Con la chiusura dell'esercizio 2019, i soggetti obbligati a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, devono attenersi alle nuove regole previste dal principio IFRS16 che sostituisce lo IAS 17 per quanto riguarda la definizione e la contabilizzazione del contratto di leasing.
Resta inteso che, le società che adottano i principi nazionali OIC, continuano a rilevarei i leasing finanziari (con approccio finanziario) separatamente rispetto a quelli operativi (trattati con il metodo patrimoniale), non essendo assoggettate alla nuove disposizioni.
Risulta tuttavia importante una generalizzata comprensione delle novità introdotte, anche in vista di un'eventuale estensione del contenuto del principio IFRS16 ai soggetti che attualmente risultano esclusi.
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1) Cosa cambia con l'applicazione dell'IFRS 16
Si segnala che, l'introduzione del principio IFRS 16 comporta:
- la definizione del leasing come categoria unitaria e conseguentemente l'applicazione della nuova disciplina sia ai leasing finanziari, che a quelli operativi nonchè ai noleggi o ai contratti di servizi che presentano le caratteristiche di un "lease", senza più necessità di adottare diversi metodi di contabilizzazione;
- la necessità di contabilizzare tanto l'asset nell'attivo patrimoniale (cd. right of use, da rilevare tra le immobilizzazioni), quanto il debito verso il fornitore nel passivo patrimoniale. Il right of use sarà quindi soggetto ad ammortamento, mentre la passività rimborsata nel tempo a fronte dei pagamenti al fornitore. A conto economico il costo per il servizio sarà sostituito dalla quota di ammortamento e dagli interessi connessi al debito;
- la valorizzazione dell’attività imputabile al “diritto d’uso” dell’oggetto del leasing, qualunque esso sia.
Tra le finalità della norma introdotta vi è quella di aderire maggiormente al principio di prevalenza della sostanza sulla forma rispetto a quanto facesse la disposizione superata, nonchè quella di garantire una migliore informativa, in termini di veridicità, correttezza e comparabilità del bilancio.
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2) Alcune note critiche sull'applicazione dell'IFRS 16
Vanno però sollevati anche alcuni profili problematici che sarà opportuno monitorare in seguito all’adozione a regime del principio.
In particolare, la nuova misura interessa solamente i locatari, in quanto per i locatori rimarrà ancora valido lo IAS17.
Ecco quindi che questa prima e non trascurabile criticità rischia di vanificare il tentativo di fornire un modello unico per la contabilizzazione di tutte le fattispecie e di limitare lo spazio discrezionale dei redattori.
Inoltre, le nuove regole per la corretta identificazione risultano piuttosto complesse ed articolate, non essendo di immediata applicazione nella fase transitoria e di prima adozione.
Gli aspetti più tecnici richiedono spesso altrettante macchinose stime: si pensi ad esempio alla definizione del tasso di interesse implicito e della durata del contratto o ad una loro variazione nel tempo, alla scissione di eventuali contratti “misti”, all’individuazione dei pagamenti da considerare per la corretta valorizzazione dell’attività e della passività, e non solo.
Un ulteriore tema meritevole di interesse è poi l’influenza sotto il profilo fiscale, dovuta soprattutto alla diversa modalità di imputazione a bilancio di tutti quei leasing (e non) che in precedenza transitavano solamente a conto economico.
Senza entrare nello specifico, si segnala che ora il Rou (Right Of Use) verrà assimilato a qualsiasi altro cespite, perciò le componenti di reddito negative che si “sostituiranno” al puro canone di locazione sono le quote di ammortamento riferibili al Right Of Use stesso e gli interessi passivi sul debito per leasing. Ciò può comportare un diverso influsso sulla formazione del reddito ante imposte, ossia un miglioramento o un peggioramento del carico impositivo complessivo a seconda dei casi.
A tal proposito, il legislatore italiano è intervenuto solo di recente per chiarire la qualificazione fiscale da attribuire agli ammortamenti scaturiti dall’applicazione della norma.
Con il D.M. del 05/08/2019, Il MEF ha confermato la tanto auspicata derivazione rafforzata, e nello specifico, rinvia anche agli articoli 102 e 103 del TUIR in fatto di deducibilità dell’ammortamento (l’operazione viene totalmente equiparata all’acquisto di un cespite).
La questione attinente al riconoscimento fiscale degli interessi passivi invece non viene espressamente trattata in questo intervento.
Una parte della dottrina ammette il rimando all’articolo 96 del TUIR, nonostante questo possa sollevare alcune perplessità sotto alcuni particolari punti di vista (si discute in particolar modo sull’esistenza o meno di una “causa finanziaria” o di una “significativa componente di finanziamento” nell’operazione posta in essere).
Da ultimo, altrettanto critico è l’impatto sui principali indici di bilancio.
È indubbio che la rilevazione di tutte le voci patrimoniali e reddituali così come richiesto dallo standard, vada ad incidere soprattutto sui covenant finanziari, influenzati significativamente dall’aggravio dell’esposizione debitoria del leesee.
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