Il contribuente che richiede all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’istituto dell’autotutela, la revoca di un atto di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a eccepire potenziali vizi dell’avviso medesimo, ma deve rappresentare la sussistenza di un interesse di rilevanza generale da parte dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto. Pertanto, avverso il diniego dell’Ufficio a procedere all’esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione esclusivamente al fine di allegare la documentazione comprovante i profili di illegittimità del rifiuto ma non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 9508/2018.
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1) Ritiro accertamento solo per interesse di rilevanza generale
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione di una sentenza con la quale la C.T.R. ha ritenuto illegittimo il formale diniego opposto all'istanza di sgravio in autotutela, presentata da un contribuente, in merito a una cartella di pagamento conseguente a un avviso di accertamento, asseritamente definito con pagamento rateale ex art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997.
Il collegio di merito ha ritenuto che il ricorso proposto dal contribuente avverso tale diniego fosse ammissibile, avendo l'Ufficio riconosciuto quanto dedotto da quest'ultimo in merito alla mancata notificazione della cartella di pagamento. Di conseguenza, ragioni di giustizia sostanziale deponevano a favore dell'annullamento della menzionata cartella in quanto, la posizione dedotta nell'avviso di accertamento, era stata definita ex art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, seppure con il pagamento tardivo delle prime due rate.
L'Agenzia delle entrate, nel proprio ricorso per Cassazione ha lamentato, ex art. 360 c.p.c., co. 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 19 e 57 del D.Lgs. n. 546/1992, nonchè l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, avendo la C.T.R. ritenuto ammissibile il ricorso avverso il diniego di annullamento della cartella in autotutela, nonostante l'intervenuta definitività del prodromico avviso di accertamento e la mancata deduzione di fatti sopravvenuti.
A parere del Collegio di Legittimità il ricorso è fondato in quanto la cartella di pagamento, fatta oggetto dell'istanza di annullamento in autotutela, faceva seguito a un avviso di accertamento divenuto definitivo. La menzionata cartella, inoltre, era stata emessa su ruolo conseguente all'accertata decadenza della contribuente dai benefici di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997.
La mancata impugnativa della cartella ha precluso pertanto, al contribuente, la possibilità di rimettere in discussione la fondatezza e l’inoppugnabilità della pretesa impositiva, ormai definitivamente acclarate.
Trova pertanto applicazione il principio secondo il quale il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.
Ne consegue che, avverso il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria" (Cass. ord. n. 25524/2014).
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