L'inasprimento della tassazione e' stato ridimensionato in sede di approvazione definitiva della Legge di bilancio 2020.
Essa infatti riguarda i soli contratti stipulati dal 1° luglio 2020 e per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 grammi per Km (g/Km di CO2).
Cambia la tassazione dei fringe benefit ma non per tutti. Invariate, invece, le percentuali di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali.
1) Il nuovo meccanismo dei fringe benefit
In particolare, per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose), gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori, tutti di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per Km (g/Km di CO2), concessi «in uso promiscuo» (personale e lavorativo) ai dipendenti o agli amministratori di società, con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, l’importo del fringe benefit da tassare (ad Irpef, addizionali e Inps) per l’uso privato del mezzo viene ridotto dall’attuale 30% al 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio determinato dall’Aci. al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente a titolo di noleggio del veicolo.
Questa percentuale, da calcolare sui 15mila chilometri per determinare forfettariamente l’uso personale da tassare, viene elevata dal 25% al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km, al 40% (50% dal 2021) per quelli con valori di emissione superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km, e al 50% (60% dal 2021), per i veicoli che hanno valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km.
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2) I contratti entro il 30 giugno 2020
Per tutti i veicoli, con qualunque valore di emissione di anidride carbonica, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, invece, resterà in vigore, anche successivamente al 1° luglio 2020, la disciplina prevista dall’articolo 51 c. 4, lettera a) del Tuir, vigente al 31 dicembre 2019, quindi, con una percentuale generalizzata del 30% sui 15mila chilometri, come e' stato fino ad ora.
3) La deducibilità dei costi
Rimangono invariate, invece, le percentuali di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali.
In particolare, la deduzione dei costi effettivi sostenuti per l’autovettura (come ad esempio gli ammortamenti, il carburante e le manutenzioni), concessa in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta ad un dipendente, è del 70% (e non del 100% fino a concorrenza del fringe benefit tassato e del 70% per l’eccedenza, vedi la circolare 18.6.2008 n. 47/E, risposta 5.1).
In caso di assegnazione all’amministratore, invece, la deduzione dei costi è del 100%, nel limite del fringe benefit tassato (il quale è al netto dell’eventuale rimborso pagato dall’amministratore, comprensivo dell’Iva, circolare 23.12.1997, n. 326/E, paragrafo 2.3.2.1 e risoluzione 7 marzo 2000, n. 25/E), mentre l’eccedenza è deducibile al 20% (circolari 10 febbraio 1998, n. 48/E, paragrafo 2.1.2.1 e 13 febbraio 1997, n. 37/E).
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