L'auto concessa dall’azienda al dipendente in uso promiscuo costituisce una forma di remunerazione “in natura” complementare alla retribuzione principale "in denaro" e soggetta a tassazione prevista per il fringe benefit (reddito da lavoro dipendente in natura) di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir.
Tale norma è stata recentemente modificata dall’art. 1, comma 632 della Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019).
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1) Auto date in uso promiscuo al dipendente: Disciplina attuale
La tassazione del suddetto fringe benefit è attualmente disciplinata dall’art. 51, comma 4, lett a) del Tuir ai sensi del quale il valore imponibile è determinato assumendo una misura percentuale (30%) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.
La percentuale di tassazione attualmente in vigore pari al 30% continua ad applicarsi per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 30.06.2020.
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2) Nuove regole per i fringe benefit dal 1 luglio 2020
Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, ai fini del calcolo, occorrerà considerare il grado di inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO2.
In particolare, l'art. 1 comma 632 della legge di Bilancio 2020, modifica l’art. 51, comma 4, lett a) del Tuir, prevedendo che, l’attuale modalità di calcolo (ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), cambierà con riferimento alla percentuale da applicare, nel modo seguente:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
In aggiunta, a decorrere dal 1.1.2021, fermo restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, per gli altri veicoli ci sarà un ulteriore incremento pari a:
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
La strategia del legislatore, di prevedere una tassazione più aspra per le auto maggiormente inquinanti, risponde all’esigenza diffusa di incentivare l’acquisto di auto “ecologiche”.
3) Deducibilità per l’impresa
Per quanto riguarda il datore di lavoro, la normativa resta invariata e precisamente:
- le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare (cfr. art. 164, TUIR);
- non sono previsti limiti alla deducibilità del 70% dei costi sostenuti (al contrario di quanto stabilito nei criteri ordinari di deducibilità delle autovetture (20%, limite di 18.075,99);
- la deduzione del 70% dei costi è subordinata al fatto che l’utilizzo promiscuo dell’autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d’imposta.
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