Dopo l'approvazione del Senato, oggi 23 dicembre la Legge di Bilancio 2020 dovrebbe incassare l'approvazione definitiva della Camera senza modifiche, pena l'esercizio provvisorio.
Tra le tante misure la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia che avevano previsto l’aumento dell’IVA a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 10% al 13%, e dal 22% al 25,2%).
Ma le novità toccano vari settori, famiglie, imprese, agricoltori, imposte locali.
Tra le tante ricordiamo oltre la sterilizzazione dell'Iva:
- le agevolazioni per i giovani agricoltori e le imprese agricole al femminile,
- la proroga delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
- il bonus facciate
- l'abolizione della TASI ma a gettito invariato, quindi con aumento delle aliquote di base dell'IMU
- il rimborso delle spese pagate con carte e bancomat
- l'aumento del bonus bebè e per l'asilo nido
- la riduzione delle detrazioni per i redditi oltre i 120.000 euro
- la sugar tax e plastic tax
- le modifiche per l'accesso al regime forfettario
- la Riapertura della rivalutazione terreni e partecipazioni
- riaperta la Rivalutazione dei beni di impresa e l'estromissione
- l'aumento del PREU e tasse sulle vincite
- finanziamenti ad hoc per la tutela ambientale
- agevolazioni per il Sud.
- per le Pensioni Ape sociale e “Opzione donna” anche per il 2020
- riscossione Enti Locali: previsto l'atto unico per accertamento e riscossione
Ma vediamo un po' piu' nel dettaglio.
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1) Legge di bilancio 2020: IMU, Bonus casa e cedolare secca
IMU: prevista la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito d’impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti e professioni, nella misura del 50% per il periodo d’imposta 2019. Dal 2020 nuova disciplina della tassazione immobiliare municipale. Abolita la IUC con eliminazione della TASI e aumento della aliquote base dell'IMU, quindi in sostanza il carico fiscale non cambia.
Cedolare secca "a regime" al 10% per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (contratti a canone "concordato") e per quelli relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.
Per quanto riguarda il "Pacchetto casa" le altre novità riguardano:
- Bonus ristrutturazioni: confermata anche per l'anno 2020 la detrazione al 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie.
- Bonus mobili: correlato al bonus ristrutturazioni è il bonus mobili che trova la conferma anche per il 2020. Il bonus consiste nella detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ o superiori.
- Ecobonus: confermato per il 2020 anche la detrazione al 50/65% prevista per l'efficientamento energetico.
- Ecobonus condominiale: confermato anche per il 2020 l'ecobonus anche nella versione condominiale che beneficia della detrazione al 70-75% a seconda dei casi
- Sisma bonus: confermato per il 2020 anche il sisma bonus dedicato alla messa in sicurezza degli immobili che a seconda della tipologia di lavori e della zona di residenza beneficia della detrazione fino all'85%
- Bonus verde: non vede conferma il bonus per la sistemazione a verde di giardini e terrazze che godeva della detrazione al 36% delle spese sostenute, ma la proroga sarà inserità nel decreto Milleproroghe in corso di approvazione
- Bonus facciate: Introdotta la possibilità per le spese documentate e sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, che sono finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici, beneficiando della detrazione d’imposta al 90%.
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2) Misure per le imprese nella Legge di bilancio 2020
Anche per le imprese le novità sono tante, prima di tutto:
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Viene ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal "Piano nazionale Impresa 4.0", prevedendo:
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arriva il nuovo Credito d'imposta 2020 per investimenti in beni strumentali al posto di Super ammortamento e Iper ammortamento
Al Senato è stata integralmente sostituita la disciplina originariamente prevista nel disegno di legge, al posto della proroga al 2020 del superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese, viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, compresi quelli immateriali, effettuate nel 2020, e che con riferimento ad alcuni investimenti, riguarda anche i professionisti oltre alle imprese. Il credito d'imposta viene riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre, in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento, in particolare:-
per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) è previsto un bonus pari a:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
-
per gli investimenti in beni strumentali diversi:
- 6% nel limite massimo di 2 milioni di euro;
-
per gli investimenti in software compresi nell'allegato B alla legge di bilancio 2017:
- 15% del costo, nel limite massimo di costi di 700.000 euro (comma 190).
-
per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) è previsto un bonus pari a:
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previsto anche un nuovo Credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese
Addio anticipato al credito d'imposta R&S destinato originariamente a restare in vigore fino al 2020. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all’anno 2019. Il credito di imposta è riconosciuto, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, e ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi :- per le attività di ricerca e sviluppo, nella misura del 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni,
- per le attività di innovazione tecnologica in misura del 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro,
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro,
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per le attività di design e ideazione estetica, nella misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
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arriva il nuovo Credito d'imposta 2020 per investimenti in beni strumentali al posto di Super ammortamento e Iper ammortamento
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Confermata la proroga al 2020 del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, con una rimodulazione dei limiti massimi annuali del credito stesso e eliminazione dell’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
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Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia
Confermata la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.
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Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese
Confermato il ripristino dell’ACE il cd. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica, fissando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nazionale del nuovo capitale proprio all'1,3 per cento.
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Piano straordinario per la promozione del Made in Italy
Stanziati 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia.
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Credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore
Proroga al 2020 del credito d’imposta, concesso alle PMI italiane attualmente per il solo 2019, per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. L'importo del credito d'imposta è pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a 5 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per il 2019.
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Credito Imposta investimenti Mezzogiorno
Confermate la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d’imposta Investimenti nel Mezzogiorno dedicato ai titolari di reddito d’impresa che acquisiscono anche in leasing beni strumentali nuovi per strutture ubicate in Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il credito d'imposta spetta in misura pari al 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e al 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.
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Resto al Sud
Viene stabilito che, in merito alla misura rivolta ai giovani imprenditori nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, come modificato dalla citata legge di bilancio 2019 (compreso tra i 18 e i 45 anni), si intende soddisfatto se posseduto alla data del 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018.
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Credito d'imposta per la vendita al dettaglio di giornali
Si amplia il credito d'imposta per le edicole che nel 2020 viene riconosciuto anche nei casi in cui l'attività non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
-
Estromissione beni strumentali
Torna la possibilità, per gli imprenditori individuali, di applicare l'imposta sostitutiva dell'8% per l'estromissione dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019. In particolare, il comma prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 208 del 2015 si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.
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Fringe Benefit auto aziendale
Rimodulata la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, che viene ora differenziata in ragione dei valori di emissione di anidride carbonica così da penalizzare i veicoli più inquinanti. In particolare, si dispone che:- per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per Km, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25% (in luogo del 30%) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio.
- In caso di emissioni superiori a 60, ma non a 160 grammi per Km, viene assunto il 30% dell'importo (in linea con la legislazione vigente).
- In caso di emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per Km, viene assunto il 40% per l'anno 2020 e il 50% per l'anno 2021.
-
Infine, in caso di emissioni superiori a 190 grammi per Km , viene assunto il 50% per l'anno 2020 e il 60% per l'anno 2021.
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Imposta sui contenitori di plastica usa e getta
Istituita l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
In base alle modifiche introdotte durante l'esame in sede referente, sono esclusi dall'imposta:- i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, che definisce le caratteristiche in base alle quali un materiale può definirsi compostabile
- i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002,
-
nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
L'imposta sul consumo di MACSI ammonta a 0,45 euro (era invece 1 euro nella formulazione originaria) per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi.
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Rivalutazione dei beni
Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva, con la previsione di un'unica aliquota all'11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni.
Inoltre viene aumentata dal 20 al 26% l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.
Per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali è possibile rivalutare i beni presenti in bilancio al 31.12.2018.
3) Forfettari 2020: le previsioni nella Legge di bilancio 2020
Il regime forfettario, ecco quanto si prevede:
-
vengono inseriti due requisiti per l’accesso nel regime:
- non aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 65.000 euro ragguagliato ad anno (così come è ora)
- non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc. Questo nuovo requisito in realtà era presente (con il limite di 5.000 euro) nella primissima versione del regime forfettario.
- Vene inserita una causa ostativa all’accesso/permanenza nel regime prevedendo l'impossibilità anche per: "i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (..) eccedenti l'importo di 30.000 euro." Attenzione al fatto che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
il termine per l'accertamento è ridotto di un anno per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
4) Misure per le famiglie nella Legge di bilancio 2020
Le principali misure per le famiglie previste nella Legge di bilancio 2020 sono le seguenti:
-
Si conferma l'erogazione del bonus bebè, che diventa un vero e proprio bonus nascite, con importo aumentato e differenziato a seconda dell'ISEE. Il bonus è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ed è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare. L'importo è pari a:
- 1.920 euro (160 euro al mese) per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 7.000 euro;
- 1.440 euro (120 euro al mese) per i nuclei familiari con ISEE tra i 7.000 e i 40.000 euro;
- 960 (80 euro al mese) per i nuclei familiari euro con di ISEE oltre questa soglia.
Si conferma anche l'incremento del 20% per i figli successivi al primo.
-
Bonus asili nido confermato per il 2020, anche in questo caso rimodulato e incrementato in base alle soglie ISEE differenziate. Il bonus, che spetta a fronte dell'effettiva spesa per l'asilo nido per i bambini fino a tre anni, è pari a:
• 3.000 euro per ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro;
• 1.500 euro per ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro.
Il bonus è corrisposto nel rispetto del limite di spesa annualmente programmato.
-
Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi aumento da 5 giorni a 7 giorni per il 2020.
-
Carta giovani 18 APP riconfermata anche per il 2020
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Fondo Garanzia Prima casa: rifinanziamento di 10 milioni
- Abolizione dall'anno 2020 del Canone Rai per gli over 75 con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non convivente con altri ad eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti.
Per quanto riguarda le pensioni:
-
Riconferma dell’APE sociale: Sarà possibile ancora per un anno fare domanda per l'APE sociale, l'indennità riconosciuta ai soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in stato di disoccupazione, oppure che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, o hanno una disabilità superiore al 74 per cento, o, infine, svolgono attività usuranti da almeno 7 anni.
-
Proroga anticipo pensionistico c.d. “opzione donna” per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 maturano 35 anni di contributi e un’età pari o superiore a 58 anni per le dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
- Esonero dal versamento contributivo per i coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel 2020.
5) Legge di bilancio 2020: altre novità
-
Sport Bonus
Proroga per il 2020 la disciplina dello sport bonus, il credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Viene ampliato il novero dei beneficiari includendo, oltre alle “società sportive dilettantistiche”, anche le “associazioni sportive dilettantistiche” e gli “enti di promozione sportiva”. Viene inoltre confermato il fondo "sport e periferie".
-
Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali
Proroga per l'anno 2020 l’esenzione dei redditi dominicali ed agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Per l'anno 2021 i citati redditi concorreranno alla formazione della base imponibile IRPEF per la quota del 50%.
Incrementa dal 20% al 26% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Si ricorda che l'applicazione di questo regime è facoltativa e può essere chiesta al notaio in sede di stipula dell'atto di rogito di vendita.
-
Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito
Ridotto il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro.
Rimangono invece immutati gli importi detraibili:- per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale
- e alle spese sanitarie per patologie gravi.
In particolare, a decorrere dall'anno di imposta 2020:
- la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
La seguente tabella sintetizza il meccanismo di detraibilità:
Reddito (euro)
|
Quota di detraibilità spettante (%)
|
Fino a 120.000 |
100
|
Oltre 120.000 fino a 240.000 |
100 x (240.000-reddito)/120.000
|
Oltre 240.000 |
0
|
Per i redditi superiori a 120.000 euro, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all'aumentare del reddito.