Nell’ambito dell’accertamento sintetico del reddito, qualora il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la correlata prova deve essere fornita attraverso la produzione di documenti dai quali si evinca non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto a dimostrare l’impiego dei menzionati redditi per l’effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 7257/2019.
Per superare la presunzione di maggiore capacità contributiva scaturente da un accertamento sintetico, il contribuente è tenuto a fornire idonea prova contraria.
Tale vicenda, che ha visto schierate su posizioni opposte la dottrina e la giurisprudenza, ha provocato delle inevitabili ripercussioni, tenuto conto che i contribuenti frequentemente invocano, quale strumento difensivo, le elargizioni di provenienza familiare (Cass. n. 18725/2017) in quanto è la stessa prassi dell’Ufficio (circ. n. 6/E/2014) a ravvisare la necessità di tenere in considerazione le potenzialità economiche/finanziarie della famiglia del contribuente.
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"Accertamento annullato dalla regalia - Cass 7258/2017"
nonché la Circolare del giorno 15.3.2018 "Le imposte sulla donazione"
1) La prova delle liberalità familiari nella giurisprudenza
Secondo un orientamento di legittimità (Cass. n. 5365/2014) il riferimento alla complessiva posizione del nucleo familiare deve essere limitato alla sola famiglia naturale, la cui composizione è circoscritta esclusivamente ai coniugi conviventi e ai figli (Cass. n. 21362/2015).
Recentemente si è tuttavia diffuso un orientamento (Cass. sent. n. 8127/2016) incline a riconoscere una valenza giustificativa agli apporti provenienti da affini o da persone non legate formalmente da alcun vincolo parentale o di coniugio per non attribuire, al soggetto sottoposto a controllo, un reddito sintetico non espressivo di una effettiva capacità contributiva.
La problematica relativa alla prova contraria è da sempre oggetto di dibattito e se da un lato la dottrina non ha mancato di sottolineare le difficoltà incontrate dai contribuenti nel ricostruire le vicende finanziarie che hanno portato a sostenere gli incrementi contestati, dall’altro la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19257/2016) ha evidenziato come l’onere a cui è chiamato ad adempiere il contribuente non risulti particolarmente oneroso, specie in casi peculiari caratterizzati dalla loro evidente straordinarietà .
In merito a ciò i Giudici del Palazzaccio (Cass. n. 7256/2017) hanno rilevato che, nel caso in cui il contribuente opponga, quale prova a discarico, una intervenuta liberalità da parte dei propri genitori, la stessa dovrà essere fornita attraverso la produzione di documenti ai quali la motivazione della sentenza dovrà fare esplicito riferimento (Cass. n. 24597/2010).
Le fattispecie che possono integrare la prova contraria sono molteplici ed è per questo che si ritiene che il contribuente oggetto di accertamento debba collaborare prontamente con l’Ufficio per chiarire la propria posizione, fornendo tempestivamente (Cass. n. 4001/2018) documentazione dalla quale sia possibile evincere la fuoriuscita della provvista dal conto corrente del finanziatore, il successivo ingresso della somma nella disponibilità del beneficiario e il susseguente impiego (con una relativa prossimità temporale) nell’investimento attenzionato dall’Ufficio, escludendo così ogni altro impiego alternativo della stessa (Cass. n. 19257/2016); tutto ciò, a prescindere dalla qualità di familiare naturale, affine, terzo estraneo, rivestita dal finanziatore, considerato che il soggetto sottoposto a verifica, ha la facoltà di dimostrare che il finanziamento delle spese sostenute è avvenuto per il tramite di soggetti diversi dal contribuente (circ. n. 12/E/2010 punto 8.3).
La produzione tempestiva di idonea documentazione è pertanto in grado fare la differenza, non risultando sufficienti a integrare la prova contraria né le mere dichiarazioni di parte (Cass. n. 17504/2016) né tantomeno l’allegazione di circostanze di fatto (Cass. n. 1332/2016).
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