In ambito Ici, l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, disciplinata dall’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, si fonda sul rigoroso accertamento dei presupposti contenuti nell'art. 817 del c.c., desumibili da concreti segnali esteriori comprovanti la volontà del proprietario e consistenti nel fatto che il bene venga effettivamente posto a servizio dell’immobile dall’intestatario del fabbricato principale, oltre alla circostanza che una differente destinazione non sarebbe possibile senza una radicale trasformazione dell’area.
Ciò in quanto, se così non fosse, risulterebbe agevole per il proprietario, al solo fine di beneficiare dell'esenzione, creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente essere cessata senza determinare una radicale trasformazione dell'immobile stesso.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione mediante l’ordinanza n. 20955/2019 (allegata in calce all'articolo).
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1) I criteri per definire la pertinenza di un immobile
I Giudici di legittimità in passato, attraverso la sentenza n. 570/2017, avevano già specificato che, al fine di qualificare come pertinenza di un fabbricato un’area edificabile, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius aedificandi” e che non si risolva in un mero collegamento materiale, rimovibile “ad libitum”.
Il menzionato vincolo, inoltre, deve essere giustificato da reali esigenze in quanto la mera simulazione dello stesso, posta in essere al solo scopo di ottenere un risparmio fiscale, rientra tra le violazioni dei precetti normativi perpetrate attraverso atti e comportamenti volti a dissimulare l’effettiva realtà mediante la creazione di un ambiente in apparenza divergente da quello effettivo.
L'art. 817 c.c. considera pertinenze : "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa".
Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale, pertanto, è necessaria la sussistenza di una relazione di strumentalità e complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio, oltre alla volontà effettiva del proprietario del bene principale, o titolare di un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento di quello principale. Pertanto il rapporto tra pertinenza e cosa principale è una relazione di complementarietà funzionale economico/giuridica in cui la prima non perde la propria individualità.
La Corte Suprema con la sent. n. 10090/2012 ha escluso l'autonoma tassabilità ai fini ICI delle aree edificabili pertinenziali nel caso in cui si verifichi la destinazione effettiva e concreta di una “cosa” al servizio o ornamento di un'altra, secondo la definizione contenuta nell'art. 817 c.c., confermando così che alle pertinenze si applica il medesimo regime fiscale dell'immobile principale.
In merito alla tesi sostenuta invece dall'Agenzia delle entrate , nel caso di specie, in ordine alla necessaria graffatura del mappale, la stessa risulta essere superata in quanto la qualifica di pertinenza di un fabbricato è data unicamente dalla situazione di fatto. L’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, infatti, fonda la qualifica di pertinenza sul criterio fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, ai sensi dell'art. 817 c.c., senza che rilevi l'avvenuto frazionamento catastale dell'area. (Cass. sent. n. 5755/2005).
Pertanto, ciò che rileva per definire la natura pertinenziale di un immobile è la destinazione durevole del bene pertinenziale a servizio dell’immobile principale, oltre alla volontà dell'avente diritto di creare un vincolo di destinazione.
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