Il contributo spetta per l'acquisto di TV, decoder, idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2, che diventeranno pienamente operative nel 2022. L’agevolazione non è per tutti, potranno accedervi solo i soggetti appartenenti a nuclei familiari con un valore di ISEE fino a 20mila Euro. Le modalità attuative per l'erogazione del contributo sono state stabilite con il decreto del 18.10.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.11.2019. Per qualsiasi aggiornamento o approfondimento si deve fare riferimento al sito internet del MISE.
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1) Acquisto agevolato di TV e decoder dal 18 dicembre
Il contributo vale per l’acquisto, dal 18 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, di apparecchi televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 (apparecchi tv e decoder). A tal fine, i produttori degli apparecchi idonei dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’elenco dei prodotti che soddisfano le caratteristiche tecniche richieste dal decreto. Il Mise, verificata la conformità di tali prodotti, provvederà quindi a pubblicare sul proprio sito l’elenco dei prodotti ammessi al contributo.
I venditori che intendono vendere gli apparecchi idonei a ricevere il contributo, dal 3.12.2019 devono registrarsi tramite l’apposito servizio telematico, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità indicate nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Il bonus è riconosciuto, una sola volta in relazione a ciascun nucleo familiare e per l’acquisto di un solo apparecchio nel periodo di riferimento, ai cittadini residenti in Italia, appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell’Isee, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) in corso di validità, non è superiore a 20mila euro.
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2) Bonus tv sotto forma di sconto sul prezzo
Il contributo è concesso all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul prezzo finale di vendita, per un importo pari a 50 Euro (o pari al prezzo di vendita se inferiore).
Lo sconto è praticato sul prezzo di vendita comprensivo dell’IVA, e non riduce la base imponibile.
Per usufruire dello sconto l’acquirente finale dovrà consegnare al venditore:
- apposita richiesta di riconoscimento del contributo;
- la dichiarazione sostitutiva con cui afferma che il valore ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte, non è superiore a 20mila Euro, e che i componenti del nucleo familiare non hanno già usufruito dello sconto;
- copia di un valido documento di riconoscimento.
Il venditore, invece, ai fini dell’applicazione dello sconto, trasmetterà – attraverso il servizio telematico messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate – una comunicazione in cui dovrà indicare:
- codice fiscale del venditore;
- codice fiscale dell’acquirente finale e gli estremi del documento d’identità consegnato;
- dati identificativi dell’apparecchio;
- prezzo finale di vendita, comprensivo di IVA;
- ammontare dello sconto da applicare.
Per ogni comunicazione ricevuta il sistema telematico effettuerà le opportune verifiche, al termine delle quali comunicherà al venditore, tramite apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto.
Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’attestazione, la vendita non si concluda, o l’apparecchio venga restituito dall’utente finale, il venditore comunicherà l’annullamento dell’operazione, sempre attraverso il servizio telematico.
Se l’apparecchio verrà acquistato presso venditori operanti in Paesi dell’Unione Europea diversi dall’Italia, il recupero dello sconto avverrà direttamente tramite la Direzione generale, mediante apposita procedura, secondo le modalità indicate anche nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
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3) Il venditore recupera lo sconto come credito d'imposta
Il venditore recupererà lo sconto praticato al momento della vendita tramite un credito d’imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 2° giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione, utilizzando l’apposito codice tributo che sarà a breve istituito con risoluzione.
Il Modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
4) Chi dovrà comprare una nuova Tv o decoder
Il bonus è stato pensato per contribuire all'acquisto, da parte delle famiglie, di una nuova TV o di un decoder, atti alla ricezione dei segnali televisivi a seguito della nuova riorganizzazione delle frequenze assegnate alla televisione. Le trasmissioni della tv digitale terrestre, infatti, verranno progressivamente migrate verso un nuovo standard di trasmissione, che permetterà tra l’altro una migliore qualità di immagine con minore occupazione di banda.
Il passaggio verso le nuove tecnologie avverrà gradualmente. Sono previsti infatti due momenti:
- dal 1° settembre 2021 (con tabella di marcia diversa da Regioene a regione) si passerà dall'attuale standard di codifica MPEG-2 all’MPEG-4, che attualmente viene utilizzato soltanto dai canali HD. Questo vuol dire, dunque, che tutti i televisori senza supporto MPEG-4 dovranno essere sostituiti o, in alternativa, dovranno essere affiancati da un nuovo decoder in grado di ricevere i segnali con la nuova codifica. Si segnala, tuttavia, che il supporto a MPEG-4 dovrebbe essere garantito dalla stragrande maggioranza dei televisori venduti nell'ultimo decennio;
- dal 21 al 30 giugno 2022, ci sarà un altro passaggio che porterà ad una transizione definitiva verso l’attivazione del DVB-T2 con HEVC sull’intero territorio nazionale, che andrà a sostituire l’attuale standard DVB-T. In tale caso si tratta di una tecnologia garantita per legge solo dai televisori acquistati dal 1° gennaio 2017 in poi. Per i modelli precedenti bisognerà verificare, caso per caso, se il modello TV soddisfa tali requisiti o meno.