La sanzione di nullità non interessa esclusivamente le sentenze del tutto carenti di motivazione dal punto di vista sostanziale o quelle che evidenziano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o che espongono una “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, ma anche quelle che accolgono una motivazione manifestamente apparente e, di conseguenza, integralmente paragonabile alla più rilevante espressione di irregolarità .
Questo in quanto , nonostante la sembianza di una giustificazione a supporto della decisione assunta, la motivazione esposta dal Giudice non permette “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, facendo venire meno lo scopo intrinseco della sentenza, finalizzato a manifestare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi”.
A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ord. n. 5335/2018 depositata il 06/03/2018, che allghiamo in fondo all'articolo.
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1) Sanzione di nullità della sentenza della CTR
Nel caso di specie, una Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l'appello proposto da un contribuente contro una sentenza di primo grado. Avverso tale statuizione il contribuente ha presentato ricorso per Cassazione.
Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata in quanto corredata da motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 co. 2 n. 4 del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione.
A parere del Collegio di Legittimità il ricorso è fondato in quanto costituisce un precetto chiaro e univoco (Cass. n. 2876/2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il Giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, omette di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.
Il dovere "di specificare le ragioni del suo convincimento" quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza del Palazzaccio (Cass. Sez. Un. sent. n. 1093/1947) nella quale la Corte ha precisato che "l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti".
Di conseguenza, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che espongono una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. n. 21257/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla più grave forma di vizio in quanto, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (Cass. n. 4448/2014), venendo quindi meno alla sua finalità, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. Un., n. 22232/2016).
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