di accertamento (Cass. sent. n. 13750/2013).
Le sentenze nn. 29183 e 29184 aderiscono appunto all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il mancato versamento della prima rata vanifica l’atto di adesione in quanto gli artt. 6 e 9 del D.Lgs. n. 218/1997 inducono a ritenere che esclusivamente all’atto del perfezionamento della definizione, in conseguenza del versamento, l’avviso perde la sua efficacia (Cass. Ord. n. 13143/2018).
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