Il Decreto Fiscale (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) è intervenuto in materia penale-tributaria modificando molte delle fattispecie penali previste dal d.lgs. n. 74 del 2000.
Le nuove disposizioni introdotte con l’art. 39 del d.l. sono destinate ad avere efficacia solo dopo la conversione in legge del decreto e quindi entro il 26 dicembre 2019.
Al momento il d.l. ha ricevuto il voto di fiducia alla Camera e il testo è passato all’esame del Senato.
Con riferimento ai reati tributari, l’art. 39 del d.l., inasprisce le pene e abbassa alcune soglie di punibilità. Ulteriore novità consiste nell’introduzione, in caso di condanna, della confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata).
A seguito dell’esame del d.l. in sede referente, l’inasprimento delle pene è stato attenuato per le condotte non caratterizzate da fraudolenza, per le quali è stata anche esclusa la confisca allargata.
E’ stata inoltre consentita, anche per le condotte fraudolente, l’applicazione della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario.
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1) Come aumentano le pene per gli illeciti penali tributari
Di seguito si riportano gli illeciti penali tributari (di cui al d.lgs. 74/2000) modificati dal Decreto Fiscale, mettendo in evidenza gli ultimi emendamenti apportati dalla Commissione in sede referente.
• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74/2000)
Il d.l. aumenta i minimi e i massimi di pena previsti introducendo tuttavia una soglia:
- Sopra i 100 mila euro di dichiarazioni di passivi fittizi l’illecito è ritenuto di maggiore gravità e pertanto la pena viene aumentata prevedendo da 4 a 8 anni di reclusione;
- sotto tale soglia opera la disciplina attuale e pertanto la pena resta invariata (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni);
La Commissione ha inoltre previsto l’applicazione dell’istituto della confisca allargata per passivi fittizi superiori a €200.000 (il testo originario del d.l. prevedeva la più bassa soglia di 100mila euro).
Infine, sempre tramite una modifica al d.l., viene introdotta la causa di non punibilità del pagamento del debito tributario. Ciò significa che il reato può estinguersi (evitando così la condanna) attraverso l’integrale pagamento del debito tributario (più sanzioni amministrative) a seguito di ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine a suo carico.
• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000)
Anche per questo reato, il d.l. inasprisce la pena prevedendo la reclusione da 3 a 8 anni (si ricorda che nel testo attualmente in vigore è prevista la pena da 1 anno e 6 mesi a 6 anni). Rispetto al reato di cui all’art. 2 pertanto la pena è minore.
Prevista anche la confisca allargata nell’ipotesi in cui l’imposta evasa sia superiore a 100 mila euro.
La commissione ha infine stabilito l’estinzione del reato a seguito del pagamento del debito tributario con le stesse modalità dell’articolo precedente.
• Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. n. 74/2000)
Con riferimento a questo reato il Decreto Fiscale aveva aggravato la pena passando da quella attualmente vigente che va da 1 a 3 anni a prevedere un minimo di 2 e un massimo di 5 anni. L’ultima modifica al decreto ha tuttavia ridotto la sanzione giungendo a un minimo di 2 anni a un massimo di 4 anni e 6 mesi. Conseguentemente la custodia cautelare in carcere non risulta più applicabile.
In aggiunta il d.l. abbassa la soglia di punibilità del reato intervenendo tanto sul valore dell’imposta evasa (da 150 mila a 100 mila euro) quanto su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione (da 3 a 2 milioni di euro) allargando in tal modo l’area delle condotte sanzionabili.
Risulta infine modifica la disposizione che esclude la punibilità quando le valutazioni differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Diversamente dal testo del d.l., che aveva cancellato del tutto questa disposizione, il testo approvato in commissione conserva l’esclusione di punibilità ma solo quando le valutazioni complessivamente (e non singolarmente) considerate differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10%;
Da ultimo per questo reato viene modificata la disposizione del d.l. che prevedeva la confisca allargata che ora viene esclusa.
• Omessa dichiarazione (art. 5, co. 1 e 1-bis, d.lgs. n. 74/2000)
Il Decreto Fiscale innalza le pene tanto per l’omessa dichiarazione del contribuente quanto per l’omissione del sostituto d’imposta con una correzione inserita in sede di modifica. E’ prevista la pena della reclusione da un minimo di 1 anno a un massimo di 5. L’effetto dell’emendamento è quello di impedire le intercettazioni che il decreto legge aveva ammesso (prevedendo la pena della reclusione nel massimo di 6 anni)
Inoltre, nel corso dell’esame in sede referente, sono state soppresse le disposizioni del d.l. che consentivano, in caso di condanna per questi delitti, la confisca allargata quando le imposte evase o le ritenute non versate fossero di importo superiore a 100 mila euro.
• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000).
Il d.l. aumenta la pena prevedendo da 4 a 8 anni di reclusione (rispetto a quella attualmente in vigore che prevede da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).
Inoltre viene stabilito che la pena resti quella attualmente in vigore quando l’importo indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazioni inesistenti è inferiore, per il periodo d’imposta considerato, a 100 mila euro.
Il d.l. prevede inoltre l’applicazione della confisca allargata nel caso in cui l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200 mila euro (il testo originario del d.l.prevedeva la più bassa soglia di 100mila euro);
• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000)
Il d.l. aumenta la pena per questa fattispecie di reato prevedendo la reclusione da 3 a 7 anni (si ricorda che la disciplina attualmente in vigore stabilisce da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).
A questo delitto non risulta applicabile l’istituto della confisca allargata per effetto delle modifiche della commissione.
• Omesse ritenute e omesso versamento iva (artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74/2000)
Ferma restando la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni attualmente in vigore, le modifiche apportate a tali articoli dal d.l. in termini di abbassamento delle soglie di rilevanza penale, sono state soppresse in sede di commissione. Risultano quindi applicabili anche le soglie attualmente in vigore (150.000 euro per le omesse ritenute e 250.000 euro per omesso versamento dell’IVA)
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2) Confisca beni di cui non si puo' giustificare la provenienza
Per quanto riguarda l’istituto della confisca, il nuovo articolo 12-ter d.l. prevede che, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, si applichi la c.d. confisca allargata di cui all’art. 240-bis del codice penale. Si tratta della possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
Il d.l. prevede quindi l’applicazione della confisca allargata ai reati tributari di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 che determinino un’evasione di entità rilevante. In particolare, a seguito dell’esame in sede referente, la confisca allargata è consentita solo in relazione a delitti caratterizzati da condotte fraudolente e in presenza di specifici presupposti, come sopra indicato (cfr. artt. 2,3 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000).
3) Riferimenti normativi - art. 39 D.L. 124/19 approvato dalla Camera
Capo IV
MODIFICHE DELLA DISCIPLINA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI NELLA STESSA MATERIA
Articolo 39.
(Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti)
1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»;
c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «tre a otto»;
d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: «uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi»;
e) all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola «centocinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;
f) all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;
g) all’articolo 4, comma 1-ter, la parola: «singolarmente» è sostituita dalla seguente: «complessivamente»;
h) all'articolo 5, comma 1, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»;
i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»;
l) all'articolo 8, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»;
m) all'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»;
n) all'articolo 10, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «tre a sette»;
q) dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:
«Art. 12-ter. (Casi particolari di confisca). — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2»;
q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «2, 3,».
1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
«Art. 25-quinquiesdecies. — (Reati tributari). — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.