Il trattamento fiscale dei dividendi con la legge di stabilità del 2018 ( Legge n. 205/17 ) ha subito una sostanziale modifica e se vogliamo una semplificazione in quanto i medesimi dal 2018 , in caso di distribuzione a persone fisiche sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% , non conta la tipologia di partecipazione posseduta ( viene meno la distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata ) .
La modifica normativa non ha previsto il caso che a riscuotere gli utili e i dividendi sia una società semplice. Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 in sede di conversione in legge sembra voler rimediare a questa dimenticanza.
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1) La situazione attuale della tassazione della società semplice
Nel caso della società semplice anche prima della Legge di Bilancio 2018, gli utili percepiti da parte della partecipante non erano soggetti ad alcuna ritenuta fiscale anche quando la partecipazione non era qualificata poiché l’articolo 27 del DPR 600/73 non prevede l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta, i medesimi pertanto venivano trattati come i dividendi provenienti da partecipazione qualificata ( punto 3.1.della circolare Agenzia Entrate del 16.06.2004 n. 26/e ) .
La modifica normativa prevede un periodo transitorio dove gli utili maturati fin al 31.12.2017 sono soggetti alla vecchia normativa se la distribuzione è deliberata entro e non oltre il 31.12.2022 , successivamente la deroga viene meno e quindi si applicherà anche per loro la ritenuta secca a titolo di imposta del 26% .
La Legge di Bilancio 2018 si è dimenticata della società semplice , la ritenuta del 26% non è applicabile considerato che la novità fa riferimento a dividendi percepiti da persone fisiche e regolati dall’articolo 67 del DPR 917/86 e quindi non comprende la Società Semplice .
Infatti i dividendi, almeno per ora, vengono tassati al 100% tenuto conto che quando vengono percepiti dalla società semplice , per trasparenza , vanno imputati ai soci pertanto fino a quando non ci sarà una modifica normativa , vengono assoggettati per intero all'aliquota marginale del socio se persona fisica o ad aliquota proporzionale se trattasi di una società di capitali ( cosi confermano anche le istruzioni unico 2019 società di persone QUADRO RL pagina 68 ) con una probabile penalizzazione ingiustificata .
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2) Cosa cambia con il Decreto Fiscale dal 2020
La carenza , che di fatto porta ad una tassazione superiore per i soci della Società Semplice , non è passata inosservata ed il Governo pare voglia metterci mano con la legge di stabilità del 2020 dove un “emendamento “ prevede che in tali circostanze la Società Semplice è come se non esistesse, i dividendi vengono attribuiti al socio “ persona fisica privato “ ed assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta del 26% , se invece il socio fosse un soggetto IRES verrà tassato solo il 5% dell'importo ricevuto ed infine se fosse una società di persone ( snc- sas ) od impresa individuale l'imponibile sarà solo una parte dell’importo ricevuto .
Come per i dividendi la legge di stabilità in esame all’articolo 1 comma 1005 ha stabilito che le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2019 , per le persone fisiche , non concorrono alla formazione del reddito imponibile ma sono soggette ad una ritenuta a titolo di imposta del 26 % a prescindere dalla loro provenienza ( non c’è differenza se provengono da partecipazioni non qualificate rispetto alle qualificate , l’aliquota è sempre la stessa ).
La Società Semplice in caso di cessione di una partecipazione con conseguente plusvalenza che non è una persona fisica ne una impresa commerciale , paga la ritenuta del 26% o continua come prima ?
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