Nel caso i cui vengano sollevate critiche puntuali e dettagliate nei confronti di una consulenza tecnica d’ufficio da un consulente di parte, il Giudice che ritiene di doverle disattendere ha l’obbligo di rappresentare, nella motivazione della sentenza, le ragioni della sua decisone, non potendosi limitare a un dogmatico richiamo delle conclusioni del proprio consulente tecnico, nel caso in cui quest’ultimo non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 6210/2018 depositata in cancelleria il 14 marzo 2018.
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1) Consulenza tecnica d'ufficio e conclusioni nel giudizio tributario
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per Cassazione la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale, in sede di rinvio, ha dichiarato competere a un ex dirigente l'importo di Euro 168.094,47 per rimborso di ritenute indebite sulle prestazioni erogate dal relativo fondo di previdenza integrativa.
Il primo motivo di ricorso ha denunciato la nullità della sentenza per la natura apparente della sua motivazione, avendo il giudice di rinvio recepito acriticamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'entità del debito restitutorio.
A parere del Collegio di Legittimità il primo motivo di ricorso è risultato essere fondato in quanto, qualora vengano mosse alla consulenza tecnica d'ufficio critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il Giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni della scelta, non potendosi limitare a un acritico richiamo delle conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cass. sent. n. 4797/2007, Cass. sent. n. 10688/2008, Cass. sent. n. 25862/2011, Cass. sent. n. 23637/2016).
Nel caso di specie, pur dando atto che l'Agenzia delle Entrate avesse contestato tramite apposita memoria le risultanze peritali con specifico riguardo all'effettivo investimento di mercato degli accantonamenti del fondo (punto centrale della lite), il Giudice del rinvio si è limitato a recepire incondizionatamente le conclusioni del proprio tecnico e, per questo motivo, il dispositivo è risultato essere sorretto esclusivamente da una mera parvenza di motivazione.
Sono pertanto risultati assorbiti gli ulteriori tre motivi di ricorso i quali, denunciando inosservanza del principio di rinvio e l’omesso esame del fatto decisivo, replicavano le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio e ignorate dal giudice a quo.
I Giudici del Palazzaccio hanno di conseguenza accolto il primo motivo di ricorso, considerando assorbiti gli altri, cassando la sentenza in relazione alla motivazione condivisa, con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione e conseguente regolamento delle spese, comprese quelle afferenti il giudizio di legittimità.
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