Il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha introdotto un’importante novità in merito alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, estendendo a tutti i registri la deroga dell’obbligo di stampa. Precedentemente l'esonero dalla stampa era riservato solo ad alcuni registri IVA.
Per gli operatori è quindi sufficiente non stampare per essere in pari con gli obblighi? Quasi. Nella pratica la deroga dell’obbligo di stampa di tutti i registri contabili, compresi quelli per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo, non è stato accompagnato da una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento del tributo.
In questo approfondimento facciamo il punto, in base anche a quanto chiarito dalla CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) e la FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti) che hanno pubblicato un documento di ricerca titolato "Nuove deroghe all'obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo".
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e il Dossier gratuito in continuo aggiornamento per seguire i chiarimenti della Prassi.
1) Stampa libri contabili: novità del decreto crescita
Come premesso, il Decreto Crescita ha previsto che dal 30 giugno 2019 è possibile tenere “solamente con sistemi elettronici” qualsiasi registro contabile, purché in caso di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
D'ora in poi, la stampa cartacea dei libri contabili sarà necessaria soltanto all’atto del controllo e su richiesta ampliando così la possibilità, attualmente prevista per i soli registri IVA, a tutti i registri contabili che potranno essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.
In pratica si amplia l'ambito di applicazione dell'articolo 7 del dl 357/1994 in base al quale la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
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2) Stampa libri 2020: tenuta della contabilità e imposta di bollo
In generale le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diversamente disciplinate in funzione della modalità di tenuta della contabilità.
Infatti, se la contabilità è tenuta in modalità cartacea: l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria; ovvero 32,00 euro per tutti gli altri soggetti. In tal caso l’imposta può essere assolta in due modi:
- attraverso il pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate che rilascia contrassegno
- mediante pagamento tramite modello F23.
Diversamente, se la contabilità è tenuta su supporto informatico: l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nella medesima misura indicata per la contabilità analogica. In ipotesi di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 prevede che l’imposta sia assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online
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3) Stampa libri contabili 2020: effetti sull'imposta di bollo
Come anticipato, a fornire dei chiarimenti sul tema ci hanno pensato il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) e la FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti) che hanno pubblicato un documento di ricerca. Dopo la deroga alla stampa dei registri sembrerebbero potersi verificare le seguenti ipotesi:
- tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione sostitutiva. In questo caso l’imposta di bollo venga assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online.
- tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa periodica su carta (anche se non più obbligatoria): in questo caso è necessario assolvere l’imposta di bollo in funzione del numero di pagine (e non del numero di registrazioni), attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23.
- tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa solo occasionale su carta (al momento di eventuali verifiche). In questo caso , nonostante non ci si trovi in presenza di una conservazione sostitutiva della contabilità e, quindi, non sussista alcun obbligo normativo, sembrerebbe comunque preferibile liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24 online. Tuttavia, è possibile ipotizzare che, qualora si scelga di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili (vale a dire una stampa su file in formato “pdf”), si possa liquidare l’imposta di bollo in funzione del numero di pagine (generate al momento della stampa in “pdf”), utilizzando per il pagamento il modello F23.
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