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BENI DONATI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: NUOVE REGOLE PER LE DETRAZIONI

Beni donati agli enti del terzo settore: nuove regole per le detrazioni

In Gazzetta il Decreto che disciplina le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del terzo settore

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In arrivo le regole per l’erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.

Sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e stabiliti i criteri e le modalita' di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

E’con il Decreto 28 novembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 gennaio 2020 n. 24) che il Ministero del lavoro attua quanto previsto dall'articolo 83, comma 1, del Dlgs n. 117/2017 (Codice del terzo settore) il quale prevede la detrazione dall'imposta lorda sulle persone fisiche di un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti  dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5 del codice del terzo settore, elevato al 35 per cento qualora il destinatario dell'erogazione liberale sia un'organizzazione di volontariato.

Inoltre, ai sensi del secondo comma dell’articolo 83 del Dlgs n. 117/2017 , le liberalità in denaro o in natura erogate da perosne fisiche, enti e società a favore di Ets non commerciali (articolo 79, 5 comma, del Dlgs n. 117/2017) sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. 

1) Enti de terzo settore destinatari erogazioni liberali

L’articolo 2 del Decreto in commento individua i soggetti destinatari delle erogazioni liberali agevolabili.

Sono tali, tutti gli Ets comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Nel periodo transitorio (e cioè fino al  periodo d' imposta nel corso del quale interverrà l'autorizzazione della Commissione europea comunque, fino al periodo di imposta di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione) possono essere destinatari delle erogazioni anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, a condizione che utilizzino i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie.

2) Criteri di valorizzazione dei beni

L’articolo 3 del Decreto in commento disciplina i criteri di valorizzazione dei beni, oggetto delle erogazioni liberali.

Stabilisce infatti il dettato normativo che l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, ai sensi dell'art. 9 del Tuir (Dpr 22  dicembre 1986, n. 917).

Nel caso di  erogazione  liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore  fiscale all'atto del trasferimento.

Mentre per i beni merce rilevano nei limiti del costo sostenuto per la produzione o per l’acquisto, desumibili dalle scritture contabili dei soggetti donanti.

Qualora, la cessione (singolarmente considerata) riguardi beni diversi da qulli sopra elencati e sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla  base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

3) Documentazione

L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con  l'indicazione  dei  relativi valori, nonchè la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni  medesimi  per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel caso di perizia, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della perizia giurata di stima.

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