La Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE all’art. 1 ha inserito l’art. 17 bis definendo il regime di call-off stock.
Ma di cosa si tratta esattamente?
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1) Cos'è il contratto "call of stock"
Call ok stock è quel particolare contratto col quale il cedente italiano trasferisce le merci a un cessionario comunitario, o viceversa, ma dove il passaggio della proprietà e la relativa fiscalità non avvengono al momento del trasferimento dei beni, ma solo al momento in cui il cessionario preleva i beni dal suo magazzino per destinarli alla produzione o alla rivendita.
In realtà questa fattispecie non è nuova, e' simile ad inviare la merce al cliente in c/deposito ed era gia' stata ammessa dal legislatore italiano, ora pero' essa trova conferma e uniformita' a livello comunitario a partire dall'1.1.2020.
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2) A cosa puo' servire il contratto "call of stock"?
Immaginiamo che un fornitore italiano venda ad un cliente UE una partita di merce necessaria per un certo periodo di tempo per la sua produzione (o per il suo commercio) e che il cliente utilizzi man mano questi beni in questo lasso di tempo.
Il cliente UE puo' evitare di pagare immediatamente l'Iva, ed anche di pagare il fornitore, stoccando i beni nel suo magazzino.
Essi restano di proprieta' del fornitore comunitario ma puo' prelevarli di volta in volta che ne ha bisogno: col contratto di consignment stock il cliente diventera' proprietario solo dei beni man mano prelevati dal deposito, sui quali applichera' l'Iva del suo paese e successivamente paghera' la fattura che il fornitore dovra' emettere all'atto del prelievo dal deposito.
La merce puo' rimanere in questo "limbo" fiscale al massimo per 12 mesi, bisogna tuttavia presentare l'Intrastat al momento della spedizione della merce ed e' necessario istituire un apposito Registro Iva con i carichi e gli scarichi.
Trascorsi 12 mesi la merce o ritorna al fornitore, oppure va fatturata al cliente ovvero al fornitore stesso alla Partita Iva che dovra' prendere in quel paese.
3) Testo art.17 bis come modificato dalla Direttiva 2018/1910
La Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE all’art. 1 ha inserito l’art. 17 bis definendo il regime di call-off stock.
«Articolo 17 bis
1.Non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock.
2.Ai fini del presente articolo, si ritiene che esista un regime di call-off stock qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;
c) il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 262, paragrafo 2, l'identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.
3.Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), e purché il trasferimento abbia luogo entro il termine di cui al paragrafo 4, si applicano le seguenti norme:
a) una cessione di beni in conformità dell'articolo 138, paragrafo 1, si considera effettuata dal soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni esso stesso, o tramite un terzo che ha agito per suo conto, verso lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;
b) un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato dal soggetto passivo a cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o trasportati.
4.Se entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati, essi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, di cui al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 6, e non si è verificata alcuna delle circostanze di cui al paragrafo 7, si considera che il trasferimento ai sensi dell'articolo 17 abbia luogo il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.
5.Si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il diritto di disporre dei beni non è stato trasferito e tali beni sono rispediti allo Stato membro a partire dal quale sono stati spediti o trasportati, entro il termine di cui al paragrafo 4; e
b) il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni ne indica la rispedizione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.
6.Se entro il periodo di cui al paragrafo 4 il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), è sostituito da un altro soggetto passivo, si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 al momento della sostituzione, a condizione che:
a) siano soddisfatte tutte le altre condizioni applicabili di cui al paragrafo 2; e
b) il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera b), indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.
7.Se entro il termine di cui al paragrafo 4 una qualsiasi delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessa di essere soddisfatta, si considera che il trasferimento di beni in conformità dell'articolo 17 abbia luogo nel momento in cui la pertinente condizione non è più soddisfatta.
Se i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), o al paragrafo 6, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima di tale cessione.
Se i beni sono spediti o trasportati in un paese diverso dallo Stato membro a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima che abbia inizio tale spedizione o trasporto.
In caso di distruzione, perdita o furto dei beni, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte il giorno in cui i beni sono stati effettivamente rimossi o distrutti oppure, se non è possibile stabilire tale data, il giorno in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.»;