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IL CIRCOLO COME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Il circolo come Associazione di promozione sociale

Breve Guida per la costituzione di un Circolo Libero o come Associazione di promozione sociale

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Spesso ci si domanda cosa distingue un circolo da un’associazione di promozione sociale.  In questa breve guida parleremo del Circolo come previsto dal Codice Civile ma anche dei vantaggi di cui puo' godere con la forma di Associazione di Promozione Sociale e l'iscrizione al RUNTS di prossima istituzione.

Le regole per i nuovi Circoli e l'adeguamento dello statuto per quelli già costituiti, da effettuare entro il 30 giugno 2020.

1) La definizione di Circolo

Il circolo si definisce come un’associazione di persone con interessi comuni ed ideali che si riuniscono in uno stesso luogo per scopi ricreativi, cattolici, sportivi, di lettura ecc. Nasce per volontà di un gruppo di persone che si uniscono per il perseguimento di uno scopo ideale senza fine di lucro.

Nel circolo privato  la vita interna è regolata esclusivamente dalla volontà degli associati. L’ordinamento giuridico riconosce, tutela e disciplina questa forma organizzativa sia nella Costituzione che nel Codice Civile.

La recente riforma degli enti del terzo settore ha apportato alcune importanti modifiche relativamente alla normativa che disciplina la loro costituzione.

Nello specifico le aggregazioni di persone possono essere costituite come “Circolo libero” o come “Associazione di Promozione Sociale”.

Le Associazioni di Promozione Sociale  rientrano negli enti del terzo settore e potranno godere di alcuni benefici fiscali previsti dalla riforma.

Le Associazioni di Promozione Sociale dovranno essere iscritte negli elenchi provinciali o nazionali e tale adempimento dovrà essere effettuato entro 3 mesi dalla registrazione dell’atto costitutivo presso l’Agenzia delle Entrate.

Il recente testo unico introdotto dal nostro legislatore ha ulteriormente riformato sia i circoli che le associazioni di promozione sociale motivo per cui qualora si fosse intenzionati a costituire uno dei due è bene fare un’adeguata ricerca ed analisi.

2) Come si costituisce un Circolo o un’ Associazione APS?

Un circolo privato o un’associazione di promozione sociale nascono per iniziativa dei soci promotori (almeno 5).

Per la loro costituzione sono necessari:
1) Stesura atto costitutivo e statuto;
2) Registrazione atto costitutivo e statuto presso Agenzia Entrate;
3) Richiesta di codice fiscale all’Agenzia delle Entrate ed invio telematico del modello Eas da effettuare entro 60 giorni dalla registrazione dell’atto costitutivo.

L’atto costitutivo non deve essere necessariamente redatto da un notaio ma è una semplice scrittura privata contenente gli estremi dei soci fondatori, il nome del circolo, lo scopo sociale e le modalità di raggiungimento, lo statuto e la composizione del comitato direttivo.

Al loro interno è possibile procedere con la somministrazione di alimenti e di bevande ai soci rispettando alcuni requisiti  di polizia locale e di pubblica sicurezza ossia:

1) Presenza di contratto di affitto, di comodato d’uso o piena proprietà dell’immobile dove è stabilita la sede sociale;
2) Il locale non deve avere accesso diretto a strade, piazze o altro luogo pubblico come previsto dal Regio decreto 773 del 1931;
3) Non devono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande come previsto dal art.4 del regolamento dei sorvegliabilità dei locali pubblici Decreto Ministeriale 564/1992 salvo deroghe a carattere comunale da verificare direttamente nel comune dove è stabilita la sede legale.

3) Gli organi sociali, attività e rapporti di lavoro del Circolo

All’interno del circolo e dell’associazione di promozione sociale sono previste delle cariche sociali quali:
- Presidente
- L’assemblea dei soci
- L’organo di controllo ( obbligatorio in caso di attivo patrimoniale superiore a 110.000 e se le entrate sono paria a 220.000 euro )
- Membri del Consiglio direttivo
Il numero minino per la loro costituzione è di 5  persone tutte maggiorenni che costituiranno anche i membri anche del primo Consiglio direttivo. Il Presidente ha il compito di rappresentare il circolo nei confronti dei terzi mentre il Consiglio direttivo, che viene eletto dai soci del circolo, ha il compito di delineare le linee guida relative al funzionamento del circolo.

Attività di un Circolo o un’ Associazione APS

Oltre all’attività di aggregazione all’interno di un circolo possono essere svolte altre attività  a favore degli iscritti come a titolo di esempio:

- Vendita di tabacchi  ai soci con patentino rilasciato dal Monopolio di Stato;
- Lotteria, tombola, pesca di beneficenza rispettando alcune regole e comunicazioni da verificare nel dettaglio sul Comune ed alla Prefettura ( comunicazione dei premi, tetto massimo lotteria e tombola, modalità di assegnazione dei premi della tombola e così via ). Generalmente è una semplice comunicazione che dovrà essere prodotta alcuni giorni prima dell’evento;
- Gioco  di carte e giochi da tavolo e per il loro svolgimento è necessaria un’autorizzazione rilasciata dal Comune . All’interno del circolo dovrà essere esposta una tabella con l’elenco dei giochi autorizzati e di quelli proibiti. Informazioni da verificare a livello locale;
- Biliardo ed elettronici per poterli detenere è necessaria un’autorizzazione in bollo rilasciata dal Comune ed il pagamento dei diritti erariali e della SIAE.

Rapporti di lavoro

In tema di lavoro ricordiamo che nelle associazioni e nei circoli privati l’attività lavorativa deve essere prestata dai volontari prevalentemente in forma gratuita. A quest’ultimi potrà essere erogato solo un piccolo rimborso spese.

Soltanto in caso di necessità, le associazioni e/o i circoli  possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, eventualmente anche ricorrendo ai propri associati.

Per esemplificare, il caso di necessità potrebbe essere dato dall’esigenza di avere una persona che organizzi le attività dei volontari (una segretaria presente in sede tutti i giorni).

Ricordiamo inoltre che, in base alla ratio della legge, la prevalenza del lavoro non deve essere commisurata sull’attività di coloro che complessivamente sono soci dell’associazione ma esclusivamente su quella dei volontari.

Naturalmente, nel caso in cui l’associazione si avvalga di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, dovrà eseguire tutti gli adempimenti previsti dalle normative fiscali e previdenziali (apertura posizione INPS e INAIL e pagamento relativi contributi, tenuta libri paga e matricola, adempimenti relativi a ritenute IRPEF ed INPS, redazione Mod. 770, rilascio CUD, ecc), al pari di ogni altro datore di lavoro.
Nello specifico per le associazioni di promozione sociale è fondamentale che il lavoro dipendente non sia superiore al 50% dell’attività svolta dai volontari.

Quali sono i documenti obbligatori principali ?

Il circolo o l’associazione di promozione social deve conservare all’interno della sede legale alcuni documenti obbligatori che dovrà esibire in caso di controllo.

I documenti sono:

- Atto costitutivo e statuto registrati all’Agenzia delle Entrate;
- Contratto di fitto o di comodato d’uso per l’utilizzo dei locali del circolo ;
- Copia del modello Eas;
- Copia del libro soci aggiornato;
- Copia dei verbali delle riunioni del libro soci e del consiglio direttivo;
- Manuale dell’Haccp;
- licenza ex Utif  ( licenza alcoolici ) verificare cambio normativa del 2019;
- Certificato di affiliazione in caso associazione di promozione sociale affiliata ad ente nazionale;
- Attribuzione del codice fiscale ed eventuale partita iva;
- Copia del rendiconto annuale/bilancio sociale preventivo e consuntivo  e copia della documentazione contabile e/o dichiarazione dei redditi ;
- Autorizzazione sanitaria, Scia ed al REA, adempimenti semplificati in caso di affiliazione;
- Ricevuta di versamento della Siae e del rinnovo del canone Tv in caso di detenzione di apparecchi televisivi;
- Tabelle vietato fumare ed indicazione del responsabile al controllo;
- Copia di registrazione al registro nazionale degli enti del terzo settore in caso di associazione di promozione sociale;

4) Le Entrate del Circolo

Le entrate del circolo e dell’associazione di promozione sociale si dividono in 2 grandi gruppi: attività istituzionali ed attività commerciali.

Le attività di natura istituzionale  sono rappresentate da :

1) Quote associative ;
2) Quote integrative versate dai soci per attività specifiche ;
3) I contributi concessi da enti pubblici o da terzi come devoluzioni libere;
4) I contributi erogati da enti pubblici per le attività in regime di convenzione ( es. finanziamenti per bandi pubblici )

Sia per i circoli che per le associazioni di promozione sociale queste entrate  sono da considerare reddito non tassabile e non necessitano dell’apertura della partita iva.

Sono entrate invece di natura commerciale e quindi soggette a tassazione gli incassi  che derivano da:

a) Manifestazioni aperte al pubblico con ingresso a pagamento;
b) Feste con stand gastronomici a pagamento;
c) Gite e viaggi senza un’agenzia autorizzata;
d) Messaggi pubblicitari tramite volantini, stampa e media sempre che non vengano fatti con lo scopo di cercare nuovi tesserati;
e) Somministrazione di alimenti e bevande.

Per lo svolgimento di attività che danno luogo ad entrate di natura commerciale è necessario che il circolo apra la partita iva ed è assoggettato alla normativa del testo unico sull’Imposta sui redditi dl 917/86.

L’entrata in vigore del testo unico in materia degli enti del terzo settore ha portato un’ulteriore riforma all’interno della normativa pre-esistente che risultava essere a tratti lacunosa.

Attualmente sarà quindi possibile creare circoli privati nei quali sarà possibile procedere ad esempio alla somministrazione di alimenti e bevande considerando  per quest’attività un corrispettivo specifico, oppure costituire un’associazione di promozione sociale chiamata tecnicamente APS, e costituire un ente del terzo settore per il quale ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande viene considerata attività di natura istituzionale, non soggetta a tassazione specifica.

Tutti le APS ,per poter beneficiare dei vantaggi di natura fiscale, devono essere affiliate ad un’organizzazione  riconosciuta a carattere nazionale, essere in linea con i loro statuti e rispettare le loro  direttive.

5) Runts : Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il registro unico nazionale ha funzione di trasparenza, sia verso i terzi che da un punto di vista fiscale,  e serve per dare pubblicità dell’esistenza dell’ente del terzo settore.

Vantaggio principale dell’iscrizione dell’ente nel registro è la possibilità di poter beneficiare dei benefici fiscali cui si aggiunge la possibilità di stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività o servizi di natura sociale da erogare a terzi.

Il Runts è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito operativamente tramite un ufficio regionale (o provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano) e un ufficio statale.

Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Fino alla sua entrata in vigore continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

ll RUNTS sarà operativo dal primo gennaio 2021 e organizzato dal Ministero delle politiche sociali; non è obbligatoria l’iscrizione, ma vincolante per l’accesso ai benefici. Gli Enti che decideranno di iscriversi nel Registro Unico Nazionale dovranno adeguare con assemblea ordinaria, i propri atto costitutivi e statuti entro il 30 giugno 2020.







 

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